Titolo completo "Adempimenti alla corresponsione della quota minima per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole degli assegnatari di edilizia sociale per l’anno 2019. Misure straordinarie conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19"
Pubblicata nel BUR n. 14 suppl. ord. n. 2 del 2 aprile 2020
- Il presente atto dispone la proroga di specifici termini per gli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale
Parole di interesse: assistenza; proroga termini.
REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale
Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2020, n. 1-1109
Adempimenti alla corresponsione della quota minima per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole degli assegnatari di edilizia sociale per l’anno 2019. Misure straordinarie conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
A relazione dell'Assessore Caucino
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
premesso che:
- l’articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che l’assegnatario di un alloggio di edilizia sociale decada dal titolo a mantenere l’alloggio condotto in locazione se “si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 19, comma 2”;
- l’articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, recante “Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”, stabilisce che sia definito moroso incolpevole il nucleo: “a) in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all’edilizia sociale, di cui all’articolo 2; b) che ha corrisposto all’ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta regionale”;
- l’articolo 2 del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011, recante “Regolamento del fondo sociale, in attuazione dell’articolo 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”, stabilisce che “Possono accedere al fondo sociale gli assegnatari in condizione di morosità incolpevole, come definita dal Regolamento dei canoni di locazione, di cui all’articolo 19, comma 2, della l.r. n. 3/2010, che presentano all’ente gestore entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione ISEE relativa all’anno precedente, al fine della verifica del possesso del requisito di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), del regolamento medesimo”;
- l’articolo 3, comma 2, del sopra citato Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011 stabilisce che, ai fini della ripartizione delle risorse disponibili, “gli enti gestori del patrimonio di edilizia sociale, verificata la sussistenza dei requisiti, comunicano alla Struttura regionale competente, entro il 15 giugno di ogni anno, l’ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari nell’anno precedente”;
vista la deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2019, n. 2-413, con la quale è stato stabilito “di indicare nel 30 aprile 2020 il nuovo termine per il pagamento della quota minima per l’esercizio 2019, al fine di allinearlo con il termine ultimo per la presentazione della documentazione ai fini dell’accesso al fondo sociale, come stabilito dall’art. 2 del Regolamento 4 ottobre 2011, n. 15/R”;
considerato che la presentazione da parte degli assegnatari della documentazione finalizzata al riconoscimento della condizione di moroso incolpevole presuppone l’accesso a uffici diversi (centri
di assistenza fiscale, patronati, ecc..), nonché alle sedi delle Agenzie Territoriali per la Casa e dei Comuni gestori di patrimonio di edilizia sociale; preso atto che l’emergenza connessa al contagio da virus Covid-19 e le misure preventive adottate a livello nazionale e regionale hanno imposto delle limitazioni di accesso fisico degli utenti a detti uffici, come evidenziato anche dall’ATC del Piemonte Centrale con nota del 24 febbraio 2020, dalla Città di Biella con nota prot. n. 13220 del 6 marzo 2020 e dall’ATC del Piemonte Sud con nota prot. n. 6437 del 9 marzo 2020, tali da comportare una concreta difficoltà nel rispetto delle tempistiche di presentazione delle domande;
ritenuto, pertanto, necessario, in via straordinaria, alla luce della situazione di emergenza creatasi nella Regione Piemonte in conseguenza dell’epidemia da Covid-19:
- a) concedere una proroga dei termini di pagamento della quota minima, al fine di consentire a tutti gli assegnatari interessati di poter beneficiare della condizione di moroso incolpevole;
- b) di conseguenza, di consentire agli enti gestori di comunicare alla Struttura regionale competente l’ammontare della morosità incolpevole entro il 31 luglio 2020;
dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;
la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,
d e l i b e r a (assistenza) (proroga termini)
in via straordinaria, a parziale modifica di quanto stabilito dalla DGR n. 2-413 del 24.10.2019, stanti le misure cautelative e le limitazioni conseguenti all’emergenza epidemiologica presente nella Regione Piemonte:
1) di prorogare al 30 giugno 2020 il termine entro il quale gli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale possono procedere al versamento della quota minima stabilita con DGR n. 45-8099 del 14 dicembre 2018, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all’articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, per l’anno 2019 e alla presentazione agli enti gestori della relativa documentazione, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011;
2) di consentire agli enti gestori di comunicare alla Struttura regionale competente l’ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari entro il termine del 31 luglio 2020, in deroga eccezionale al diverso termine previsto dall’articolo 3, comma 2, del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011, per le motivazioni espresse in premessa e conseguentemente a quanto disposto al precedente punto 1);
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)