Atti della Regione Marche

O.P.G.R. Marche 1 aprile 2020, n. 17

Pubblicata nel Bur edizione straordinaria n. 11 del 02/04/2020

  • Ordinanza con la quale si dettano disposizioni in materia di rifiuti.

Parole d’interesse: enti locali; rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID – 19”;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1marzo 2020;

Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;

Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19”;

Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020 e 16/2020;

Visto il documento elaborato dal Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione rifiuti “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2. Versione del 14 marzo 2020.” (Rapporto ISS COVID-19, n. 3/2020);

Visto il documento approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale in data 23 marzo 2020 “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti - Emergenza CoViD-19”;

Vista la nota prot. n. 22276 del 30 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Circolare ministeriale recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni.”;

Considerata la situazione di grave emergenza causata dalla diffusione della epidemia a carattere pandemico da CoViD 19;

Tenuto conto dei provvedimenti già adottati al fine di assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Preso atto delle segnalazioni pervenute da soggetti pubblici e privati circa la sostanziale impossibilità di inviare i rifiuti prodotti verso altri Stati membri, in ragione delle più ampie ricadute dell’epidemia sulle capacità operative dei soggetti operanti nella filiera della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, anche a seguito alla scelta autonoma di alcuni impianti di adottare misure restrittive sulla base di un principio di precauzione;

Rilevato che tale condizione comporta una situazione di sovraccarico del sistema impiantistico, con il conseguente rischio che gli operatori, per limiti di natura tecnica e/o amministrativa alla capacità operativa degli impianti, non siano in condizione di ricevere ulteriori flussi di rifiuti urbani e/o speciali in entrata;

Considerato che il conseguente possibile, e in alcuni casi già notificato, fermo impianto inciderebbe in maniera significativa sulla capacità di mantenere un livello ambientalmente e socialmente accettabile nella fornitura del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti, con pregiudizio alla tutela della salute pubblica;

Ritenendo nell’immediato di dover garantire le condizioni per dare continuità alla raccolta ed al successivo conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonchè dei rifiuti speciali, verso i siti di destinazione del rifiuto a valle della raccolta e scongiurare l’interruzione della prestazione del servizio pubblico essenziale;

Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all’articolo 191 del D.lgs. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti: - agli atti autorizzativi rilasciati autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, e ai sensi del titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, nonchè alle operazioni di recupero come assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto, ovvero non consentano o consentano solo parzialmente l’ottemperanza alla presente ordinanza, comunque nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica;

Ritenuto che l’adozione di un regime straordinario assunto ai sensi dell’art. 191, del d.lgs. n. 152 del 2006, della durata temporalmente circoscritta al periodo di emergenza, possa consentire in via provvisoria, il superamento dei limiti di carattere amministrativo residenti nelle capacità massime annua e giornaliera di stoccaggio autorizzate agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, e ai sensi del titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto o assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06, ferme restando le quantità massime fissate ai sensi del DM 5 febbraio 1998 (allegato IV), dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 e dal DM n.269 del 17 novembre 2005;

Ritenuto altresì opportuno in tal senso ricondurre la presente disposizione all’interno della cornice di cui alla citata Circolare ministeriale recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni.”, al fine di fornire una omogenea linea di indirizzo per gli adempimenti in carico alle Provincie ed ai Comuni nell’ambito delle funzioni delegate o attribuite per legge;

Acquisiti i pareri di ARPAM quale organo tecnico e del GORES quale organo tecnico- sanitario;

ORDINA

Articolo 1

In deroga all’art. 208 del D.lgs. 152/06, agli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06, e al titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, con specifico riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), è consentito apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti limitatamente ai valori della capacità annua di stoccaggio, nonché di quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, ferme restando per gli impianti iscritti con gli artt. 214 e 216 del D. lgs. 152/2006 le quantità massime fissate ai sensi del DM 5 febbraio 1998 (allegato IV), dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 e dal DM n.269 del 17 novembre 2005, purché ciò non rappresenti una modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis, ovvero ai sensi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla Deliberazione della Assemblea Legislativa n. 128 del 14 aprile 2015 e comunque per il tempo strettamente connesso alla gestione dell’emergenza CoVid 19. (rifiuti)

La procedura relativa all’incremento di dette capacità di stoccaggio viene ricondotta ad una Segnalazione certificata di inizio attività - Scia ai sensi dell’articolo 19 della L.241/1990.

La segnalazione deve essere preventivamente indirizzata all’Autorità competente ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 e del titolo III-bis della Parte II del d.lgs n. 152/2006, che provvede per quanto di competenza, nonché alla Prefettura, all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente e ai Vigili del fuoco, e deve essere accompagnata da una relazione a firma di tecnico abilitato e competente, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato nell’autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento, e il rispetto delle seguenti condizioni: (rifiuti)

- il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;

- la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;

- la garanzia di una adeguata sistemazione della viabilità interna e degli spazi, in modo da differenziare le aree di accettazione in ingresso, le aree di stoccaggio e di lavoro;

- la garanzia di adeguati sistemi di emergenza e di contenimento specifici in caso di sversamenti accidentali di rifiuti.

- il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio di settore o già previste in sede di autorizzazione, la presenza e l’efficienza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;

- la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene, laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;

- l’esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento, atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.

L’autorità competente ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 e del titolo III-bis della Parte II del d.lgs n. 152/2006, dà informazione dei procedimenti avviati alla Regione Marche, Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere e all’Autorità Territoriale d’Ambito territorialmente competente.

Eventuali ulteriori provvedimenti relativi ai rifiuti urbani e assimilati, potranno comunque essere assunti nell’interesse pubblico dalle Province territorialmente competenti ai sensi dell’art. 191, del d.lgs. n. 152 del 2006, sulla base di esigenze e condizioni di contesto o specifiche rappresentate dalle Assemblee Territoriali d’Ambito e/o dai Comuni, secondo le rispettive competenze in materia di affidamento dei servizi, previa valutazione condotta di concerto con gli Enti stessi, fermo restando l’obbligo di verifica che “non si possa altrimenti provvedere”. (enti locali) (rifiuti)

Sono da intendersi integralmente richiamate nella presente ordinanza le modalità operative di cui al punto 1 della Circolare ministeriale recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni.”

L’inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti.

Articolo 2

Compete alle Province territorialmente interessate, ove lo ritengano necessario e comunque fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, l’adozione delle ordinanze ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui al punto 2 della Circolare MATTM prot. n. 22276 del 30 marzo 2020, atte a consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi. (enti locali) (rifiuti)

Compete ai Comuni territorialmente interessati, ove lo ritengano necessario e comunque fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal decreto 8 aprile 2008, l’adozione delle ordinanze ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui al punto 3 della Circolare MATTM prot. n. 22276 del 30 marzo 2020, atte a consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella individuata all’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%, fermo restando che dovranno essere prese in considerazione tutte le misure precauzionali e mitigative possibili al fine di evitare la formazione di emissioni odorigene derivanti dalla presenza di rifiuti putrescibili di cui al punto 7.2 dell’allegato I al Decreto in parola. (enti locali) (rifiuti)

Articolo 3

La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 02 aprile 2020 e ha durata limitata al tempo strettamente connesso alla gestione dell’emergenza CoVid 19 e comunque non superiore a sei mesi.

Articolo 4

La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è comunicata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 191, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, alle Assemblee territoriali degli Ambito rifiuti della regione Marche; sarà comunicata inoltre ai Prefetti presso gli Uffici Territoriali del Governo delle Marche, alle Province e ai Sindaci dei Comuni marchigiani.

Ancona, 01 aprile 2020

Il Presidente Luca Ceriscioli

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