Piemonte - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Piemonte 13 marzo 2020, n. 13-1125 - Proroga per tre mesi della validità dei piani terapeutici dei medicinali e delle prescrizioni di assistenza ex DPCM 12/01/2017 a seguito dell’emergenza da COVID-19

Pubblicata nel BUR n. 13 suppl. ord. n. 3 del 26 marzo 2020

  • Il presente atto dispone la proroga della validità dei piani terapeutici che risultavano in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020.

Parole di interesse: piani terapeutici; proroga termini.

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2020, n. 13-1125

Proroga per tre mesi della validità dei piani terapeutici dei medicinali e delle prescrizioni di assistenza ex DPCM 12/01/2017 a seguito dell’emergenza da COVID-19.

A relazione dell’Assessore ICARDI:

Visto il DPCM del 9 marzo 2020 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, che estende all’intero territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

vista la lettera a) del comma 1 del DPCM da ultimo citato che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, limita significatamene gli spostamenti delle persone fisiche;

considerato, più in generale, che, nell’ambito delle norme e delle misure adottate a livello nazionale in conseguenza all’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 – dovuta al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale – si impone, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, l’adozione, tra l’altro, di provvedimenti tesi a evitare l’affollamento delle persone;

preso atto della sospensione, disposta con la nota prot. n. 11029 del 4.03.2020 del Coordinatore Unità di Crisi, delle prestazioni ambulatoriali di classe P e D; preso atto che l’AIFA ha pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 11 marzo 2020 il comunicato recante “Misure transitorie relative alla proroga dei piani terapeutici AIFA in tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al fine di ridurre il rischio dell’infezione nei pazienti anziani e/o con patologie croniche e di limitare l’affluenza negli ambulatori specialistici per ottenere il rinnovo di piani terapeutici di medicinali soggetti a monitoraggio AIFA, web-based o cartaceo;rilevato, in particolare, che, come si legge in tale comunicato, l’Agenzia ha esteso di 90 giorni a partire dal momento della scadenza la validità dei piani terapeutici (PT) già sottoscritti dai medici specialisti e che risultano in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020, precisando che, al termine del suddetto periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo dei PT dovrà avvenire secondo le consuete modalità; ritenuto, pertanto, opportuno prevedere la proroga di 90 giorni della validità di tutti i piani terapeutici (PT), web-based o cartacei attualmente previsti in Regione Piemonte e già sottoscritti dai medici specialisti in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020, precisando che, al termine del suddetto periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo dei PT dovrà avvenire secondo le consuete modalità;

considerato che l’AIFA ha, inoltre, precisato che nel caso in cui il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza al trattamento, l’estensione di validità non potrà essere automatica, ma dovrà esser contattato lo specialista di riferimento secondo modalità che saranno definite dalle singole Regioni;

ritenuto opportuno prevedere che, in tali evenienze, nella Regione Piemonte dovranno essere prescritte prestazioni di tipo ambulatoriali di classe U e B, che continuano ad essere effettuate in base alle indicazioni di cui alla nota prot. n. 11029 del 4.03.2020 del Coordinatore Unità di Crisi;

visto l’articolo 1 dell’Allegato 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", che regolamenta la procedura di erogazione delle prestazioni di assistenza integrativa di cui all’art. 10 del medesimo decreto;

considerato, in particolare, che il citato art. 1 dell’Allegato 11 indica, fra l’altro, che la quantità prescritta deve essere riferita al periodo intercorrente fino alla successiva visita di controllo e comunque per un periodo non superiore ad un anno;

considerato che, tra le prestazioni ambulatoriali di classe P e D sospese con la citata nota prot. n. 11029 del 4.03.2020 del Coordinatore Unità di Crisi, si possono ravvisare le visite di controllo finalizzate anche al rinnovo delle prescrizioni in ambito di assistenza integrativa;

ritenuto necessario garantire ai pazienti la prosecuzione del modello diagnostico-terapeutico identificato nel corso della ultima visita medica fino alla effettuazione di una nuova visita di controllo;

ravvisata, pertanto, la necessità di prorogare, in parziale sanatoria, la validità delle prescrizioni scadenti nel periodo compreso fra il 1° marzo 2020 ed il 30 aprile 2020 per tre mesi decorrenti dalla data di scadenza, fatte salve eventuali specifiche indicazioni contrarie indicate dal medico specialista, al fine sia di garantire l’erogazione dei dispositivi necessari, sia di ridefinire la programmazione delle visite di controllo al termine dell’emergenza;

ritenuto necessario, altresì, al fine di contenere gli accessi alle strutture territoriali da parte degli assistiti, approvare le procedure autorizzative in materia di assistenza integrativa e protesica dettagliate nel documento allegato n. 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in relazione alle seguenti prestazioni:

  1. erogazione di materiale di medicazione o materiale d’uso
  2. erogazione di alimenti aproteici o altri alimenti speciali
  3. erogazione di dispositivi monouso soggetti a autorizzazione mensile
  4. erogazione di dispositivi per l’automonitoraggio glicemico
  5. prestazioni di assistenza protesica;

ritenuto, pertanto, che gli assistiti che necessitano delle prestazioni di cui sopra potranno avvalersi, sino al 30 aprile 2020 in analogia alla data indicata da AIFA, delle modalità di proroga temporanea precisate nell’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sotto la propria responsabilità, con l’obbligo di comunicare alle ASL di appartenenza, anche per mezzo e-mail, le eventuali variazioni;

dato atto che, in relazione alla situazione epidemiologica, detti termini potranno essere ulteriormente prorogati in caso di necessità;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;

tutto ciò premesso, condividendo le argomentazioni del relatore,

visto il DPCM 8 marzo 2020;

visto il DPCM 9 marzo 2020;

visto il DPCM. 12/01/2017;

vista la DGR n. 118-6310 del 22 dicembre 2017;

vista la nota prot. n. 11029 del 4.03.2020 del Coordinatore Unità di Crisi;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

d e l i b e r a (piani terapeutici) (proroga termini)

  • di prorogare, in parziale sanatoria, di 90 giorni a partire dalla data di scadenza conformemente alle indicazioni nazionali dell’AIFA, la validità di tutti i piani terapeutici dei medicinali web-based o cartaceo, che risultano in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020, fatte salve eventuali specifiche indicazioni contrarie indicate dal medico specialista, precisando che, al termine del suddetto periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo dei PT dovrà avvenire secondo le consuete modalità;
  • di stabilire che, nel caso in cui il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza al trattamento, l’estensione della validità non potrà essere automatica, ma dovrà esser contattato lo specialista di riferimento, tramite la prescrizione di prestazioni di tipo ambulatoriale di classe U e B, che continuano ad essere effettuate in base alle indicazioni di cui alla nota prot. n. 11029 del 4.03.2020 del Coordinatore Unità di Crisi;
  • di prorogare, in parziale sanatoria, la validità delle prescrizioni di assistenza integrativa scadenti nel periodo compreso fra il 1° marzo 2020 ed il 30 aprile 2020 per tre mesi decorrenti dalla data di scadenza, fatte salve eventuali specifiche indicazioni contrarie indicate dal medico specialista, al fine sia di garantire l’erogazione dei dispositivi necessari, sia ridefinire la programmazione delle visite di controllo al termine dell’emergenza;
  • di approvare le procedure autorizzative temporanee, valide sino al 30.04.2020, in materia di assistenza integrativa e protesica, in premessa descritte, dettagliate nel documento allegato n. 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
  • di dare atto che in relazione alla situazione epidemiologica, detti termini potranno essere ulteriormente prorogati in caso di necessità;
  • di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

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