Pubblicata nel Bur Edizione straordinaria n. 15 del 24/04/2020
- Ordinanza che detta nuove disposizioni per lo smaltimento di rifiuti prodotti in abitazioni o altri luoghi ove vi siano contagi accertati.
Parole d’interesse: anziani; deroghe; dispositivi di protezione; misure di contenimento e di gestione; misure organizzative; rifiuti
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID-19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1marzo 2020;
Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;
Visto il documento elaborato dal Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione rifiuti “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2. Versione del 14 marzo 2020.” (Rapporto ISS COVID-19, n. 3/2020);
Considerata la nota prot. 8293 del 12/03/2020 dell’Istituto Superiore della Sanità;
Considerata la situazione di emergenza corona virus, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani generati da utenze domestiche con persone affette da patologia Covid-19 in assistenza domiciliare disposta dal servizio sanitario e, conseguentemente alla necessità di garantire, anche in questo contesto, la massima efficienza del servizio essenziale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
Considerata quindi la necessità, per quanto concerne la raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, di dare supporto ai cittadini risultati positivi alla Covid-19 nonché ai soggetti sottoposti al provvedimento di quarantena obbligatoria, di cui all’art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020, che effettuano nei comuni delle Marche quarantena obbligatoria di cui all’art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020;
Tenuto conto di dovere garantire le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020 e 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020 e 22/2020;
Vista la propria ordinanza n. 13 del 21 marzo 2020, con la quale sono state definite le disposizioni tecnico-operative per la gestione dei rifiuti urbani provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti risultati positivi al tampone per Covid-19 posti in isolamento ovvero i soggetti sottoposti al provvedimento di quarantena obbligatoria, di cui all’art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020 relativamente alle modalità di conferimento, raccolta, raggruppamento e destinazione finale a smaltimento, in modo da assicurare la massima tutela della salute degli operatori del servizio rifiuti, dei cittadini e dell’ambiente;
Confermata la necessità di definire le disposizioni tecnico-gestionali di cui all’Allegato 1 della presente ordinanza, che consentano ai gestori del servizio rifiuti di provvedere alla raccolta domiciliare, al trasporto, allo stoccaggio e alla destinazione finale dei rifiuti raccolti in modo da assicurare la massima tutela della salute degli operatori del servizio rifiuti, dei cittadini e dell’ambiente;
Ritenuto altresì necessario, in relazione alla presenza di soggetti affetti da Covid-19 asintomatici, minimizzare i trattamenti della parte dei rifiuti che residua dalla raccolta differenziata;
Richiamato nello specifico che con l’ordinanza n. 13/2020 è stato inoltre disposto al capo quarto dell’articolo 1 che “tutti i rifiuti urbani residui alla raccolta differenziata (RUR), continuano ad essere raccolti nei comuni della regione secondo le ordinarie modalità e, in deroga alle vigenti autorizzazioni, sono destinati e direttamente conferiti a smaltimento in discarica, senza alcuna preventiva operazione di trattamento preliminare o recupero”;
Preso atto del documento approvato da ISPRA Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale in data 23 marzo 2020 “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti Emergenza CoViD-19” che, in merito alla raccolta e gestione dei rifiuti urbani, ribadisce che, in tutti i casi in cui la provenienza del rifiuto non sia “da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in quarantena obbligatoria”, “i rifiuti indifferenziati sono conferiti secondo le procedure in vigore sul territorio e gestiti secondo le consuete modalità di trattamento, applicando le necessarie precauzioni finalizzate ad evitare la manipolazione diretta dei rifiuti da parte degli operatori”;
Vista la nota prot. n. 22276 del 30 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ad oggetto Circolare ministeriale “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 indicazioni.”;
