Lombardia - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Lombardia 26 maggio 2020, n. XI/3178 - Ulteriori determinazioni in merito alla programmazione regionale fna 2019 annualità 2020 approvata con d.g.r. n. XI/2862/2020

  • Assistenza socio-sanitaria.

Parole di interesse: assistenza; sanità

 

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 2 dello «Statuto d’Autonomia della Lombardia», approvato con l r 30 agosto 2008 n 1;

Viste:

  • la l r 6 dicembre 1999, n 23 «Politiche regionali per la famiglia» che all’art 4, comma 12, prevede il sostegno e la valorizzazione dell’assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo all’istituzionalizzazione;
  • la l r 5 gennaio 2000, n 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d lgs 31 marzo 1998, n 112»;
  • la l r 12 marzo 2008, n 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario», e successive modificazioni con l r n 2/2012, in particolare:

− l’art 2, comma 1, lettere g) e h) che valorizza e sostiene il ruolo della famiglia anche per la cura della persona e promuove interventi volti a favorire la permanenza di persone fragili nel proprio contesto abituale di vita;

− l’art 10, comma 1, che individua nei titoli sociali e sociosanitari gli strumenti volti a sostenere la permanenza a domicilio delle persone fragili e a riconoscere l’impegno diretto delle reti familiari nell’assistenza continuativa;

  • la l r 30 dicembre 2009, n 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
  • la l r 11 agosto 2015, n 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n 33;

Richiamate:

  • la d c r 10 luglio 2018 n XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura» (PRS) che nell’ambito delle azioni per la disabilità e la non autosufficienza pone particolare attenzione a quelle indirizzate alle persone con disabilità gravissima alle quali va garantito il mantenimento il più a lungo possibile nel loro contesto di vita attivando interventi a sostegno dei loro caregiver familiari;
  • la d g r 4 maggio 2013, n  116 «Determinazioni in ordine all’istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d’indirizzo» che prevede di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur in presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità, ed individua, tra i destinatari prioritari degli interventi, persone con gravi e gravissime disabilità e persone anziane fragili e non autosufficienti, in condizione di dipendenza, totale o parziale, dall’accudente per le funzioni vitali e primarie;

Visti:

  • il decreto legge 23 febbraio 2020 n 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla l 5 marzo 2020 n 13, successivamente abrogato dal d l n 19/2020 ad eccezione dell’art 3, comma 6 bis, e dell’art 4;
  • il decreto-legge 25 marzo 2020, n  19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», in particolare l’articolo 3 che prevede tra l’altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale;

Richiamati i d p c m 1 marzo, 4 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale sino al 13 aprile;

Richiamate le seguenti ordinanze regionali:

  • n 514 del del 21 marzo 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Ordinanza ai sensi dell’art 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale»;
  • n 515 del 22 marzo 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ordinanza ai sensi dell’art 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività’ amministrative nonché modifiche dell’ordinanza n 514 del 21 marzo 2020»;
  • n 517 del 23 marzo 2020 «Modifica dell’ordinanza n 515 del 22 marzo 2020»;
  • n 521 del 4 aprile 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ordinanza ai sensi dell’art 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n 19»;
  • n 537 del 30 aprile 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ordinanza ai sensi dell’art 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n 19»;
  • n 539 del 3 maggio 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ordinanza ai sensi dell’art 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n 19»;

Richiamate altresì le seguenti delibere della Giunta regionale:

  • del 23 dicembre 2019, n 2720 «Piano regionale per la non autosufficienza triennio 2019-2021 e Programma operativo regionale annualità 2019 - esercizio 2020», anche per quanto attiene il quadro normativo nazionale e regionale di riferimento;
  • del 31 gennaio 2020 n 2798 «Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021- annualità 2019 (d g r n XI/2720/2019): Prime indicazioni per garantire continuità alla misura B1»;
  • del 18 febbraio 2020 n 2862 «Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021- annualità 2019 (d g r n XI/2720/2019): Integrazioni e ulteriori specificazioni»;
  • del 16 marzo 2020 n 2954 «Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze triennio 2019-2021 - annualità 2019 (d g r n XI/2862/2020): determinazioni conseguenti alla emergenza Covid-19 per i rinnovi domande B1»;

Visto il decreto direttoriale del MLPS n 37 del 23 marzo 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 aprile 2020, di riparto di ulteriori risorse per complessivi € 50 000 000,00 assegnate al FNA 2020;

