Lombardia - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Lombardia 18 maggio 2020, n. XI/3151 - Determinazioni in ordine alle assegnazioni dei servizi abitativi pubblici (SAP) e dei servizi abitativi transitori (SAT) di cui alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16

  • Servizi abitativi pubblici.

Parole di interesse: locazioni.

 

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 recante «Disciplina regionale dei servizi abitativi», ed in particolare, il Titolo III, Capo I che disciplina i criteri e le modalità per l’accesso ai servizi abitativi pubblici in Lombardia;

Visto il regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 recante «Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici», ed in particolare il Titolo III, Capi I, II e III che disciplinano le procedure di assegnazione delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici;

Richiamata la d.g.r. 31 luglio 2019, n. 2063 recante «Determinazione in ordine alle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori di cui al comma 13 dell’articolo 23 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 recante «Disciplina regionale dei servizi abitativi», che disciplina i requisiti e le procedure per l’assegnazione di unità abitative pubbliche destinate a particolari categorie sociali soggette a rilascio forzoso dell’abitazione per effetto di procedure esecutive di sfratto, pignoramento, accertata inagibilità, ovvero perché necessitano di urgente sistemazione abitativa;

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 28 gennaio 2020, n. 44, depositata il 9 marzo u.s., che ha sancito l’illegittimità dell’articolo 22, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 16/2016 nella parte in cui richiedeva il requisito di almeno cinque anni di residenza o di svolgimento dell’attività lavorativa in regione Lombardia per poter presentare una domanda di assegnazione di un alloggio sociale destinato a servizio abitativo pubblico;

Dato atto che la citata sentenza opera con effetto immediato comportando la cessazione dell’efficacia della disposizione regionale dichiarata illegittima, e che pertanto si rende necessario intervenire sul regolamento regionale n. 4/2017 e sulla piattaforma informatica regionale per adeguare requisiti di accesso, procedure di selezione, schemi di avviso e modulistica, così da garantire il pieno rispetto di quanto statuito dalla Corte costituzionale;

Preso atto pertanto che sino a quando non verranno apportate le necessarie modifiche al regolamento regionale e i conseguenti adattamenti alla piattaforma informatica regionale, non potranno essere pubblicati nuovi avvisi pubblici;

Preso atto dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha duramente colpito il Paese e la comunità lombarda in particolare, le cui misure di contenimento della diffusione, hanno di fatto comportato, per oltre due mesi, la sospensione delle procedure di assegnazione delle unità abitative destinate a servizio abitativo pubblico, in quanto non compatibili con i protocolli di sicurezza stabiliti dalle ordinanze nazionali e regionali;

Richiamato l’Ordine del Giorno consiliare del 21 aprile 2020, n. 981 concernente l’emergenza COVID-19 nelle case popolari lombarde che invita la Giunta regionale, tra le varie misure da adottare urgentemente, di valutare l’autorizzazione di procedure straordinarie e temporanee di assegnazione dei servizi abitativi collegate al particolare momento emergenziale e dare contestualmente indicazioni agli enti proprietari affinché gli stessi procedano immediatamente con le assegnazioni degli alloggi vuoti SAP non appena le ordinanze pubbliche consentiranno il riavvio, anche graduale, delle attività;

Dato atto che sul territorio regionale le domande presenti nelle graduatorie definitive approvate ai sensi della vigente disciplina, prima della sentenza della Corte costituzionale, ammontano a 22.586;

Dato atto altresì che l’attuale fase caratterizzata dalla graduale ripresa delle attività produttive, in particolare, dei cantieri edili, con conseguente ripresa dei programmi di recupero e riqualificazione degli edifici e delle unità abitative destinati a servizi abitativi pubblici, comporta per i prossimi mesi la disponibilità di un significativo stock di unità abitative disponibili ma non assegnabili per effetto delle modifiche in corso alla disciplina regionale;

Richiamato il Comunicato regionale del 31 marzo 2020, n. 29, pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 14 del 3 aprile 2020, con il quale vengono forniti agli operatori di comuni ed ALER orientamenti interpretativi finalizzati ad uniformare le procedure amministrative di verifica dei requisiti per l’assegnazione dei servizi abitativi pubblici;