Considerate le note pervenute formalmente da parte delle Assemblee (ATA) degli Ambiti Territoriali Ottimali n. 2 Ancona e n. 5 Ascoli Piceno, assunte rispettivamente con protocollo n. 0371712|06/04/2020 e n. 0355606|01/04/2020, con le quali si richiede una revisione dell’Ordinanza n. 13 del 21/03/2020, per la parte in cui è previsto il conferimento diretto in discarica dei rifiuti indifferenziati diversi da quelli provenienti da locali e luoghi in cui dimorino soggetti risultati positivi al tampone per Covid-19 posti in isolamento ovvero i soggetti sottoposti al provvedimento di quarantena obbligatoria, consentendone pertanto il trattamento meccanico biologico (TMB) preliminare allo smaltimento in discarica, a condizione che siano garantite le misure per assicurare la protezione dal rischio biologico degli operatori addetti e sia esclusa la manipolazione diretta dei rifiuti da parte degli operatori in ogni fase del trattamento;
Ritenuto che le richieste trovano sostegno nella conformità alle indicazioni fornite successivamente all’emanazione dell’Ordinanza n. 13 con il documento di indirizzo di ISPRA e con la circolare MATTM relativamente a rifiuto NO-CoViD e vengono proposte sulla base delle garanzie di sanificazione del rifiuto (processo termico e/o trattamento chimico), di confinamento degli spazi, di protezione degli operatori dalla esposizione;
Ritenuto, sulla base del parere del competente organo tecnico competente, che sia pertanto possibile prevedere la gestione dei rifiuti NO-CoViD secondo le consuete modalità di trattamento applicando le necessarie precauzioni finalizzate ad evitare la manipolazione diretta dei rifiuti da parte degli operatori e a condizione che queste siano razionalizzate e rese disponibili al controllo degli enti preposti;
Ritenuto inoltre che, nello specifico, al fine di garantire un adeguato livello di tutela igienico sanitaria, i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera derivanti dai TMB debbano essere adeguati al contenimento del rischio COVID-19 tramite tecniche specifiche, preventivamente comunicate agli enti preposti al controllo;
Ritenuto altresì che in caso di conferimento del rifiuto NO-CoViD all’impianto di TMB venga comunque garantita la separazione in uscita dei due flussi di rifiuti da sopravaglio e da sottovaglio e la preventiva stabilizzazione della frazione di sottovaglio;
Ritenuto opportuno, quindi, per quanto sopra premesso, acconsentire alla adozione di una modalità operativa di gestione alternativa al diretto conferimento in discarica così come previsto ai sensi dell’ordinanza n. 13/2020, nei limiti dell’ordinario trattamento meccanico biologico (TMB) preliminare allo smaltimento in discarica, purché alle citate condizioni generali e specifiche;
Considerata inoltre la nota acquisita con prot. n. 0366252|03/04/2020, con la quale COSMARI Srl, in qualità di affidatario unico della gestione dei rifiuti urbani nell’ A TO Rifiuti n. 3 Macerata, ha richiesto una revisione dell’ordinanza n. 13/2020 finalizzata ad “estendere a titolo cautelativo la raccolta separata dei rifiuti urbani indifferenziati previsti per le utenze domestiche positive al Covid 19 o in quarantena obbligatoria, di cui all’Ordinanza n. 13 del 21/03/2020, anche alle strutture Case di Riposo, RSA e strutture riabilitative ed ospedaliere, indipendentemente dal riscontro di casi conclamati contaminati Covid 19”;
Preso atto che la nota prot. n. 22276 del 30 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ad oggetto Circolare ministeriale “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 indicazioni” prevede la possibilità di gestioni in deroga ex art. 191 del D.lgs. per “rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria”, con formulazione sostanzialmente identica alla definizione adottata dal Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione rifiuti “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2. Versione del 14 marzo 2020.” (Rapporto ISS COVID-19, n. 3/2020);
Preso altresì atto che anche il documento approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale in data 23 marzo 2020 “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti Emergenza CoViD-19” riporta analoga formulazione, ovvero “rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in quarantena obbligatoria”;
Ritenuto, anche sulla base del parere fornito dal competente organo tecnico-sanitario, che le case di riposo, e comunque le strutture residenziali a carattere socioassistenziale, rientrino nella fattispecie delle abitazioni in cui possono soggiornare soggetti CoViD positivi e che pertanto, qualora vi dimorino soggetti risultati positivi al tampone per Covid-19 posti in isolamento, ovvero i soggetti sottoposti al provvedimento di quarantena obbligatoria, di cui all’art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020, le modalità di conferimento, raccolta, raggruppamento e destinazione finale a smaltimento dei rifiuti ivi prodotti ricada nell’ambito di applicazione dell’ordinanza n. 13/2020;
Preso atto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e dalla Autorità Marittima che in data 28 aprile 2020 è previsto l’attracco al Porto di Ancona della unità navale da crociera Costa Magica, con probabile presenza a bordo di soggetti affetti da CoViD-19;
