Titolo completo "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020"
Pubblicato nel BUR n. 22 suppl. ord. n. 3 del 28 maggio 2020
- Il presente atto disciplina l’utilizzo di dispositivi di protezione, integrando il D.P.G.R. 22 maggio 2020 n. 63, prevedendo i soggetti che sono esentati dall’utilizzo e i luoghi nei quali è fatto obbligo indossarli.
Parole di interesse: misure di contenimento e gestione; dispositivi di protezione; minori; disabili; sport; spazi pubblici; trasporto; attività commerciali; ristorazione; misure di cautela.
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 maggio 2020, n. 64
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATI, in particolare, i punti 3), 4), 5) e 14), che prevedono che:
(punto 3) è fatto obbligo sull’intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita, come descritte dall’articolo 9 della legge n. 114/98 (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi) ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale;
(punto 4) ai fini di cui al precedente punto 3), possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l’igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie;
(punto 5) è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
(punto 14) dal 23 maggio 2020, è consentita l’apertura delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui ristoranti, bar, pub), nel rispetto di quanto previsto dal (...) punto 11, dall’articolo 1, comma ee, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegate sub 1 al [Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22 maggio 2020];
RILEVATE le ripetute segnalazioni di comportamenti sociali non conformi alle misure precauzionali sopra indicate;
RITENUTO che il prossimo fine settimana congiunto alla festività del 2 giugno 2020 e la situazione climatica indurranno a favorire forme di vicinanza sociale da contemperare con l’adozione di misure cautelative che prevengano e contengano la diffusione del COVID-19;
INFORMATE preventivamente le Prefetture piemontesi tramite il Prefetto di Torino;
SENTITE le associazioni di rappresentanza degli Enti Locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;
SENTITO l’Assessore alla sanità della Regione Piemonte;
INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;
RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all’attività di prevenzione e contenimento, confermati dagli indici di rilevamento effettuati sui tre livelli di monitoraggio regionali;
RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela prevedendo un ritorno alla normalità graduale, adottando anche misure maggiormente prudenziali rispetto a quanto disposto con i provvedimenti statali;
RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;
ORDINA
che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Giunta, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure: (misure di contenimento e gestione) (dispositivi di protezione)
- dalle ore 0,00 del giorno 29 maggio 2020 alle ore 24,00 del giorno 2 giugno 2020 è fatto obbligo a tutti i cittadini di utilizzare, in tutti i luoghi pubblici all’aperto dei centri abitati del territorio regionale, idonee protezioni delle vie respiratorie; l’obbligo non si applica a:
- ai bambini di età inferiore a sei anni; (minori)
- ai soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale; (disabili)
- allo svolgimento di attività motoria e sportiva effettuata nel rispetto della distanza di sicurezza; (sport)
- rimane confermato l’obbligo previsto dall’articolo 3 del D.P.G.R. n. 63 del 22 maggio 2020 sull’intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita, come descritte dall’articolo 9 della legge n. 114/98 (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi) ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale; (spazi pubblici) (trasporto) (attività commerciali)
- ai servizi di ristorazione si applica quanto già previsto dalle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”, recepite dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020, che prevedono in particolare alla scheda tecnica “Ristorazione” che i clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo; (ristorazione)
- ai fini di cui al precedente punto 1), possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l’igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie; (misure di cautela)
- è, comunque, fatta salva la potestà dei Sindaci di adottare propri provvedimenti di regolamentazione anche diversi da quanto previsto dal precedente punto 1), sulla base delle esigenze e delle caratteristiche specifiche dei loro Comuni;
- resta fermo quanto ulteriormente disposto con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 22 maggio 2020;
INFORMA
il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Alberto Cirio