Preso atto che il MLPS ha trasmesso alle Regioni la nota m_ lps 41 Registro Ufficiale U1 0003368 27-04-2020, con la quale ha comunicato che con il decreto direttoriale n 37 del 23 marzo 2020 1 dicembre 2018, sono state attribuite alla Regione Lombardia risorse pari ad € 7 955 000,00, chiedendo altresì di inviare la programmazione integrativa degli interventi da realizzare con queste ulteriori risorse assegnate al FNA 2020;

Dato atto di attribuire tutta la quota di ulteriori risorse pari ad € 7 955 000,00, di cui al punto precedente, alle persone in condizione di disabilità gravissima – Misura B1, modificando il Piano attuativo regionale già trasmesso al MLPS con nota Protocollo U1 2020 0003973 del 2 marzo 2020;

Stabilito che il riparto delle risorse alle ATS sarà effettuato con successivo provvedimento della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità in applicazione dei criteri di cui al presente atto;

Ritenuto, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e delle restrittive prescrizioni imposte a livello nazionale e regionale e anche a seguito della costante interlocuzione avvenuta con le Associazioni maggiormente rappresentative del mondo della disabilità, necessario intervenire con un ulteriore provvedimento relativamente alla Misura B1 definendo i criteri di assegnazione delle suddette risorse integrative;

Dato atto che con d g r n XI/2862/2020, in relazione a bisogni complessi correlati a situazioni di dipendenza vitale, ventilo assistite e stati vegetativi e nel periodo di vigenza del piano triennale:

  • si conferma l’impegno di Regione, a mettere in atto ulteriori azioni di sostegno e accompagnamento alla figura del caregiver familiare - da sviluppare e realizzare pur sempre nel contesto del progetto individuale di intervento - finalizzate al mantenimento della persona nel proprio contesto di vita/domicilio, individuando in alternativa al personale regolarmente impiegato, un ulteriore buono mensile sino ad un massimo di € 300,00 al caregiver familiare impegnato nell’assistenza diretta della persona con gravissima disabilità;
  • si demanda alla Direzione generale competente l’adozione di provvedimenti al fine di individuare ulteriori azioni di sostegno e accompagnamento alla figura del caregiver familiare;

Considerato in relazione ai bisogni complessi correlati alla situazione assistenziale delle persone con disabilità di cui alla lettere:

  • a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza;
  • b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa;
  • i) persona in condizione di dipendenza vitale;

di prevedere un buono aggiuntivo solo nei casi sopra descritti e a condizione che nel progetto individuale sia precisato che il caregiver familiare individuato:

  • sia attivamente impegnato nell’assistenza diretta alla persona disabile gravissima come specificatamente descritto nel suddetto Progetto per le diverse aree/domini (motricità, stato di coscienza, nutrizione e respirazione);
  • garantisca la sua presenza continuativa nell’arco della giornata (almeno 16 ore/die);
  • sia in grado di assicurare l’assistenza diretta in modo adeguato a seguito di specifico addestramento e periodica supervisione;
  • non sia presente personale di assistenza regolarmente impiegato;

Considerato che dal mese di marzo 2020 le strutture educative - scuole e centri diurni per disabili - sono rimasti chiusi causa COVID-19;

Ritenuto pertanto - in caso di riconoscimento del Buono mensile di € 600,00 al disabile gravissimo che frequenta la scuola oppure che frequenta la scuola e un servizio diurno secondo quanto previsto al punto 2 degli Strumenti (All  B - d g r  n  XI/2862/2020) - di innalzare il suddetto buono a € 900,00 per i mesi da marzo a giugno 2020, a compensazione del pesante carico sostenuto dalla famiglia;

Ritenuto di specificare che i sostegni «integrativi» come sopra specificati sono riconosciuti sia alle persone prese in carico con FNA 2018 in continuità, che per i nuovi accessi alla Misura;

Considerato di confermare quanto previsto nella d g r  n XI/2862/2020, non oggetto di integrazione e ulteriore specificazione del presente provvedimento;

Richiamata la nota Protocollo U1 2020 0007446 del 12 maggio 2020 con la quale è stata richiesta la variazione di stanziamento sul capitolo 12 02 104 14206 del bilancio regionale per l’esercizio 2020;

Dato atto che le risorse integrative relative al FNA riparto 2020 pari a € 7 955 000,00 trovano copertura sul capitolo 12 02 104 14206 del bilancio regionale per l’esercizio 2020;

Rilevato che tali risorse pari ad € 7 955 000,00 saranno accertate, impegnate e liquidate alle ATS con successivo atto del dirigente competente;