Rilevato che a bordo viene prodotto un rifiuto classificato con codice EER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) con caratteristiche intrinseche strettamente analoghe a quelle dei rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti risultati positivi al tampone per CoViD19 posti in isolamento ovvero i soggetti sottoposti al provvedimento di quarantena obbligatoria, di cui all’art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020;
Ritenuto opportuno, a fronte di elementi oggettivi, determinare quindi l’assimilazione di tale rifiuto a quello proveniente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti risultati positivi al tampone per CoViD-19 posti in isolamento ovvero i soggetti sottoposti al provvedimento di quarantena obbligatoria, di cui all’art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020 e che pertanto la relativa gestione vada assoggettata ad analoghe modalità che garantiscano la massima tutela della salute degli operatori del servizio rifiuti, dei cittadini e dell’ambiente in ogni fase del ciclo;
Ritenuto opportuno quindi, per quanto finora premesso, procedere ad una revoca dell’ordinanza n. 13/2020 e ad una contestuale riformulazione del dispositivo;
Considerato che, per l’attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all’articolo 191 del D.lgs. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti: alla pianificazione vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento; agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto, nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale e paesaggistica;
Acquisiti con prot. n. 0417604 del 21/04/2020 il parere reso da ARPAM quale organo tecnico-ambientale e con prot. n. 0418308 del 21/04/2020 il parere dall’Agenzia Regionale Sanitaria P.F. Prevenzione e Promozione della salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro quale organo tecnico-sanitario, concordato con il GORES (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie);
ORDINA
Art. 1
I rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti risultati positivi al tampone per Covid-19 posti in isolamento ovvero i soggetti sottoposti al provvedimento di quarantena obbligatoria, di cui all’art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020 sono gestiti secondo le disposizioni riportate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto. (rifiuti)
Si dà atto che le case di riposo e comunque le strutture residenziali a carattere socio-assistenziale, qualora vi dimorino soggetti risultati positivi al tampone per Covid-19 posti in isolamento, ovvero i soggetti sottoposti al provvedimento di quarantena obbligatoria, di cui all’art. 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020, rientrano nella fattispecie di cui al comma precedente e pertanto i rifiuti da esse provenienti sono gestiti secondo le disposizioni riportate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto. (anziani)
I rifiuti di cui sopra, in deroga alle vigenti autorizzazioni, sono destinati a trattamento termico senza alcun trattamento preliminare. In caso di indisponibilità di impianti per il trattamento termico sono destinati e direttamente conferiti entro “big bags” a smaltimento in discarica, senza alcuna preventiva operazione di trattamento preliminare o recupero. I gestori del servizio, sentite le autorità di ambito, comunicheranno, appena sarà disposta la raccolta domiciliare da effettuare, quali sono gli impianti di destinazione individuati; il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti sarà comunicato giornalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti di smaltimento, alle autorità d’ambito territorialmente competenti. (rifiuti) (semplificazione) (deroghe) (misure organizzative)
I rifiuti sopra indicati, anche in deroga alle vigenti autorizzazioni, nell’ambito delle operazioni di raccolta, possono essere oggetto di temporaneo raggruppamento in appositi cassoni scarrabili collocati all’interno di aree in disponibilità dei gestori affidatari del servizio, che dovranno essere recintate, adeguatamente attrezzate e presidiate; le aree a tal fine individuate dovranno essere comunicate alla Provincia e alla Autorità di Ambito territorialmente competenti, all’ASUR, all’ARPAM, al Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere della Regione Marche, appena sarà disposta la raccolta domiciliare da effettuare. (rifiuti) (semplificazione) (deroghe)
Ad eccezione dei rifiuti di cui ai precedenti paragrafi, tutti i rifiuti urbani residui alla raccolta differenziata (RUR), continuano ad essere raccolti nei comuni della regione secondo le ordinarie modalità e, in deroga alle vigenti autorizzazioni, possono essere destinati e direttamente conferiti a smaltimento in discarica, senza alcuna preventiva operazione di trattamento preliminare o recupero.
