Titolo completo" D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche"
Pubblicata nel Bur Edizione straordinaria n. 21 del 06/05/2020
- Decreto interpretativo di alcune disposizioni dettate dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 con riferimento particolare allo svolgimento di attività sportive e altri spostamenti sul territorio regionale.
Parole d’interesse: limitazione libertà di circolazione; misure di cautela; sport
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
SOGGETTO ATTUATORE
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID-19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1marzo 2020;
Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”;
Visto il DPCM 1 aprile 2020 e “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con il quale è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;
Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 15/2020, 20/2020, 25/2020, 26/2020 e 27/2020; 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020,
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 126 del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833”;
Visti i decreti del Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore n. 142 e n. 143 del 30.04.2020 D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche;
Vista altresì l’ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Vista la Direttiva del Ministero dell’Interno n. 15350/117 del 03.05.2020 che in relazione:
- all’art. 1, comma 1, lett. f) del DPCM 26/04/2020, che conferma il divieto di attività ludica o ricreativa all’aperto e che consente lo svolgimento di attività sportiva o motoria sia individualmente che con un accompagnatore (per i minori e le persone non completamente autosufficienti), purchè sia rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, sostiene che la norma non solo reintroduce l’attività sportiva fra quelle consentite, ma rimuove, tanto per l’attività sportiva che per quella motoria, il limite della prossimità alla propria abitazione;
- all’art. 1, comma 1, lett. g) del DPCM 26/04/2020, che allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, ammette possibilità di realizzare sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Paralimpico Italiano e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento, ritiene, sulla base di una lettura sistematica delle varie disposizioni, suffragata da un orientamento condiviso in sede interministeriale, che sia comunque consentita, anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, come ad ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento.
VISTA la FAQ pubblicata sul sito del Governo Presidenza del Consiglio dei Ministri, accessibile all’indirizzo http://www.governo.it/it/faq-fasedue, che viene di seguito integralmente riprodotta: Domanda: ‘È consentito fare attività motoria o sportiva?’ Risposta: ‘L’attività sportiva e motoria all’ aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.
Tenuto conto che condizione per ridurre la diffusione del COVID-19 è procrastinare la limitazione degli spostamenti;
Tenuto conto che obiettivo prioritario è sempre quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori;
Considerato il perdurare della diffusività dell’epidemia;
Ritenuto necessario e urgente mantenere il rafforzamento delle misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;
Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità.
DECRETA
Articolo 1
- sono consentiti all’interno della Regione Marche, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking, ciclismo (bicicletta o mountain bike), bocce individuale, canotaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela con un solo velista a bordo, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici individuali, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con l’arco da caccia, field target), motociclismo, go kart, aviazione generale e aviazione sportiva individuale, arrampicata in falesia o esterno purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore ed il compagno di sicura e comunque è consentita ogni altra attività sportiva o motoria svolta in forma individuale. (sport) (misure di cautela)
- Per le citate attività sportive è vietato avvalersi dei locali interni ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce, ecc.; (sport) (misure di cautela)
- sono consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo; (sport) (misure di cautela)
- è consentito svolgere le suddette attività sportive dalle ore 06.00 alle ore 22.00 ed esclusivamente in modalità individuale, preferibilmente all’aria aperta e, comunque, con il rispetto delle misure di sicurezza; (sport) (misure di cautela) (limiti orari)
- sono consentite le sessioni di allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazione nazionali ed internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali come previsto dalla richiamata Direttiva del Ministero dell’Interno n. 15350/117 del 03.05.2020; (sport) (misure di cautela)
- sono consentiti gli spostamenti con mezzi propri all’interno del territorio della Regione Marche, per raggiungere il luogo dove svolgere l’attività sportiva o l’attività motoria. (sport) (limitazione libertà di circolazione) (deroghe)
Articolo 2
- è consentito ai proprietari, o loro delegati, lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere i propri velivoli per trasportarli presso le officine autorizzate alla loro manutenzione e riparazione, necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. Va comunque assicurato il rientro in giornata delle persone presso la propria abitazione; (limitazione libertà di circolazione) (deroghe)
- è parimenti consentito ai proprietari dei mezzi di cui al comma precedente lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale, per le attività di rimessaggio; (limitazione libertà di circolazione) (deroghe)
- ai soggetti di cui all’art. 1 comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 142 del 30/04/2020 o loro delegati, è consentito lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale, per le attività ivi previste e per la messa in acqua dell’unità da diporto. (limitazione libertà di circolazione) (deroghe)
Il Presidente della Regione Marche
Soggetto Attuatore
(Luca Ceriscioli)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 è stato nominato il soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Con Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 628 del 27 febbraio 2020 viene nominato il Presidente della Regione Marche quale Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali.
Con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis e dell’art. 4, sono state adottate le prime misure per il contrasto all’emergenza epidemiologica in alcuni comuni della Lombardia e del Veneto. È stato disposto il divieto di allontanamento e di accesso ai medesimi comuni, la chiusura di gran parte delle attività economiche, delle scuole ed in generale dei luoghi che possono costituire occasione di assembramenti di persone.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, sono state adottate le Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che adotta misure urgenti di contenimento del contagio.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale, in particolare per i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte si è ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento dell’epidemia, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo.
Considerata la necessità di adottare misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea e tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020, sono state adottate misure differenziate per i comuni dell’allegato 1 (Lombardia e Veneto), dell’allegato 2 (Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna oltre alle province di Savona e Pesaro Urbino) dell’allegato 3 (per le province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona).
