Titolo completo "D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche"
Pubblicata nel Bur Edizione straordinaria n. 20 del 05/05/2020
- Decreto interpretativo del D.P.C.M. 26 aprile 2020 in forza del si consentono talune attività connesse alla cura degli animali da compagnia e si dettano orari per gli esercizi commerciali di vicinato (modifica ordinanza n. 24/2020).
Parole d’interesse: attività commerciali; limiti orari; misure di cautela.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
SOGGETTO ATTUATORE
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID-19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1marzo 2020;
Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”;
Visto il DPCM 1 aprile 2020 e “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con il quale è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;
Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020 e 27/2020;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 126 del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833”;
Visto il decreto del Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore n_142 del 30.04.2020 D.P .C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche;
Tenuto conto che condizione per ridurre la diffusione del COVID-19 è procrastinare la limitazione degli spostamenti;
Tenuto conto che obiettivo prioritario è sempre quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori;
Vista altresì l’ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Considerato il perdurare della diffusività dell’epidemia;
Ritenuto necessario e urgente mantenere il rafforzamento delle misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;
Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità.
DECRETA
Articolo 1
Sono consentiti i servizi di cura degli animali da compagnia di cui al codice ateco 96.09.04. (attività commerciali)
L’attività di allenamento e di addestramento dei cani compresi quelli di guida per i non vedenti e di salvamento è consentita esclusivamente nei centri specializzati e nelle aree previste ed autorizzate allo scopo, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente. (attività commerciali) (misure di cautela)
L’attività dovrà essere svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare, secondo una turnazione di utilizzo delle Zone di Addestramento e Allenamento cani e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19. (attività commerciali) (misure di cautela)
È consentito l’accesso ai canili e gattili nel territorio regionale ai fini dell’adozione, previo appuntamento telefonico o con strumenti informatici, presenza di una sola persona, rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19. (attività commerciali) (misure di cautela)
Articolo 2
L’orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato di cui all’ordinanza n. 24 del 28 aprile 2020 è sostituito dal seguente:
- orario di apertura dalle ore 07 alle ore 21 (attività commerciali) (limiti orari)
Il Presidente della Regione Marche
Soggetto Attuatore
(Luca Ceriscioli)
________________________________________________________
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 è stato nominato il soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Con Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 628 del 27 febbraio 2020 viene nominato il Presidente della Regione Marche quale Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali.
Con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis e dell’art. 4, sono state adottate le prime misure per il contrasto all’emergenza epidemiologica in alcuni comuni della Lombardia e del Veneto. È stato disposto il divieto di allontanamento e di accesso ai medesimi comuni, la chiusura di gran parte delle attività economiche, delle scuole ed in generale dei luoghi che possono costituire occasione di assembramenti di persone.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, sono state adottate le Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che adotta misure urgenti di contenimento del contagio.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale, in particolare per i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte si è ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento dell’epidemia, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo.
Considerata la necessità di adottare misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea e tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020, sono state adottate misure differenziate per i comuni dell’allegato 1 (Lombardia e Veneto), dell’allegato 2 (Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna oltre alle province di Savona e Pesaro Urbino) dell’allegato 3 (per le province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona).
Con decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, “Cura Italia” sono state adottate misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. L’art. 35, esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendone l’inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali.
Considerata l’evoluzione epidemiologica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 si è ritenuto necessario applicare in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 ed individuare ulteriori misure.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 si sono state adottate ulteriori misure per i territori maggiormente colpiti dal COVID-19 tra cui era ricompresa la provincia di Pesaro e Urbino.
Il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto fra il Governo e le parti sociali il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro”. Tale documento, tenuto conto delle disposizioni del Ministero della Salute, prevede che la prosecuzione delle attività produttive possa avvenire solo a condizione che siano assicurati ai lavoratori adeguati livelli di protezione. Per favorire il contenimento del virus è possibile prevedere la sospensione e la riduzione temporanea dell’attività o adottare il più possibile la modalità di lavoro agile. L’accordo indica particolari misure di contenimento che seguono protocolli di sicurezza anti contagio (distanza interpersonale tra i lavoratori o adozione dei dispositivi di sicurezza).
Con il D.P.C.M. 22 marzo 2020 si sono ampliate le misure di contenimento per il contrasto all’emergenza epidemiologica, ed è stato aumentato il perimetro delle limitazioni alle attività produttive.
Sinteticamente, fino alla data del 3 aprile, sono state sospese tutte le attività industriali e commerciali, con la previsione di una serie di eccezioni e precisazioni. Il successivo D.M. MISE del 25 marzo 2020 ha modificato i codici ATECO dell’allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 relativi alle attività non sospese. L’art. 1 comma c) del DPCM consentiva alle attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) la possibilità di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Con la circolare n. 15350/117 del 23 marzo 2020 il Ministro dell’interno ha poi fornito indicazioni per l’attuazione del DPCM 22 marzo 2020.
