Titolo completo "Approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Anci Lombardia per la promozione di politiche di sostegno alle attività d’impresa, di attrazione degli investimenti e di ripresa economica urbana e territoriale a seguito dell’emergenza sanitaria denominata COVID-19"
- Ambito: misure a sostegno della ripresa economica della Regione a seguito della quarantena.
Parole di interesse: bilanci; imprese
LA GIUNTA REGIONALE
Viste:
- la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» ed in particolare:
− l’art. 1 che prevede di valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano e dei centri storici, di integrare la pianificazione territoriale e urbanistica e la programmazione commerciale per un equilibrato ed armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita al dettaglio con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali e di agevolare gli insediamenti che prevedono la ricollocazione di piccole e di medie imprese già operanti sul territorio interessato;
− l’art. 5 che introduce e definisce i Distretti del Commercio, quali ambiti territoriali nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali;
- la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:
− l’art. 2, che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l’erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
− l’art. 2, comma 1, lettera e) bis che disciplina gli accordi per l’attrattività «consistenti in strumenti negoziali tra pubbliche amministrazioni (…) finalizzati alla valorizzazione delle proposte localizzative presenti sul territorio regionale»;
− l’art. 3, comma 3, che prevede l’adozione di provvedimenti per lo sviluppo dell’offerta localizzativa, la gestione della filiera dell’attrattività, la realizzazione di servizi per gli investitori, l’attrazione della domanda di investimento nazionale e internazionale e la definizione di specifici strumenti di incentivazione a favore delle imprese;
- la legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e ss.mm.ii ed in particolare l’art. 1 che dispone che la Regione:
− riconosce il valore artigiano e la manifattura innovativa nelle loro diverse espressioni, quali componenti essenziali del tessuto sociale e produttivo lombardo, promuovendone l’innovazione attraverso la piena integrazione tra sapere tradizionale, le nuove conoscenze e la tecnologia;
− sostiene il lavoro artigiano, i suoi valori e la relazione tra l’artigiano e le comunità di pratica in un costante dialogo tra ‘sapere’ e ‘saper fare’ coniugando la conoscenza scientifica e tecnologica con la tradizione e la manifattura innovativa;
− promuove l’attrattività del territorio lombardo per favorire l’insediamento delle imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano, il rilancio produttivo e la valorizzazione congiunta delle attività artigianali storiche e di tradizione, produttive e di servizi, a partire dai settori strategici, ai fini dello sviluppo, della piena valorizzazione del capitale umano e del sostegno all’occupazione;
- la legge regionale 4 marzo 2019, n. 5 «Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione» che al comma 2 dell’art. 148 quater stabilisce che la Regione promuove accordi con i comuni per la riduzione di imposte, tributi o tariffe comunali gravanti sulle attività storiche e di tradizione iscritte nell’elenco regionale;
- la legge regionale 29 novembre 2029, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale»;
- la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» che al fine di fronteggiare l’impatto economico derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19 ha destinato agli enti locali risorse pari a euro 400.000.000,00 per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale;
- il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, avente ad oggetto «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» che prevede, tra le altre, misure a sostegno economico delle imprese, del lavoro, delle famiglie, degli Enti territoriali e degli Enti locali e in particolare l’art. 264 del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, volto a favorire la massima semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19, assumendo una serie di misure di semplificazione dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022;
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;
Richiamati inoltre i seguenti provvedimenti regionali:
- la d.g.r. 2 luglio 2019 n. XI/1833 «Determinazioni in merito alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti e alla costituzione dell’Elenco dei Distretti del Commercio lombardi individuati ai sensi della d.g.r. 10397/2009»;