Con decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, “Cura Italia” sono state adottate misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. L’art. 35, esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendone l’inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali.
Considerata l’evoluzione epidemiologica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 si è ritenuto necessario applicare in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 ed individuare ulteriori misure.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 si sono state adottate ulteriori misure per i territori maggiormente colpiti dal COVID-19 tra cui era ricompresa la provincia di Pesaro e Urbino.
Il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto fra il Governo e le parti sociali il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di
lavoro”. Tale documento, tenuto conto delle disposizioni del Ministero della Salute, prevede che la prosecuzione delle attività produttive possa avvenire solo a condizione che siano assicurati ai lavoratori adeguati livelli di protezione. Per favorire il contenimento del virus è possibile prevedere la sospensione e la riduzione temporanea dell’attività o adottare il più possibile la modalità di lavoro agile. L ’ accordo indica particolari misure di contenimento che seguono protocolli di sicurezza anti contagio (distanza interpersonale tra i lavoratori o adozione dei dispositivi di sicurezza).
Con il D.P.C.M. 22 marzo 2020 si sono ampliate le misure di contenimento per il contrasto all’emergenza epidemiologica, ed è stato aumentato il perimetro delle limitazioni alle attività produttive.
Sinteticamente, fino alla data del 3 aprile, sono state sospese tutte le attività industriali e commerciali, con la previsione di una serie di eccezioni e precisazioni. Il successivo D.M. MISE del 25 marzo 2020 ha modificato i codici ATECO dell’allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 relativi alle attività non sospese. L’art. 1 comma c) del DPCM consentiva alle attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) la possibilità di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Con la circolare n. 15350/117 del 23 marzo 2020 il Ministro dell’interno ha poi fornito indicazioni per l’attuazione del DPCM 22 marzo 2020.
Le limitazioni allo svolgimento delle attività produttive introdotte dal DPCM 22 marzo 2020 si applicavano cumulativamente alle misure restrittive già previste dal DPCM 11 marzo 2020 e all’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, i cui termini di efficacia fissati al 25 marzo 2020 sono prorogati fino al 3 aprile 2020. Per le imprese che possono continuare a svolgere le proprie attività secondo le disposizioni del DPCM 22 marzo 2020, devono essere rispettati i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali.
Il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, i cui effetti hanno avuto decorrenza dal 14 aprile 2020 ha introdotto le prime misure finalizzate ad una graduale riapertura delle attività economiche, di fatto la fase 2 ha avuto inizio con il citato D.P.C.M. L’allegato 3 ha introdotto quindi nuovi codici ATECO inerenti le attività produttive industriali e commerciali escluse dal divieto di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M.. Sono infatti stati autorizzati i codici ATECO 2 “Silvicoltura ed utilizzo attività forestali”; ATECO 42 “Ingegneria Civile” (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10); ATECO 81.3 “Cura e manutenzione del paesaggio” con esclusione delle attività di realizzazione. Viene inoltre ripristinata la classe 42.91 “Costruzione di opere idrauliche”.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 99 del 16 aprile 2020 si è provveduto ad un’attuazione delle disposizioni nazionali da applicarsi sul territorio della Regione Marche, in accordo con i Prefetti, in modo univoco, in vista di una graduale ripartenza dell’economia regionale. E nello specifico, per le motivazioni, e con le modalità in esso riportate, il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 99 del 16 aprile 2020 ha ritenuto consentite tutte una serie di attività.
Con D.P.C.M. 26 aprile 2020 il governo ha formalizzato l’avvio della fase 2, per una prima ripartenza della attività sociale e dell’economia, prevedendo tra gli altri, all’allegato 3, gli ATECO 30, 32, 33, 45, 50, 51.
Alla luce del DPCM 26 aprile 2020 il presidente della Giunta soggetto attuatore ha approvato i decreti nn. 142 e 143 del 30.04.2020 D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della R È consentito l’allenamento e addestramento cani di cui alle leggi n. 157/1992, n. 7/1995, n. 394/91 e 15/94 e di cui alla DGR n. 952/2018.
La FAQ pubblicata sul sito del Governo Presidenza del Consiglio dei Ministri, accessibile all’indirizzo http://www.governo.it/it/faq-fasedue, che viene di seguito integralmente riprodotta: Domanda: ‘È consentito fare attività motoria o sportiva?’ Risposta: ‘L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.
Con il presente atto si procede pertanto ad una chiarificazione della regolamentazione nazionale e di quella già disposta con i precedenti decreti nn. 142 e 143 del 30/04/2020, al fine di evitare dubbi applicativi da parte dei praticanti delle attività sportive richiamate nel dispositivo e da parte dei proprietari dei mezzi per praticare le attività indicati parimenti nel dispositivo. Nei confronti di questi ultimi, si ritiene opportuno procedere con i chiarimenti disposti al fine di non penalizzare gli stessi nella pratica sportiva, in quanto gli stessi per poter operare in sicurezza necessitano di una preparazione, che potrebbe determinare un ulteriore potrarsi del mancato utilizzo, ben oltre il termine già previsto.
Affinché il graduale allentamento delle misure restrittive avvenga senza incremento del rischio di diffusione del virus, dovrà essere sempre garantito il distanziamento sociale e l’utilizzo dei DPI; coerentemente a quanto precede, tutte le attività consentite dovranno pertanto svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica di cui al citato DPCM 26/2020.
Il responsabile del procedimento
(Giovanni Pozzari)