Pubblicata nel BUR n. 13 suppl. ord. n. 3 del 26 marzo 2020
- Il presente atto dispone l’ampliamento dei posti letto nelle strutture pubbliche e l’eventuale utilizzo anche di strutture sanitarie private.
Parole di interesse: posti letto; sanità;
REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale
Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2020, n. 22-1133 Misure emergenziali per la fonte all'epidemia COVID-19. Modalità di attivazione di posti letto COVID in strutture private.
A relazione dell'Assessore Icardi
L’art. 8 bis del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. prevede che “Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza (...) avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonchè di soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8 quinquies.”
L’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale.
Con la nota del Ministero della Salute GAB 0002619-P-29/02/2020, recante “Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da covid-19” si impone, tra l’altro, alle Regioni di “individuare opportune soluzioni organizzative che consentano di soddisfare il potenziale incremento della necessità di ricovero in tale ambito assistenziale.
Fermo restando che ogni Regione deve identificare prioritariamente una o più strutture/stabilimenti da dedicare alla gestione esclusiva del paziente affetto da COVID-19 ("COVID Hospital") in relazione alle dinamiche epidemiologiche, dovranno intanto essere predisposte pianificazioni per ognuno degli ambiti territoriali che prevedano: ... (omissis) ...• la previsione di ampliare la capacità di ogni singola struttura ospedaliera mediante l'attivazione di posti letto di area critica attualmente non funzionanti e/o procedere ad una rimodulazione dell'attività programmata”.
Con la nota del Ministero della Salute GAB 12713-P-05/03/2020, con cui si trasmette in allegato la nota 2627-P-01/03/2020, recante Incremento disponibilità posti letto del SSN e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell’emergenza COVID-19” si “ritiene necessario che, nel minor tempo possibile, in strutture pubbliche e in strutture private accreditate, sia: ... (omissis) ... attivato a livello regionale, nel minor tempo possibile, un incremento delle disponibilità di posti letto come segue:
- del 50 % del numero dei posti letto in terapia intensiva (TI);
- del 100 % del numero dei posti letto in unità operative di pneumologia e in unità operative di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio (inclusa la respirazione assistita) e con la possibilità di attuare quanto previsto dalle "Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19" emanate in data 29 febbraio 2020. L'attivazione dei posti letto dovrà garantire il controllo delle infezioni anche attraverso la rimodulazione locale delle attività ospedaliere ... (omissis)”
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 febbraio 2020 n. 20 di attivazione dell'Unità di Crisi ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 ottobre 2004 n. 8/R.
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale.
Atteso che, nonostante le misure già poste in essere per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio sanitario per la collettività – anche attraverso la destinazione di apposita struttura pubblica (Ospedale di Tortona) a “COVID HOSPITAL” - occorre, stante la situazione emergenziale in atto, prevedere anche nuove soluzioni organizzative attivabili nel caso di ulteriori fabbisogni di posti letto dedicati a pazienti COVID-19 positivi.
Dato atto che, a tal fine, occorre, in relazione alla medesima situazione di emergenza, individuare ulteriori misure di carattere straordinario, peraltro in analogia a quanto già disposto in altre Regioni, allo scopo di reperire posti letto COVID anche in strutture private autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992, da destinare a degenze per pazienti COVID-19 positivi.
