Titolo completo "Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande - Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833"
Pubblicato nel Bur Edizione straordinaria n. 16 del 26/04/2020
- Decreto interpretativo di disposizioni dettate a livello nazionale (in part. D.P.C.M. 10 aprile 2020) con riferimento ad attività di ristorazione per asporto, con ulteriori prescrizioni.
Parole d’interesse: attività commerciali; misure di cautela; ristorazione
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
SOGGETTO ATTUATORE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei consumatori, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020 e n. 643 del 01 marzo 2020, recanti n. 99 del 16 aprile 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 68 del 4 marzo 2020, recante “Emergenza rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19 Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 630/2020, articolo 1; Decreto CDPC n. 628 del 27/02/2020. Nomina del Soggetto Attuatore Regione Marche”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 69 del 9 marzo 2020, recante “Emergenza rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19 Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 630/2020, articolo 1; Decreto CDPC n. 628 del 27/02/2020. Revoca decreto del Presidente n. 68 del 4 marzo 2020 e nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione Marche”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019”, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis e dell’art. 4;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19.” che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19” e, in particolare, l’art. 35, il quale esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendo l’inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19” che, tra l’altro, all’art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 2, comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decretolegge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate
con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;
CONSIDERATO CHE:
- l’articolo 1, comma 1, lett. aa) del citato D.P.C.M. che prevede la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale, consentendo la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
- per gli esercizi di somministrazione di alimenti e per le attività artigiane la possibilità di esercitare l’attività di vendita di cibo cucinato da asporto non risulta espressamente disciplinata dalla normativa statale sull’emergenza sanitaria ma che le interpretazioni restrittive finora fornite scaturivano dal contesto delle misure di contenimento del contagio disposte, in attuazione del d.l. 6/2020 e del d.l. 19/2020, dai D.P.C.M. 11 marzo, 22 marzo e 10 aprile 2020, e dalla dominante esigenza di limitare il più possibile gli spostamenti da casa delle persone nelle prime settimane di applicazione di dette misure;
- l’esercizio dell’attività di vendita dei generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e che anche i mercati esercitano la loro attività, limitatamente alla vendita di generi alimentari;
Ritenuto che:
- la lettura combinata dell’articolo 1, comma 1, lettere z) ed aa), succitate, alla luce della ratio desumibile dall’ attuale contesto normativo e fattuale, possa condurre alla conclusione che per la vendita da asporto di cibi cucinati non sussiste una esigenza analoga a quella sopra indicata in relazione al consumo sul posto, una volta che venga assicurata come già avviene, nei confronti di tutti gli altri esercizi commerciali rimasti aperti al pubblico la sussistenza dei requisiti igienico sanitari e il rispetto dell’obbligo di utilizzare le mascherine, del mantenimento della distanza interpersonale minima e delle altre condizioni operative igienico sanitarie per il confezionamento dei cibi, l’accesso dei clienti, la consegna ad essi delle confezioni acquistate ai fini dell’asporto;
- la domanda di cibi cucinati o pronti da consumare a domicilio risulta notevolmente aumentata, per effetto della permanenza a casa imposta o raccomandata dalle misure di contenimento, dell’attivazione del lavoro agile, mentre un’adeguata diffusione della modalità di consegna a domicilio sta incontrando difficoltà di carattere organizzativo ed economico;
- altresì in tutto il periodo di sospensione dell’attività dei servizi di ristorazione le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati all’interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, hanno potuto continuare la loro attività, sia con la forma della vendita che della consegna a domicilio, senza con questo determinare conseguenze negative a carico della tutela della salute;
- una più puntuale interpretazione della portata applicativa dell’articolo 1,comma 1, lettere z) ed aa), del D.P.C.M. 10 aprile 2020, possa determinare, attraverso l’ampliamento dell’offerta di prodotti alimentari, una maggiore efficacia delle misure di contenimento;
- la legge regionale 27/2009 (Testo unico sul commercio) prevede che gli esercizi di somministrazione di alimenti hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi;
- l’opportunità di assimilare la vendita per asporto, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane, alla vendita di prodotti alimentari da parte degli esercizi commerciali, senza aggravio di rischi rispetto alla consegna a domicilio, sul presupposto che le garanzie igieniche offerte nel primo caso siano a maggior ragione garantire dal consumatore al momento dell’asporto;
- la necessità di garantire che la vendita per asporto sia effettuata esclusivamente previa ordinazione online o telefonica e non presso l’esercizio, che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano in modo dilazionato, impedendo di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto di tutte le altre misure sanitarie;
DECRETA
- A far data dal 27 aprile 2020 è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività anche artigianali quali a titolo esemplificativo: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato e/o interdetto l’accesso. (attività commerciali) (ristorazione)
- La vendita per asporto sarà effettuata esclusivamente previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del D.P.C.M. 10 aprile 2020. (attività commerciali) (ristorazione) (misure di cautela)
- Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo. (attività commerciali) (ristorazione)
- Resta sospesa per gli esercizi di cui al punto 1 e 3 ogni forma di consumo sul posto. (attività commerciali) (ristorazione)
Il presente decreto è efficace dalla data dell’adozione.
Il presente decreto è trasmesso alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alla Camera di Commercio delle Marche e alle segreterie regionali dei sindacati CGIL, CISL, UIL e alle Associazioni di Categoria.
Il Presidente della Regione Marche
Soggetto Attuatore
(Luca Ceriscioli)