- Contratto con gli Erogatori sanitari e sociosanitari.
Parole di interesse:proroga
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
− il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421»;
− il decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla legge n. 13 5 marzo 2020»;
− il decreto-legge del 8 marzo 2020 n. 11 «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria»;
− il decreto-legge n. 14 del 9 marzo 2020 «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19»;
− il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
− il decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;
− il decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020 «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta COVID- 19»;
− il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 2020;
Visti altresì:
− la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
− la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 «Legge di stabilità 2020 – 2022»;
− la legge regionale 30 dicembre 2019, n.26 «Bilancio di previsione 2020 – 2022»;
Richiamati:
− le ordinanze del Ministro della Salute rispettivamente del 25 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 21 febbraio 2020;
− il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 «Primi interventi urgenti in protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»;
− il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del d.p.c.m. 26 aprile 2020»;
Richiamati:
− la d.g.r. n. XI/2672 del 20 dicembre 2019 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2020» – (di concerto con gli Assessori Caparini, Piani e Bolognini)»;
− la d.g.r. n. XI/2903 del 2 marzo 2020 Prime Determinazioni in ordine all’emergenza, epidemiologica da COVID-19 - (Di Concerto con gli Assessori Gallera, Caparini e Foroni);
− la d.g.r. 4 marzo 2020 n. XI/2905 «Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione dell’emergenza da COVID-19 ed intesa tra associazioni di categoria (Confindustria Lombardia, AIOP, ANISAP E ARIS) e Regione Lombardia per l’impiego straordinario di personale sanitario presso ospedali pubblici lombardi al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID- 19»;
− la d.g.r. n. XI/2906 dell’8 marzo 2020 «Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid – 19»;
− la d.g.r. n. XI/2986 del 23 marzo 2020 «Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 – area territoriale»;
− la d.g.r. n. XI/3018 del 30 marzo 2020 «Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid – 19 – indicazioni per gestioni operative per le RSA e RSD»;
− il decreto del Direttore Generale Welfare n. 3351 del 14 marzo 2020 «Disposizioni integrative in attuazione della d.g.r. n. XI/2906 dell’8 marzo 2020 per l’organizzazione della rete ospedaliera in ordine all’emergenza epidemiologica da COVID – 19»;
− la d.g.r. n. XI/3115 del 7 maggio 2020 «Indirizzi per l’organizzazione delle attività sanitarie in relazione all’andamento dell’epidemia da COVID 19»
Richiamate, altresì, le indicazioni o chiarimenti forniti con circolari Ministeriali relativamente alla situazione emergenziale da COVID 19 ed in particolare:
- la circolare 0002627-01/03/2020-GAB-GAB-P del 1° marzo 2020 avente ad oggetto «Incremento disponibilità posti letto del Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell’emergenza COVID-19» con la quale si è data indicazione alle Regioni di procedere all’incremento dei posti letto dei reparti di terapia intensiva, di pneumologia e di malattie infettive;
- la circolare 0007865-25/03/2020-DGPROGS-MDS-P del 25 marzo 2020 avente ad oggetto «Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19»;
Considerato che:
- a partire dal mese di febbraio 2020, a seguito della diffusione sul territorio dell’epidemia COVID-19, si sono registrati incrementi considerevoli di accesso alle strutture ospedaliere per pazienti affetti da COVID-19;
- con i provvedimenti regionali citati sono state messe in atto azioni che hanno consentito al Sistema Sanitario Regionale di rispondere alle necessità di assistenza ospedaliera per i pazienti affetti da sindromi respiratorie acute connesse con infezione da Sars-Cov-2;
Dato atto che l’attuale scenario di evoluzione dell’epidemia evidenzia, al momento, una diminuzione della necessità di posti letto per assistenza a pazienti affetti da COVID-19 tale da permettere un parziale riorientamento delle attività ospedaliere attraverso l’incremento o l’avvio di attività parzialmente o completamente sospese a seguito delle indicazioni contenute nella citata d.g.r. n. XI/2906/2020;
Tenuto conto, tuttavia, che l’evoluzione della situazione epidemiologica verificatasi nei mesi di febbraio, marzo e aprile ha chiaramente messo in evidenza il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia con un numero importante di casi sul territorio regionale, che suggerisce di procedere con le indispensabili cautele nel riorientamento delle attività erogative, individuando i criteri cui le strutture ospedaliere e ambulatoriali dovranno attenersi al fine di ridurre il rischio di una recrudescenza dell’epidemia;
Dato atto che ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 le Regioni dovranno predisporre un piano che preveda il potenziamento dell’assistenza territoriale ed il riordino delle attività della rete ospedaliera mediante il potenziamento di alcune specifiche aree di degenza;
Considerato che a fronte della necessità di riorientare gradualmente le attività e di porre in essere quanto previsto dal citato d.l. approvato il 13 maggio 2020, è indispensabile procedere alla proroga dei contratti provvisori con gli erogatori;
Ritenuto, pertanto,
- di spostare al 31 ottobre 2020 la sottoscrizione del contrato definitivo con gli Erogatori sanitari e sociosanitari;
- di prorogare la validità degli importi provvisori previsti nel contratto sottoscritto entro il 31 gennaio 2020, fino alla sottoscrizione del contratto definitivo;
- di continuare, con il pagamento degli acconti a regole vigenti, fatta salva la necessità di eventuali adeguamenti alla normativa successivamente intervenuta ed in attesa della definizione del contratto definitivo;
Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
- di spostare al 31 ottobre 2020 la sottoscrizione del contratto definitivo con gli Erogatori sanitari e sociosanitari; (proroga)
- di prorogare la validità degli importi provvisori previsti nel contratto sottoscritto entro il 31 gennaio 2020, fino alla sottoscrizione del contratto definitivo; (proroga)
- di continuare, come previsto dalla normativa vigente, con il pagamento degli acconti, fatta salva la necessità di eventuali adeguamenti alla normativa successivamente intervenuta e in attesa della definizione del contratto definitivo;
- fino a diverse indicazioni rimane in vigore quanto previsto dalla d.g.r. XI/2672 del 20 dicembre 2019 fino a diverse e specifiche indicazioni rispetto agli adeguamenti che si vedranno necessari in funzione dell’evoluzione del contesto epidemiologico e di eventuali indicazioni normative nazionali;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL
Il segretario: Enrico Gasparini