Titolo completo "Modifica ed integrazione alla d.g.r. n. XI/2640 del 16 dicembre 2019 - «Bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attivita’ di spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature digitali per la proiezione – art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016» – Anno 2020”
- Sostegno economico alle imprese.
Parole di interesse: imprese
LA GIUNTA REGIONALE
Viste le leggi regionali:
- 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività», con la quale la Regione supporta la crescita competitiva del sistema produttivo lombardo;
- 30 dicembre 2019, n. 24 «Legge di stabilità 2020 – 2022, che all’articolo 2 «Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa», commi 6, 7 e 8, prevede che la Giunta regionale è autorizzata al rilascio di apposita garanzia per un importo di euro 10.000.000,00 nell’ambito dell’iniziativa ‘Turnaround financing’, gestita da Finlombarda S.p.A. e finalizzata a supportare le imprese, con forte potenziale di crescita del business che abbiano già avviato un processo di restructuring, nel portare a termine con successo la riorganizzazione e il rilancio aziendale, e che con provvedimento della Giunta sono individuati criteri, modalità e termini per il rilascio della garanzia di cui al comma 6 della stessa Legge regionale:
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l’altro, interventi per favorire l’accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo;
Richiamati i seguenti provvedimenti regionali:
- la d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 «Misure di sostegno alla liquidità’ per la ripresa e la gestione dell’emergenza COVID-19: modifiche e incremento della dotazione finanziaria della misura Credito Adesso di cui alla dgr 26 ottobre 2011, n. IX/2411 e istituzione della nuova linea di intervento «Credito Adesso Evolution»;
- la d.g.r. 12 maggio 2020, n. XI/3125 «Modifiche e ampliamento dei soggetti beneficiari per le misure «Credito Adesso» e «Credito Adesso Evolution» di cui alla d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074;
- la d.g.r. 16 marzo 2020, n. XI/2943 «Misura turnaround financing – Approvazione dei criteri applicativi e della garanzia ex l.r. 30 dicembre 2019, n. 24»;
Visti:
- l’art. 48 dello Statuto regionale «Enti del sistema regionale» che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l’art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 con sui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la l.r. 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l’art. 1 comma 1ter della l.r. n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;
Richiamata la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a. e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali l’11 gennaio 2019 al n. 12382/RCC, in relazione alle attività di Gestione dei Fondi (art. 7) e con specifico riferimento all’attività di Rendicontazione (art. 7.3), la quale stabilisce che Finlombarda S.p.A. provvederà a rendicontare alle Direzioni committenti e alla Direzione Generale Presidenza Area Finanza, a cadenza trimestrale, entro il 15° giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (DGR n. 1010 del 17 dicembre 2018);
Dato atto che Finlombarda s.p.a. è stata individuata dalla Giunta Regionale nelle Deliberazioni istitutive quale gestore e responsabile del procedimento delle misure oggetto del presente provvedimento;
Visti:
- il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» del 1° marzo 2020, 8 marzo 2020, 11 marzo 2020 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga al 13 aprile 2020 le suddette misure;
- il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» che rafforza gli strumenti di acceso al credito a favore delle imprese;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 che prosegue con le misure restrittive fino al 3 maggio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che prevede la riapertura dal 4 maggio 2020 di alcune attività produttive da svolgere in sicurezza e demanda ad un successivo dpcm le disposizioni sulle riaperture di altre attività ancora sospese;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 che prevede la riapertura di altre attività produttive da svolgere in sicurezza e ne mantiene sospese altre tra cui i centri termali e differisce al 15 giugno l’apertura di altre attività tra cui i luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche per bambini e ragazzi;
Considerato che:
- l’attuale emergenza dovuta all’epidemia di COVID-19 e le relative misure di contenimento stanno quindi provocando un grave impatto in tutti i settori economici sia per gli effetti del blocco delle attività sia, per l’attuazione delle misure necessarie a consentire la riattivazione graduale e in sicurezza delle attività economiche e questo vale in particolare per i settori che non hanno ancora la possibilità di riaprire l’attività;
- in questo momento è di fondamentale importanza assicurare alle imprese l’accesso al credito;
Valutata altresì l’opportunità di supportare nell’accesso al credito anche la categoria degli intermediari del commercio che al momento non sono inclusi nella misura Credito Adesso Evolution di cui all’allegato B della richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e ss.mm.ii;
Ritenuto pertanto opportuno:
- allargare i benefici delle misure «Credito Adesso Evolution» e «Turnaroun Financing» disponendo un ampliamento della platea dei beneficiari, includendo anche le imprese in possesso dei seguenti Codici Ateco: − R. 93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici; − S 96.04.2 Stabilimenti termali;
