Titolo completo "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 58 del 18 maggio 2020"
Pubblicato nel BUR n. 21 suppl. ord. n. 8 del 22 maggio 2020
- Il presente atto, che sostituisce il precedente D.P.G.R. 18 maggio 2020 n. 58, reca aggiornamenti sulle misure di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria, in conseguenza dell’emanazione del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, con efficacia dal 23 maggio 2020 fino al 14 giugno 2020.
Parole di interesse: misure di contenimento e gestione; libertà di circolazione; misure di cautela; dispositivi di sicurezza; limitazione libertà di riunione; sanità; personale; attività giudiziaria; giochi; attività commerciali; attività lavorative; ristorazione; turismo; uffici pubblici; cultura; limitazione libertà di religione; cimiteri; parchi; formazione; imprese; sport.
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2020, n. 63
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 58 del 18 maggio 2020.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTI:
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita “Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19, sull'intero territorio nazionale”;
- l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. in particolare l'art. 3 che recita:" Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
- l’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all’art. 1“Misure urgenti per il contenimento del contagio”, nonché la proroga al 13 aprile 2020“dell’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante “Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante all’art. 1“Misure urgenti di contenimento del contagio”, nonché l’efficacia dal 14 aprile al 3 maggio2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833in materia di igiene e sanità pubblica”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833in materia di igiene e sanità pubblica”;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833in materia di igiene e sanità pubblica”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020.”;
PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 646 datata 8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che, all’art. 1, comma 1, dispone che: “le disposizioni di cui all’articolo 1,comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività”;
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l’evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:
- monitoraggio nazionale a cura dell’Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2” finalizzato ad acquisire le informazioni legati agli effetti dell’attenuazione delle misure di lockdown;
DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l’adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell’epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;
RILEVATO che in data 22 maggio 2020 il Gruppo di monitoraggio, nelle persone del prof. Vineis, della d.ssa Pasqualini, del dott. Griglio e del dott. Ruggeri, ha relazionato alla Giunta regionale in merito alla assenza di criticità o di allerta riferibili a tutto il territorio piemontese ed alla rilevazione che tutti gli indicatori sono ampiamente compresi all’interno dei parametri di riferimento, mostrando una curva epidemica in costante discesa;
PRESO ATTO del “Monitoraggio Fase 2 Report 1” pervenuto in data 22 maggio 2020 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, che, in particolare per il Piemonte, conferma una classificazione “bassa (in evoluzione)” rilevando una diminuzione nel numero dei casi e un indicatore Rt pari 0,39, ampiamente all’interno dei valori riferimento, testimonianza di un costante miglioramento del contesto epidemiologico piemontese;
RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, prevede che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;
DATO ATTO che il Presidente della Conferenza, Stefano Bonaccini, con nota prot. n. 3897/COV19, ha trasmesso in data 17 maggio 2020 al Presidente del Consiglio dei ministri il documento definitivo condiviso dalle Regioni e dalle Province autonome, “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, prot. 20/81/CR01/COV19;
RILEVATO che il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 richiama nelle proprie premesse il suddetto documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” e lo allega sub17 al medesimo provvedimento;
VISTA la D.G.R. n. 1-1382 del 17 maggio 2020, “Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive’ dal prossimo 18 maggio 2020, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, condivise in sede di Conferenza dai Presidenti delle Regione e delle Province autonome”, che adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”;
RITENUTO in conseguenza di allegare sub 1 le citate “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” come parte integrante e sostanziale del presente decreto, affinché sia rispettato il contenuto delle schede tecniche richiamate;
VISTA la D.G.R. n. 23-1407 del 22 maggio 2020, “Presa d’atto delle ‘Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere’ emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.P.C.M. 17 maggio 2020,‘Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’”;
ASSUNTA il 16 maggio 2020 l’intesa con le associazioni di rappresentanza degli Enti Locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI, con i Sindaci dei Comuni capoluogo, con i Presidenti delle Province, in presenza dei Prefetti del Piemonte in relazione a quanto disciplinato dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 18 maggio 2020;
SENTITO il Ministro della salute;
SENTITO l’Assessore alla sanità della Regione Piemonte;
INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;
RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 17 maggio 2020ha previsto la riapertura da lunedì 18 maggio 2020 di tutte le attività di commercio al dettaglio, di servizi alla persona, nonché di bar e ristoranti, e, da lunedì 25 maggio, dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all’attività di prevenzione e contenimento, confermati dagli indici di rilevamento effettuati sui tre livelli di monitoraggio sopra citati;
RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela prevedendo un ritorno alla normalità graduale, adottando anche misure maggiormente prudenziali rispetto a quanto disposto con i provvedimenti statali;
CONSIDERATO che, nel rispetto dei protocolli o linee guida nazionali, sia possibile garantire una ripresa delle attività nella preminente esigenza delle tutela della salute pubblica e, comunque, riservandosi di intervenire tempestivamente per l’adozione di immediati interventi restrittivi qualora si rendessero necessari in relazione ai monitoraggi sopra richiamati;
RITENUTO di revocare integralmente e di sostituire, con il presente, il decreto n. 58 del 18 maggio 2020;
RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;
ORDINA
che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure: (misure di contenimento e gestione)
1) sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio regionale; (libertà di circolazione)
2) i soggetti con febbre (maggiore di 37,5° C) oppure con sintomi compatibili da infezione da COVID-19 (tosse, difficoltà respiratorie, riduzione dell'olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i rapporti sociali, contattando il proprio medico curante; (misure di cautela)
3) è fatto obbligo sull’intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita, come descritte dall’articolo 9 della legge n. 114/98 (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi) ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale; (dispositivi di sicurezza)
4) ai fini di cui al precedente punto 3), possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l’igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie; (dispositivi di sicurezza)
