Titolo completo "Emergenza da covid 19. Variazione temporanea nella dotazione dei posti letto nell'ambito delle strutture pubbliche e disposizioni transitorie per la contrattualizzazione di eventuali prestazioni aggiuntive con le strutture private autorizzate ed accreditate a supporto del sistema pubblico"
Pubblicata nel BUR. n. 12, suppl. ord. n. 5 del 19 marzo 2020
- Il presente atto dispone l’ampliamento dei posti letto nelle strutture pubbliche e l’eventuale utilizzo anche di strutture sanitarie private.
Parole di interesse: posti letto; sanità.
REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale
Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2020, n. 12-1124 Emergenza da covid 19. Variazione temporanea nella dotazione dei posti letto nell'ambito delle strutture pubbliche e disposizioni transitorie per la contrattualizzazione di eventuali prestazioni aggiuntive con le strutture private autorizzate ed accreditate a supporto del sistema pubblico
A relazione dell'Assessore Icardi
L’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale.
Con la nota del Ministero della Salute GAB 0002619-P-29/02/2020, recante “Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da covid-19” si impone, tra l’altro, alle Regioni di “individuare opportune soluzioni organizzative che consentano di soddisfare il potenziale incremento della necessità di ricovero in tale ambito assistenziale. Fermo restando che ogni Regione deve identificare prioritariamente una o più strutture/stabilimenti da dedicare alla gestione esclusiva del paziente affetto da COVID-19 ("COVID Hospital") in relazione alle dinamiche epidemiologiche, dovranno intanto essere predisposte pianificazioni per ognuno degli ambiti territoriali che prevedano: … (omissis) ...• la previsione di ampliare la capacità di ogni singola struttura ospedaliera mediante l'attivazione di posti letto di area critica attualmente non funzionanti e/o procedere ad una rimodulazione dell'attività programmata”.
Con la nota del Ministero della Salute GAB 12713-P-05/03/2020, con allegata nota prot. GAB. 2627 del 1 marzo 2020, recante Incremento disponibilità posti letto del SSN e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell’emergenza COVID-19” si “ritiene necessario che, nel minor tempo possibile, in strutture pubbliche e in strutture private accreditate, sia: … (omissis) ... attivato a livello regionale, nel minor tempo possibile, un incremento delle disponibilità di posti letto come segue:
- del 50 % del numero dei posti letto in terapia intensiva (TI);
- del 100 % del numero dei posti letto in unità operative di pneumologia e in unità operative di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio (inclusa la respirazione assistita) e con la possibilità di attuare quanto previsto dalle "Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19" emanate in data 29 febbraio 2020.
L'attivazione dei posti letto dovrà garantire il controllo delle infezioni anche attraverso la rimodulazione locale delle attività ospedaliere … (omissis).
L'utilizzo delle strutture private accreditate dovrà essere valutato prioritariamente per ridurre la
pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti
da COVID-19”.
Dato atto che dette disposizioni sono state prontamente comunicate - mediante e-mail ed altri mezzi di comunicazione - alle Direzioni Generali e Sanitarie delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale.
L’art. 13, titolato “Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario” del DL 9 marzo 2020, n. 14, recante ad oggetto “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” stabilisce che “Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria”.
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 febbraio 2020 n. 20 di attivazione dell'Unità di Crisi ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 ottobre 2004 n. 8/R;
Tenuto conto che il Responsabile dell’Unità di crisi della Regione Piemonte:
- con nota prot. n. 11054 del 5 marzo 2020, trasmessa alle ASR ed agli IRCCS, ha comunicato “con effetto e sino a nuove disposizioni la sospensione di tutta l’attività chirurgica ordinaria e di ogni intervento che implichi l’utilizzo delle sale operatorie, fatta eccezione che per gli interventi urgenti, quelli salvavita e quelli di tipo oncologico”;
- con nota prot. n. 11352 del 5 marzo 2020 ha precisato le modalità di erogazione delle prestazioni in ambito privato accreditato.
Dato atto che su indicazione dell'Unità di Crisi e della Direzione regionale Sanità e Welfare, dall'inizio dell'evento epidemico si è dato corso, a livello aziendale, ad azioni e si stanno implementando ulteriori misure volte all’incremento della dotazione dei posti letto in terapia intensiva, terapia semi-intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, in attuazione della citata circolare del Ministero della Salute prot. GAB 2627 del 1 marzo 2020, nonché delle altre attività ospedaliere a supporto delle unità operative più direttamente interessate a fornire assistenza ai pazienti affetti da Covid-19 (es. attivazione di ulteriori 20 posti letto indicativi di area internistica generale per ogni presidio ospedaliero), come da fabbisogno progressivamente individuato dall’Unità di crisi e, da ultimo aggiornato con comunicazione del 12.3.2020 – tabella che si allega sub A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale - e che potrà esser oggetto di successivi adeguamenti in relazione all’evolversi della situazione di emergenza Con nota prot. n. 11704/A1821A del 08/03/2020 la Regione e l’Unità di Crisi hanno dato indicazioni alle ASL per procedere all'incremento della propria offerta, allestendo posti letto ricavati dalla minore attività chirurgica di tipo ordinario. In particolare viene richiesto che le ASR predispongano posti di terapia intensiva, sub-intensiva e di ricovero ordinario da dedicare a pazienti COVID; inoltre, considerato il carico di pazienti attesi, si rappresenta la necessità di incrementare i posti letto nell'area internistica ed adattare nell'area chirurgica, individuando delle aree per la gestione dedicata dei pazienti COVID con andamento incrementale a seconda dell'evoluzione dell'epidemia.