- il d.d.u.o. 18 dicembre 2019 n. 18701 con cui, in esito alla verifica del mantenimento dei requisiti dei distretti del commercio di cui alla richiamata d.g.r. 2 luglio 2019 n. XI/1833 e al decreto attuativo 18 luglio 2019 n. 10612, è stato costituito il «Primo Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia», aggiornabile a seguito dell’istituzione di nuovi distretti e di modifica territoriale di quelli esistenti;
- la d.g.r. 5 maggio 2020 n. XI/3100 «Approvazione dei criteri per l’emanazione del bando Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale e urbana»;
- la d.g.r. 30 ottobre 2017 n. X/7296 «AttrACT: approvazione dello schema di Accordo per l’attrazione degli investimenti e la valorizzazione delle offerte localizzative nei comuni ammessi al programma»;
- la d.g.r. 24 febbraio 2020 n. XI/2872 «AttrACT: Accordi per l’attrattività. Assistenza ai comuni sottoscrittori degli accordi e promozione delle opportunità di localizzazione e investimento. Approvazione del Piano operativo 2020;
- la d.g.r. 20 aprile 2020 n. XI/3065 «Attuazione programma AttrACT: integrazione alla d.g.r. n. 2648 del 16 dicembre 2019 «Partecipazione di Regione Lombardia alla Manifestazione Fieristica Internazionale MIPIM - Cannes 10-13 Marzo 2020» a seguito dell’emergenza COVID 19»»;
Richiamati altresì:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» del 1° marzo 2020, 8 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020 che hanno prorogato le suddette misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali;
Considerato che, con l’insorgere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
- a partire dal d.p.c.m. dell’11 marzo 2020 e con i successivi provvedimenti di livello statale e regionale, moltissime attività produttive, industriali, commerciali e di servizi sono state oggetto di chiusura obbligatoria, ai fini del contenimento della diffusione del contagio;
- l’emergenza sanitaria diretta conseguenza dell’epidemia del COVID-19 ha prodotto danni rilevanti alle imprese che, in alcuni casi, hanno dovuto interrompere o ridurre sensibilmente la propria attività;
- il blocco delle attività, o la loro riduzione al minimo, ha inevitabilmente causato significative perdite di fatturato e il crollo dei flussi di cassa in entrata, con conseguenti problemi di giacenze invendute e di scarsa liquidità, a fronte di spese fisse comunque da sostenere;
- è da ritenersi concreto, pur in mancanza di stime affidabili, il rischio di un gran numero di fallimenti e chiusure di tali attività economiche, che porterebbero ad un depauperamento del tessuto imprenditoriale urbano e territoriale, con conseguenze negative sul livello di presidio economico e sociale del territorio e del livello dei servizi e della qualità di vita delle comunità residenti;
- la riapertura delle attività economiche dovrà inoltre sottostare ad una sostanziale revisione delle modalità di utilizzo degli spazi interni e del contesto urbano e territoriale in cui sono inserite, per rispondere alla richiesta di diversi e maggiori standard di protezione e sicurezza di lavoratori, cittadini e consumatori;
Considerato, inoltre, che in relazione al momento di emergenza sanitaria globale, collegata all’emergenza epidemiologica da COVID-19, Regione Lombardia intende intervenire con una rimodulazione delle azioni programmate affinché le stesse siano più rispondenti ai nuovi bisogni emersi a seguito della grave crisi economica che ha colpito le attività produttive, industriali e commerciali e siano focalizzate sulle necessità delle imprese legate alla fase di riapertura delle attività;
Richiamato il Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e ANCI, approvato con d.g.r. XI/106/2018 e sottoscritto il 18 ottobre 2018, finalizzato ad incrementare il rapporto di collaborazione tra i due enti in diversi settori, e in particolare l’art. 4 del protocollo d’intesa, che rinvia a successivi accordi per l’attuazione del Protocollo;
Atteso che l’art. 4 dello stesso Protocollo stabilisce, come modalità attuative per la realizzazione degli obiettivi, la definizione di specifici accordi con cui si definiscono le modalità organizzative e i relativi aspetti finanziari della collaborazione;
Considerato che ANCI Lombardia:
- come da Statuto, costituisce associazione autonoma regionale dei Comuni lombardi;
- ha piena competenza e autonomia nei rapporti con Regione Lombardia nella tutela degli interessi degli associati nelle materie di competenza regionale;
- rappresenta gli Enti associati nei rapporti con Regione Lombardia e promuove in modo diretto, anche in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l’Unione Europea e loro Enti e Organi operativi, attività tra le altre di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza e di consulenza a favore degli Enti associati;
- condivide con Regione Lombardia, nell’ambito delle politiche regionali per lo sviluppo dell’attrattività dei centri urbani e del territorio, le iniziative relative alla promozione dei Distretti del Commercio svolgendo i Comuni il ruolo fondamentale di capofila nel partenariato di distretto;