Atteso che taluni erogatori privati accreditati o autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria, operanti nell’ambito territoriale della Regione Piemonte, hanno espresso la propria disponibilità ad attivare posti letto dedicati a pazienti COVID-19, come da note agli atti del competente Settore della Direzione Sanità e Welfare;
Considerato che occorre definire in urgenza e, pertanto, con modalità semplificate per far fronte tempestivamente all’emergenza in corso, un percorso che disciplini le modalità di individuazione del fabbisogno, il processo per la verifica dell’idoneità dei presidi sanitari ed i termini dei rapporti contrattuali da instaurare con gli erogatori coinvolti;
Ritenuto, a tal fine, con il presente provvedimento, di definire, in via d’urgenza e con procedure semplificate, che avranno validità nei limiti della durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, le seguenti modalità per l'attivazione di posti letto COVID-19 presso strutture sanitarie accreditate o autorizzate ex art. 8 ter D.Lgs. 502/1992 e s.m.i, come di seguito indicato:
- le A.S.R., in coordinamento con l’"Unita’ di Crisi" regionale, attivano un procedimento finalizzato al soddisfacimento dell’eventuale ulteriore fabbisogno di posti letto da destinare a pazienti COVID-19 presso strutture private accreditate o autorizzate che si siano dichiarate disponibili mediante apposita comunicazione (recante numero e tipologia di posti letto resi disponibili) all’A.S.L. sul cuiterritorio insiste la struttura ed all’"Unità di Crisi" della Regione Piemonte;
- la Commissione di vigilanza territorialmente competente e l'ARPA, entrambe attivate dall’ASL sul cui territorio insiste la struttura, procederanno tempestivamente alle attività di verifica di competenza, volte a certificare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività proposta, nonché la conformità ai percorsi definiti per pazienti COVID dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’ "Unità di Crisi" e dagli altri enti competenti in materia. Tale certificazione configurerà “ex se” un provvedimento temporaneo di autorizzazione e di accreditamento che costituirà titolo valido per la successiva pronta contrattualizzazione ex art. 8 quinquies del D. Lgs.vo 502/1992 e smi;
- la stipula dei contratti ex art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., per la messa a disposizione di posti letto, la cui tipologia verrà individuata dall’ "Unità di Crisi" in relazione alle specifiche necessità, potrà avvenire anche con strutture autorizzate che non siano dotate di posti letto accreditati nella tipologia richiesta, a condizione della sussistenza dell'apposita certificazione di cui sopra, rilasciata a cura dei competenti organismi di verifica;
- l’effettiva attivazione dei posti letto contrattualizzati verrà disposta dall’ A.S.L. di residenza del paziente in accordo con l’"Unità di Crisi" e dandone comunicazione all' A.S.L. contraente.
Ritenuto, altresì, che alla data di dichiarazione di fine emergenza gli erogatori privati che hanno reso disponibili posti letto COVID-19 non potranno avanzare pretese su autorizzazioni/accreditamento a carattere definitivo dei posti letto temporaneamente attivati per emergenza COVID-19.
Visto l'art. 8 sexies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. in materia di “Remunerazione”, al comma 1, prevede che “Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento”.
Considerato che il medesimo art. 8 sexies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., distingue, ai fini della remunerazione, le attività di cui al comma 4, che sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione, dalle funzioni assistenziali di cui al comma 2, che sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza.
Dato atto che le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono definite dalle Regioni nell'ambito delle attività che rispondono alle seguenti caratteristiche generali: “a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti; b) programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona; c) attività svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di prevenzione; d) programmi di assistenza a malattie rare; e) attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza (...); f) programmi sperimentali di assistenza; g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto (...)”.
Dato, altresì, atto che, in relazione alla situazione venutasi a creare per l’emergenza Coronavirus, sono pervenute manifestazioni di solidarietà da parte di Fondazioni, Associazioni e cittadini, a fronte delle quali la Regione Piemonte ha istituito un apposito conto corrente per la raccolta di donazioni e la Direzione Regionale della Sanità e Welfare ha, altresì, richiesto alle A.S.R. l’attivazione di progetti analoghi al fine di consentire una raccolta capillare sul territorio;
Considerato che con nota prot. 2020.AAI692.U815 pratica numero 2020.0538 del 12 marzo 2020 la Fondazione Compagnia di San Paolo ha assegnato un finanziamento vincolato di euro 4.648.721,44 e che, con successivo atto, la Direzione Sanità provvederà ad accertare ed impegnare la suddetta somme sul bilancio regionale 2020; Considerato, altresì, che le ulteriori donazioni che perverranno alla Regione Piemonte (es. quelle di cui al conto corrente IBAN IT29H0200801152000100689275 appositamente costituito dalla Regione Piemonte per la raccolta fondi a sostegno dell’emergenza COVID19) saranno oggetto, con successivo atto, di accertamento ed impegno da parte della Direzione Sanità, mentre le donazioni pervenute alle A.S.R. finanzieranno dette attività, qualora attivate sul territorio di competenza, e saranno oggetto di specifica rendicontazione;
Ritenuto, altresì, di disporre che, alle strutture private contrattualizzate dalle A.S.L. per l’erogazione di prestazioni a favore di pazienti COVID-positivi, verrà riconosciuto, oltre alla remunerazione per DRG secondo il tariffario vigente, un finanziamento a funzione per realizzare interventi ad elevato grado di personalizzazione, ex art. 8 sexies, comma 2, D.Lgs. 502/92 e s.m.i, atti a far fronte all’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale relativa all’epidemia in corso. Tale finanziamento a funzione verrà remunerato dalle A.S.L., a seguito di specifica rendicontazione delle spese effettuare da parte delle strutture, in base alle attività effettivamente svolte ed ai costi sostenuti, nel limite del 15% della remunerazione relativa alle prestazioni erogate.