- allargare i benefici delle misure «Credito Adesso Evolution» agli Intermediari del Commercio, Codici Ateco G.46.1e tutti i sottodigit;
Dato atto che nella misura credito adesso Evolution la concessione del contributo in conto interessi a valere sulle risorse regionali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’Esl), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all’interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;
Ritenuto di confermare che nella misura credito adesso Evolution la concessione del contributo in conto interessi a valere sulle risorse regionali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’Esl), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all’interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;
Dato atto che nella misura Turnaroud Financing la concessione della garanzia regionale avvenga nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «De minimis»), 4 (calcolo dell’Esl), 5(cumulo) e 6 (controlli);
Visti:
- il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020;
- il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare il capo III Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
Ritenuto necessario prevedere la possibilità anche per i contratti di finanziamento sottoscritti sulla misura Turnaround entro il periodo di validità del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020 di poter utilizzare tale regime in alternativa al De minimis di cui Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, sempre ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all’interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto, secondo quanto sarà previsto dalla Decisione della Commissione Europea;
Dato atto che:
- in caso di successivo inquadramento nel Regime di Aiuti quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 le imprese non devono essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019 (possono essere entrate in difficoltà successivamente a causa dell’epidemia di COVID-19);
- gli aiuti concessi nell’ambito del Quadro Temporaneo sono cumulabili nei limiti previsti dalla decisione di autorizzazione;
- in caso di successivo inquadramento nel Regime di Aiuti quadro temporaneo di cui alla Comunicazione (2020) 1863 e s.m.i., le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;
Stabilito:
- che l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale, verrà demandata a provvedimento del Dirigente della UO Incentivi, Accesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico che disciplinerà in particolare gli aspetti tecnici relativi ai massimali e alle regole di cumulo;
- di demandare a Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore e responsabile del procedimento delle misure «Credito Adesso» e «Credito Adesso Evolution» e «Turnaround Financing» gli atti conseguenti all’ampliamento della platea dei beneficiari di cui alla presente deliberazione;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA (imprese)
- di integrare, per le motivazioni descritte in premessa, la platea dei beneficiari della misura «Turnaround Financing» di cui alla d.g.r. 16 marzo 2020, n. XI/2943, e della misura ««Credito Adesso Evolution» di cui alla d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e successive modifiche e integrazioni, come di seguito indicato:
- R. 93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici
- S 96.04.2 Stabilimenti termali;
- di allargare la misura Credito Adesso Evolution di cui all’Allegato B della richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e ss.mm. ii agli intermediari del commercio, Codice Ateco G.46.1e tutti i sottodigit;
- di confermare per la misura Credito Adesso Evolution:
- tutti i criteri di cui all’Allegato B della richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e ss.mm.ii;
- la dotazione finanziaria prevista nella richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 entro i cui limiti saranno concedibili i finanziamenti;
- che la concessione del contributo in conto interessi a valere sulle risorse regionali, per entrambe le misure, avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’esl), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all’interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;
- di prevedere per la misura Turnaround la possibilità per i contratti di finanziamento sottoscritti sulla misura Turnaround entro il periodo di validità del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020 di poter utilizzare tale regime in alternativa al De minimis di cui Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, sempre ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all’interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
- di demandare a Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore e responsabile del procedimento delle misure «Credito Adesso» e «Credito Adesso Evolution» e «Turnaround Financing» gli atti conseguenti all’ampliamento della platea dei beneficiari di cui alla presente deliberazione;
- di demandare al Dirigente della UO Incentivi, Accesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla decisione sulla notifica unica statale;
- di trasmettere la presente deliberazione a Finlombarda s.p.a., per l’adozione degli atti di competenza; 9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013.
Il segretario: Enrico Gasparini