5) è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020; (limitazione libertà di riunione)
6) le strutture sanitarie attuano un monitoraggio dei loro operatori con rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro, nel rispetto di quanto disposto al precedente punto 2); (sanità) (personale)
7) l’accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell’emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, nel rispetto di quanto disposto al precedente punto2), con l’obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell’ingresso e fino all’uscita; (attività giudiziaria) (misure di cautela)
8) è mantenuto il divieto di ingresso ai visitatori in tutte le strutture pubbliche, private, convenzionate ed equiparate del S.S.N. e altresì nelle strutture socio assistenziali (ad esempio RSA, RA, RAF) salvo i casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura; (sanità)
9) è mantenuto il blocco delle slot machine e di monitor e televisori da parte degli esercenti alfine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, come previsto all’articolo 1, comma 1, lettera l, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020; (giochi)
10) nell’ambito dei loro poteri, i Comuni possono consentire orari di apertura tali da favorire la massima operatività delle attività commerciali e di servizio alla persona; (attività commerciali) (attività lavorative)
11) i Sindaci possono regolamentare, nell’intero territorio comunale o su porzioni di esso, gli orari e le modalità delle attività di somministrazione, anche effettuate tramite distributori automatici, al fine di garantire la rigorosa osservanza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 17 maggio 2020; l’orario massimo di chiusura di tali esercizi è fissato alle ore 1,00; (attività commerciali)
12) sono escluse dalle limitazioni di cui al punto 11) le attività commerciali situate in ospedali, autostrade e aeroporti; (attività commerciali)
13) sono consentite le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore commercio e della normativa fiscale; (attività commerciali)
14) dal 23 maggio 2020, è consentita la apertura delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui ristoranti, bar, pub), nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 11, dall’articolo 1,comma ee, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegate sub 1 al presente provvedimento; (ristorazione)
15) è consentita la apertura di tutte le strutture turistico-ricettive, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma nn, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica “Strutture ricettive” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegate sub 1 al presente provvedimento; (turismo)
16) è consentita la apertura del settore della cura della persona, comprendente, in particolare, acconciatori, barbieri ed estetisti, ad eccezione delle attività di cui all’articolo 1, comma z, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma gg, del medesimo D.P.C.M. e dalla scheda tecnica “Servizi alla persona (Acconciatori ed estetisti)” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegate sub 1 al presente provvedimento; (attività lavorative)
17) è consentita la apertura di tutte le attività di commercio al dettaglio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma dd, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica “Commercio al dettaglio”, contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegate sub 1 al presente provvedimento; (attività commerciali)
18) fermo quanto già previsto dai provvedimenti statali e regionali, è consentita la apertura dei mercati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma dd, del D.P.C.M. del 17maggio 2020 e dalla scheda tecnica “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)”, contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegate sub 1 al presente provvedimento; (attività commerciali)
19) la attività di apertura degli uffici aperti al pubblico deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico”, contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegate sub 1 al presente provvedimento; (uffici pubblici)
20) l’attività di manutenzione del verde deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Manutenzione del verde”, contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegate sub 1 al presente provvedimento; (attività lavorative)
21) è consentita l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n, 42, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma p, del D.P.C.M. del 17maggio 2020 e dalla scheda tecnica “Musei, archivi e biblioteche”, contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegate sub 1 al presente provvedimento; (cultura)
22) le cerimonie religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020; (limitazione libertà di religione)
23) gli orari di apertura e le modalità di accesso ai Cimiteri sono definiti dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti; (cimiteri)
24) è consentita la riapertura di parchi e giardini, con orari di apertura e modalità di accesso definiti dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti, nelle modalità previste all’articolo 1, comma b, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020; (parchi)
25) sono consentite per i proprietari ed affidatari, nel rispetto della normativa vigente, le attività allenamento ed addestramenti di animali nelle strutture di ricovero e custodia; (attività lavorativa)
26) è consentito il servizio di custodia di animale d’affezione e le attività che riguardano le adozioni; (attività lavorativa)
27) è consentita la attivazione nel territorio regionale dei tirocini extra-curriculari in presenza, nuovi o già sospesi ed eventualmente riattivati in modalità di lavoro agile (smart working),subordinatamente all’osservanza delle seguenti disposizioni: (formazione)
- vi sia un’organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore produttivo di riferimento e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL e di cui alla normativa sanitaria nazionale;
- l’avvio del tirocinio extra-curriculare sia effettuato in presenza dei consensi da parte del tirocinante, del soggetto ospitante e del soggetto promotore o ente formativo;
- in caso di impossibilità di garantire adeguatamente le distanze di sicurezza nei locali dell’impresa ospitante, i tirocini extra-curriculari siano eccezionalmente proseguiti o attivati in modalità di lavoro agile (smart working) fino alla fine dello stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, così come dichiarato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio2020 e comprensivo di ulteriori proroghe;
- per i tirocini extra-curricolari, per quanto qui non espressamente disposto, sono fatte salve le disposizioni nazionali e regionali in materia;
28) nel rigoroso rispetto delle norme precauzionali di cui al punto 27) è consentita da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate l’attivazione di nuovi cantieri di lavoro e la riattivazione di quelli eventualmente sospesi; (imprese)
29) dal 25 maggio 2020 sono consentite, così come disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera f, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l'esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nonché delle linee guida redatte in data 19 maggio 2020 dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle schede tecniche “Piscine” e “Palestre” contenute nelle “Linee guida per la riapertura della attività economiche e produttive” allegate sub 1 al presente provvedimento (sport)
Il presente decreto revoca e sostituisce il precedente n. 58 del 18 maggio 2020 ed ha efficacia dal 23 maggio 2020 fino al 14 giugno 2020.
INFORMA Il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Alberto Cirio