Le limitazioni allo svolgimento delle attività produttive introdotte dal DPCM 22 marzo 2020 si applicavano cumulativamente alle misure restrittive già previste dal DPCM 11 marzo 2020 e all’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, i cui termini di efficacia fissati al 25 marzo 2020 sono prorogati fino al 3 aprile 2020. Per le imprese che possono continuare a svolgere le proprie attività secondo le disposizioni del DPCM 22 marzo 2020, devono essere rispettati i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali.
Il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, i cui effetti hanno avuto decorrenza dal 14 aprile 2020 ha introdotto le prime misure finalizzate ad una graduale riapertura
delle attività economiche, di fatto la fase 2 ha avuto inizio con il citato D.P .C.M. L ’ allegato 3 ha introdotto quindi nuovi codici ATECO inerenti le attività produttive industriali e commerciali escluse dal divieto di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M.. Sono infatti stati autorizzati i codici ATECO 2 “Silvicoltura ed utilizzo attività forestali”; ATECO 42 “Ingegneria Civile” (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10); ATECO 81.3 “Cura e manutenzione del paesaggio” con esclusione delle attività di realizzazione. Viene inoltre ripristinata la classe 42.91 “Costruzione di opere idrauliche”.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 99 del 16 aprile 2020 si è provveduto ad un’attuazione delle disposizioni nazionali da applicarsi sul territorio della Regione Marche, in accordo con i Prefetti, in modo univoco, in vista di una graduale ripartenza dell’economia regionale. E nello specifico, per le motivazioni, e con le modalità in esso riportate, il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 99 del 16 aprile 2020 ha ritenuto consentite tutte una serie di attività.
Con D.P.C.M. 26 aprile 2020 il governo ha formalizzato l’avvio della fase 2, per una prima ripartenza della attività sociale e dell’economia.
Alla luce del DPCM 26 aprile 2020 il presidente della Giunta soggetto attuatore ha approvato il decreto n n_142 del 30.04.2020 D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della R È consentito l’allenamento e addestramento cani di cui alle leggi n. 157/1992, n. 7/1995, n. 394/91 e 15/94 e di cui alla DGR n. 952/2018.
All’articolo 5 del citato decreto 142 del 30 aprile 20120 è stato previsto quanto segue:
“È consentito l’allenamento e addestramento cani nei centri cinofili nelle aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente.
L’ attività dovrà essere svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare, secondo una turnazione di utilizzo delle Zone di Addestramento e Allenamento cani (ZAC) e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19.
Tuttavia per semplice e mera dimenticanza non è stata provista l’attività di cui al codice Ateco 96.09.04 servizi di cura degli animali da compagnia.
Pertanto sono consentiti i servizi di cura degli animali da compagnia di cui al codice ateco 96.09.04 L’attività di allenamento e di addestramento dei cani compresi quelli di guida per i non vedenti e di salvamento è consentita esclusivamente nei centri specializzati e nelle aree previste ed autorizzate allo scopo , senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente.
L’attività dovrà essere svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare, secondo una turnazione di utilizzo delle Zone di Addestramento e Allenamento cani e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19.
È consentito l’accesso ai canili e gattili nel territorio regionale ai fini dell’adozione, previo appuntamento telefonico o con strumenti informatici, presenza di una sola persona , rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19
Inoltre su richiesta delle associazioni di categoria si è ritenuto anticipare alle ore 07 le aperture degli esercizi di vicinato. Infatti Esiste un numero rilevante di attività (soprattutto in questa fase di ripartenza di numerose fabbriche ed aziende) che hanno la necessità, per soddisfare gli orari di inizio lavoro della clientela, di aprire le proprie attività quanto meno alle 07.00. Allungando in questo senso l’orario consentirebbe anche di evitare quegli assembramenti da cui ci si vuole tutelare ma che giocoforza si creano nel seguire le nuove indicazioni sanitarie date (ingressi contingentati, ecc.). La questione riguarda in principale modo attività quali negozi alimentari di paese, panetterie e attività similari. La proposta è quindi quella di poter anticipare l’orario di apertura per gli esercizi di vicinato di generi alimentari alle ore 07.00.
Affinché il graduale allentamento delle misure restrittive avvenga senza incremento del rischio di diffusione del virus, dovrà essere sempre garantito il distanziamento sociale e l’utilizzo dei DPI; coerentemente a quanto precede, tutte le attività consentite dovranno pertanto svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica di cui al citato DPCM 26/2020.
Il responsabile del Procedimento
Marco Moscatelli