Valutato pertanto, sino alla entrata in vigore delle disposizioni aggiornate del regolamento regionale n. 4/2017, anche al fine di evitare fenomeni di abusivismo, di autorizzare gli enti proprietari che hanno approvato le graduatorie definitive ai sensi della vigente disciplina regionale, prima dell’adozione della sentenza della Corte costituzionale, di procedere, con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4-bis del regolamento regionale n. 4/2017, all’assegnazione di ogni unità abitativa che si rende nel frattempo disponibile, anche a seguito di sgombero, ivi comprese quelle non immediatamente assegnabili di cui all’articolo 10 del citato regolamento regionale n. 4/2017;

Valutato altresì, per le medesime motivazioni, sino al 31 dicembre del corrente anno, di consentire ai comuni di procedere alle assegnazioni di servizi abitativi transitori (SAT) con le deroghe alle disposizioni di cui alla d.g.r. del 31 luglio 2019, n. 2063, di seguito indicate:

− possibilità di assegnare unità abitative SAT in numero non superiore al doppio del numero di unità abitative programmate nel piano annuale dell’offerta abitativa pubblica per l’anno 2020 approvato dal comune;

− possibilità di assegnare unità abitative SAT nei casi di mancata previsione di tali servizi nei piani annuali già approvati in mancanza o comunque nelle more della loro approvazione, nel rispetto delle soglie percentuali annue massime stabilite dalla citata d.g.r. n. 2063/2019, per i territori dei comuni classificati o meno ad alta intensità di fabbisogno abitativo ai sensi della disciplina regionale;

− possibilità, nei comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, di assegnare unità abitative in mancanza o comunque nelle more della costituzione del nucleo di valutazione tecnico e dell’approvazione del regolamento comunale, con provvedimento motivato del responsabile del procedimento;

Dato atto dell’Intesa con ANCI Lombardia sui contenuti del presente provvedimento;

Preso atto che il presente provvedimento non rientra nell’ambito dell’applicazione degli articoli 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 «riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20, «testo uno delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA (locazioni)

  1. di autorizzare, sino alla entrata in vigore delle disposizioni aggiornate del regolamento regionale n. 4/2017, gli enti proprietari, comuni ed ALER, che hanno approvato le graduatorie definitive ai sensi della vigente disciplina regionale sui servizi abitativi pubblici prima della adozione della sentenza della Corte costituzionale, di procedere, con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4-bis del regolamento regionale n. 4/2017, all’assegnazione di ogni unità abitativa che si rende nel frattempo disponibile, anche a seguito di sgombero, ivi comprese quelle non immediatamente assegnabili di cui all’articolo 10 del citato regolamento regionale n. 4/2017;
  2. di consentire ai comuni sino al 31 dicembre del corrente anno, di procedere alle assegnazioni di servizi abitativi transitori (SAT) con le deroghe alle disposizioni di cui alla d.g.r. del 31 luglio 2019, n. 2063, di seguito indicate:

− possibilità di assegnare unità abitative SAT in numero non superiore al doppio del numero di unità abitative programmate nel piano annuale dell’offerta abitativa pubblica per l’anno 2020 approvato dal comune;

− possibilità di assegnare unità abitative SAT nei casi di mancata previsione di tali servizi nei piani annuali già approvati in mancanza o comunque nelle more della loro approvazione, nel rispetto delle soglie percentuali annue massime stabilite dalla citata d.g.r. n. 2063/2019, per i territori dei comuni classificati o meno ad alta intensità di fabbisogno abitativo ai sensi della disciplina regionale;

− possibilità, nei comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, di assegnare unità abitative in mancanza o comunque nelle more della costituzione del nucleo di valutazione tecnico e dell’approvazione del regolamento comunale, con provvedimento motivato del responsabile del procedimento;

  1. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. nonché sul sito www.regione.lombardia.it

Il segretario: Enrico Gasparini

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