Vista la DGR n. 2-1110 del 12.03.2020 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione dell’emergenza COVID. Protocollo di intesa tra Associazioni di categoria AIOP/ARIS e Regione Piemonte per la fornitura di supporto di assistenza sanitaria e tecnica e approvazione dello schema tipo di contratto per le ASR”.
Ritenuto opportuno che l’incremento della dotazione dei posti letto finalizzato a fornire assistenza ai pazienti affetti da Covid-19, può essere attuato anche attraverso la rimodulazione delle attività di ricovero ospedaliero e mediante un modello di assistenza che preveda il coinvolgimento delle strutture private accreditate nelle patologie le cui cure non possono essere procrastinate, dando la possibilità alle strutture sanitarie pubbliche di liberare risorse strutturali, tecnologiche e professionali da destinare all'assistenza dei pazienti affetti da Covid-19.
Attesa la necessità e l’urgenza di individuare ulteriori misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria ed assicurare una gestione adeguata, efficiente e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, si ritiene opportuno prevedere anche il concorso della capacità produttiva riconducibile alle strutture private accreditate per fronteggiare al meglio possibili situazioni di pregiudizio sanitario per la collettività.
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio regionale.
Dato atto che con riguardo alle prestazioni fornite al SSR dagli Erogatori privati accreditati, la DGR 31 gennaio 2020, n. 9-960, ha:
- demandato ad un successivo provvedimento deliberativo, da adottarsi entro il 31 maggio 2020, la definizione dei tetti di spesa per l’acquisto delle prestazioni sanitarie e la revisione delle regole di remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate dal privato accreditato;
- confermato transitoriamente, sino al 31 maggio 2020, i tetti di spesa ed i valori di riferimento fissati per il 2019, nonché i posti letto di acuzie, riabilitazione e lungodegenza non psichiatrici oggetto di contrattazione individuati dall’allegato B) della DGR 27 Luglio 2016, n. 12-3730.
Ciò premesso, atteso il fabbisogno aggiuntivo reso necessario per fronteggiare il contingente periodo di emergenza, si ritiene di disporre che le ASR, a fronte di ulteriori eventuali emergenze connesse all’esigenza di ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19, potranno, in conformità alle previsioni di cui alla nota del Ministero della Salute GAB 12713-P-05/03/2020 e allegata nota prot. GAB. 2627 del 1 marzo 2020, utilizzare posti letti accreditati presso gli Erogatori privati, anche in deroga ai limiti di fabbisogno fissati dall’allegato B) della DGR 27 Luglio 2016, n. 12-3730.
Le prestazioni contrattate con i soggetti erogatori per tali finalità saranno rendicontate separatamente (con riferimento Emergenza COVID-19) e verranno valorizzate nell’ambito delle prestazioni protette individuate ai sensi della DGR n. 37 – 7057 del 14/6/2018.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l’attuazione del medesimo trova copertura nell’ambito delle risorse assegnate annualmente alle Aziende sanitarie di cui agli atti di riparto del Fondo sanitario e sarà oggetto di specifica rendicontazione - quale spesa per l’emergenza COVID19 - sui fondi statali della Protezione civile
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046
del 17 ottobre 2016.
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime
DELIBERA (sanità) (posti letto)
- di disporre, in attuazione della nota del Ministero della Salute prot. GAB 12713-P-05/03/2020 – con allegata nota prot. GAB. 2627 del 1 marzo 2020 - ed a recepimento delle azioni poste in essere per fronteggiare l’emergenza Covid-19 dalla Regione Piemonte e dall’Unità di crisi costituita con DPGR 22 febbraio 2020 n. 20 – un incremento temporaneo – nei limiti del periodo di emergenza disposto dal DPCM 31.1.2020 - della dotazione dei posti letto delle strutture pubbliche del SSR, in deroga alle disposizioni di cui alla DGR 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i., con specifico riguardo ai posti letto in terapia intensiva, semi-intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, nonché delle altre attività ospedaliere a supporto delle unità operative più direttamente interessate a fornire assistenza ai pazienti affetti da Covid-19, come da tabella allegata sub A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare alle ASR il completamento dell’allestimento dei posti letto come da tabella di cui all’allegato sub A);
- di disporre che le ASR, a fronte di ulteriori eventuali emergenze connesse all’esigenza di ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19, potranno utilizzare altresì, in conformità alla nota del Ministero della Salute GAB 12713-P-05/03/2020 con allegata nota prot. GAB. 2627 del 1 marzo 2020, posti letti accreditati presso gli Erogatori privati accreditati e convenzionati ex art. 8 quater e quinquies d.lgs. 502/92 e s.m.i., anche in deroga ai limiti di fabbisogno fissati dall’allegato B) della DGR 27 Luglio 2016, n. 12-3730;
- di disporre che le prestazioni contrattate con i soggetti erogatori per tali finalità saranno rendicontate separatamente (con riferimento Emergenza COVID-19) e verranno valorizzate nell’ambito delle prestazioni protette individuate ai sensi della DGR n. 37 – 7057 del 14/6/2018;
- di disporre che le prestazioni contrattate con i soggetti privati erogatori di cui al presente provvedimento dovranno essere ricomprese nell’ambito dei budget provvisoriamente assegnati per l’anno 2020 con DGR n. 9-960 del 31/1/2020;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l’attuazione del medesimo trova copertura nell’ambito delle risorse assegnate annualmente alle Aziende sanitarie di cui agli atti di riparto del Fondo sanitario e sarà oggetto di specifica rendicontazione - quale spesa per l’emergenza COVID19 - sui fondi statali della Protezione civile;
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)