Nel caso in cui, in alternativa a quanto previsto al capo precedente, si intenda continuare a conferire i rifiuti urbani residui alla raccolta differenziata (RUR), non provenienti dalle utenze di cui al capo primo, secondo le procedure in vigore sul territorio e gestirli secondo le consuete modalità di trattamento, ovvero previo trattamento meccanico-biologico (TMB) preliminare al conferimento in discarica, dovranno essere garantite le adeguate misure precauzionali per assicurare la protezione dal rischio biologico degli operatori addetti ed escludere la manipolazione diretta dei rifiuti da parte degli operatori in ogni fase del trattamento. (lavoratori) (misure di contenimento e gestione) (misure di cautela) (dispositivi di protezione)
Al fine di garantire un adeguato livello di tutela igienico sanitaria, i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera derivanti dai TMB dovranno essere preventivamente adeguati al contenimento del rischio COVID-19 tramite tecniche specifiche. (misure di contenimento e gestione)
Le misure precauzionali e le tecniche specifiche di cui ai due capoversi precedenti dovranno essere preventivamente comunicate agli enti preposti al controllo.
In caso di conferimento di rifiuto NO-CoViD all’impianto di TMB, dovrà essere comunque garantita la separazione in uscita dei due flussi di rifiuti da sopravaglio e da sottovaglio e la preventiva stabilizzazione della frazione di sottovaglio. (rifiuti) (misure di contenimento e gestione) (misure organizzative)
Il rifiuto prodotto e conferito dalla unità navale Costa Magica all’attracco nel Porto di Ancona, in caso di presenza a bordo di soggetti risultanti positivi al tampone per Covid-19 posti in isolamento ovvero di soggetti sottoposti a provvedimento cautelare di quarantena, è da considerarsi assimilato ai rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo e pertanto dovrà essere conferito, raccolto e gestito secondo analoghe modalità che, in relazione allo specifico contesto, saranno nel dettaglio definite di concerto tra il soggetto affidatario del servizio, l’Autorità Marittima, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l’Assemblea Territoriale d’Ambito dell’A TO 2 Ancona, la Provincia di Ancona, la Regione Marche Posizione di Funzione bonifiche fonti energetiche rifiuti e cave e miniere, con il supporto di Agenzia Regionale Sanitaria GORES e ARPAM. (rifiuti) (misure di contenimento e gestione)
I dati personali inerenti le misure di cui alla presente ordinanza sono trattati ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, secondo le modalità di cui all’articolo 5 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, lett. i) del GDPR 2016/679. (protezione dati personali)
L’inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti.
Art. 2
L’ordinanza n. 13 del 21 marzo 2020 è revocata a decorrere dalla entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 3
La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 25 aprile 2020 e ha durata limitata al tempo strettamente connesso alla gestione dell’emergenza CoVid 19 e comunque non superiore a sei mesi.
Art. 4
La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è comunicata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 191, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, alle Assemblee territoriali degli Ambito rifiuti della regione Marche; sarà comunicata inoltre ai Prefetti presso gli Uffici Territoriali del Governo delle Marche, alle Province e ai Sindaci dei Comuni marchigiani.
Ancona, 24 aprile 2020
Il Presidente Luca Ceriscioli