- collabora con Regione Lombardia nell’attuazione di interventi mirati al sostegno degli Enti locali per la valorizzazione delle vocazioni produttive territoriali, anche al fine dell’attrazione di nuovi investimenti;
Valutato quindi che ANCI Lombardia, per la natura delle finalità istituzionali perseguite e per la disponibilità di specifici strumenti e canali di comunicazione, informazione e consulenza verso i Comuni, risulti funzionale come interlocutore in grado di supportare in modo incisivo le politiche di Regione Lombardia;
Preso atto del comune interesse della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia e di ANCI Lombardia ad intraprendere una specifica collaborazione per la promozione di politiche di sostegno alle attività d’impresa, di attrazione e promozione di nuovi investimenti sul territorio regionale e di ripresa economica urbana e territoriale a seguito dell’emergenza sanitaria denominata COVID-19, anche attraverso il rilancio in chiave più ampia dei Distretti del commercio ed ulteriori programmi di intervento;
Ritenuto che per svolgere le attività sopra richiamate risulti fondamentale il ruolo svolto dai Comuni attraverso i propri strumenti di programmazione e pianificazione delle attività imprenditoriali e la realizzazione di investimenti e sviluppi infrastrutturali a servizio di cittadini, visitatori e imprese;
Visto lo schema di Protocollo d’Intesa proposto dalla Direzione Generale Sviluppo Economico e condiviso con ANCI Lombardia, di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale si definiscono le finalità e gli ambiti di collaborazione tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia;
Dato atto che le spese relative all’attuazione del Protocollo d’Intesa ammontano ad euro 50.000,00 IVA inclusa a carico di Regione Lombardia e che tale somma trova copertura sul capitolo di bilancio 14.01.104.10062 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa, in quanto a euro 25.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2020 ed euro 25.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2021;
Valutato che le attività di cui alla presente collaborazione sono strumentali all’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a Regione Lombardia e ad ANCI Lombardia, che rappresenta i Comuni Lombardi nelle materie di competenza regionale, e che, pertanto, suddetta convenzione è compatibile con normativa sugli appalti pubblici e con i parametri di esclusione previsti dalla giurisprudenza comunitaria;
Dato atto che per le attività di cui alla presente convenzione ANCI Lombardia si avvale del personale interno all’organico dell’ente ovvero individuato tramite procedure di evidenza pubblica o comunque selezionato nel rispetto del principio di non creare condizioni di privilegio;
Considerato che l’art. 15 della legge 241/1990 prevede che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Dato atto che l’art. 15 della legge 241/1990 prevede che a fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune sono sottoscritti con firma digitale o con firma elettronica avanzata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi;
Ritenuto di affidare all’Assessore pro tempore allo Sviluppo Economico la sottoscrizione con firma digitale del Protocollo d’Intesa e di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico per i successivi adempimenti amministrativi;
Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il r.r. 2 aprile 2001 n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;
Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA (imprese)
- di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la promozione di politiche di sostegno alle attività d’impresa, di attrazione e promozione di nuovi investimenti sul territorio regionale e di ripresa economica urbana e territoriale a seguito dell’emergenza sanitaria denominata COVID-19;
- di dare atto che alla sottoscrizione del Protocollo di cui al punto 1 provvederà l’Assessore pro tempore allo Sviluppo Economico o suo delegato;
- di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico della Giunta regionale per i successivi adempimenti amministrativi;
- di dare atto che le spese per l’attuazione del Protocollo d’Intesa ammontano ad euro 50.000,00 IVA inclusa a carico di Regione Lombardia e che tale somma trova copertura sul capitolo di bilancio 14.01.104.10062 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa, in quanto a euro 25.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2020 ed euro 25.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2021; (bilanci)
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013; 6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Enrico Gasparini
[c’è intesa in BURL 8 giugno 2020]