Ritenuto di ripartire alle ATS, come da Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risorse pari ad € 7 955 000,00 in base al numero di persone in carico al 31 marzo 2020, così come trasmesso dalle ATS e riferite al:

  • n delle persone in carico nella condizione di cui alle lettere a), b), i) del d m del 2016;
  • n di minori che frequentano la scuola a cui è previsto l’erogazione di un buono mensile di € 600,00; Ritenuto necessario, a seguito di sollecitazione delle ATS, uniformare le tariffe relative al rimborso dei voucher misura B1, specificando che si rinvia a quanto stabilito con ex d g r 2942/14, salvo il caso che vi siano voucher attivi riconosciuti, con tariffe differenti che potranno essere mantenute solo per il corrente anno;

Dato atto di rinviare, qualora necessario, a successivi atti della Direzione Generale competente l’attuazione del presente provvedimento ed eventuali provvedimenti di compensazione tra ATS delle risorse destinate alla Misura B1;

Confermato in carico alle ATS il monitoraggio, il controllo e l’obbligo di rendicontazione economica, quali e quantitativa e di appropriatezza, secondo successive e dettagliate indicazioni della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità;

Richiamate la l r 20/08 e le dd g r relative all’assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA (sanità) (assistenza)

1 di riconoscere il buono aggiuntivo di € 300,00, in relazione ai bisogni complessi correlati alla situazione assistenziale di cui alla lettere:

  • a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza;
  • b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa;
  • i) persona in condizione di dipendenza vitale; secondo le scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima ex art 3, commi 2 e 3 del d m 26 settembre 2016;

2 di stabilire che il suddetto buono aggiuntivo di cui al punto 1 sarà riconosciuto a condizione che nel progetto individuale della persona sia precisato che il caregiver familiare individuato:

  • sia attivamente impegnato nell’assistenza diretta alla persona disabile gravissima come specificatamente descritto nel suddetto Progetto per le diverse aree/domini (motricità, stato di coscienza, nutrizione e respirazione);
  • garantisca la sua presenza continuativa nell’arco della giornata (almeno 16 ore/die);
  • sia in grado di assicurare l’assistenza diretta in modo adeguato a seguito di specifico addestramento e periodica supervisione;
  • non sia presente personale di assistenza regolarmente impiegato;

3 di innalzare, per i mesi da marzo 2020 a giugno 2020, il buono mensile da € 600,00 a € 900,00 alla persona disabile gravissima che frequenta la scuola oppure che frequenta la scuola e un servizio diurno secondo quanto previsto al punto 2 degli Strumenti (All  B - d g r  n  XI/2862/2020), a compensazione del pesante carico sostenuto dalla famiglia per la chiusura delle strutture educative (scuole e centri diurni per disabili ) causa COVID-19;

4 di uniformare, a seguito di sollecitazione delle ATS, le tariffe relative al rimborso dei voucher misura B1, specificando che si rinvia a quanto stabilito con ex d g r 2942/14, salvo il caso che vi siano voucher attivi riconosciuti, con tariffe differenti che potranno essere mantenute solo per il corrente anno;

5 di dare atto che le risorse integrative relative al FNA riparto 2020 pari a € 7 955 000,00 trovano copertura sul capitolo 12 02 104 14206 del bilancio regionale per l’esercizio 2020;

6 di ripartire alle ATS, come da Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risorse pari ad € 7 955 000,00 in base al numero di persone in carico al 31 marzo 2020, così come trasmesso dalle ATS e riferite al:

  • n delle persone in carico nella condizione di cui alle lettere a), b), i) del d m del 2016
  • n di minori che frequentano la scuola a cui è previsto l’erogazione di un buono mensile di € 600,00;

7 di rinviare a successivo atto del dirigente competente l’accertamento, l’impegno e la liquidazione delle risorse integrative relative al FNA riparto 2020 pari ad € 7 955 000,00 alle ATS;

8 di rinviare a successivi atti della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità, qualora necessario, l’attuazione del presente provvedimento ed eventuali provvedimenti di compensazione tra ATS delle risorse destinate alla Misura B1;

9 di confermare in carico alle ATS il monitoraggio, il controllo e l’obbligo di rendicontazione economica, quali e quantitativa e di appropriatezza, secondo successive e dettagliate indicazioni della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità;

10 di stabilire che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt 26 e 27 del d lgs n 33;

11 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www regione lombardia it e di trasmettere lo stesso alle ATS

Il segretario: Enrico Gasparini

 

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