Dato atto che gli oneri connessi al presente provvedimento troveranno copertura come segue:
a) per le strutture già convenzionate ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92 e smi, per la remunerazione delle prestazioni secondo DRG, nell’ambito del finanziamento del fondo sanitario regionale e del budget assegnato provvisoriamente per il 2020 di cui alla D.G.R. n. 9-960 del 31/1/2020. Dette prestazioni verrano valorizzate nell'ambito delle prestazioni protette individuate ai sensi della D.G.R. n. 37-7057 del 14/06/2018;
b) per le strutture già convenzionate ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92 e smi, per la quota di finanziamento a funzione predetta, nell’ambito del finanziamento assegnato dalla Compagnia di San Paolo, di cui alla nota prot. 2020.AAI692.U815 pratica numero 2020.0538 del 12 marzo 2020 e delle ulteriori donazioni che sono pervenute e perverranno, fra cui quelle di cui all’apposito conto corrente regionale IBAN IT29H0200801152000100689275 o ricevute dalle A.S.R. territorialmente competenti per l’emergenza COVID e, in caso di incapienza, nell'ambito del finanziamento del FSN;
c) per le rimanenti strutture non ancora oggetto di contrattualizzazione, per l’intera remunerazione (prestazioni e funzione) nell’ambito del finanziamento assegnato dalla Compagnia di San Paolo, di cui alla nota prot. 2020.AAI692.U815 pratica numero 2020.0538 del 12 marzo 2020 e delle ulteriori donazioni che sono pervenute e perverranno, fra cui quelle di cui all’apposito conto corrente regionale IBAN IT29H0200801152000100689275 o ricevute dalle A.S.R. territorialmente competenti per l’emergenza COVID nell'ambito del finanziamento del FSN;
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime
D E L I B E R A (posti letto) (sanità)
- di disporre che, in urgenza, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio sanitario per la collettività, gli eventuali ulteriori fabbisogni di posti letto per pazienti COVID-19 positivi potranno essere soddisfatti, temporaneamente nei limiti della durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31.1.2020, anche presso strutture private autorizzate all’esercizio di attività sanitarie ex art. 8 ter del D. Lgs.vo 502/1992 e s.m.i.;
- di disporre che le Aziende Sanitarie territoriali - in coordinamento con l’"Unità di Crisi" – possano stipulare, temporaneamente nei limiti della durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31.1.2020, appositi contratti ex art. 8 quinquies del D. Lgs.vo 502/1992 per la messa a disposizione di posti letto - la cui tipologia verrà individuata dall’Unità di Crisi in relazione alle specifiche necessità gestiti da Erogatori privati che si siano dichiarati disponibili mediante apposita comunicazione (recante numero e tipologia di posti letto resi disponibili) all’A.S.L. sul cui territorio insiste la struttura ed all’Unità di Crisi della Regione Piemonte;
- di disporre che i suddetti contratti, temporaneamente nei limiti della durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, potranno essere stipulati anche con strutture che non siano dotate di posti letto accreditati nella tipologia richiesta, a condizione che l’ARPA e la Commissione di Vigilanza, entrambi attivati dall’A.S.L. sul cui territorio insiste la struttura, certifichino prontamente il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività proposta, e la conformità ai percorsi definiti per pazienti COVID dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’"Unità di Crisi" e dagli altri enti competenti in materia. Tale certificazione configurerà “ex se” un provvedimento temporaneo di autorizzazione e di accreditamento che costituirà titolo valido per la successiva pronta contrattualizzazione ex art. 8 quinquies del D. Lgs.vo 502/1992;
- di dare atto che l’effettiva attivazione dei posti letto contrattualizzati verrà disposta dall’A.S.L. di residenza del paziente in accordo con l’"Unità di Crisi", dandone comunicazione all'A.S.L. contraente;
- di disporre che alla data di dichiarazione di fine emergenza cessano di avere efficacia le autorizzazioni e gli accreditamenti dei posti letto COVID-19 e gli Erogatori privati non potranno avanzare pretese su autorizzazioni/accreditamento a carattere definitivo dei posti letto COVID-19;
- di disporre che, alle strutture private contrattualizzate dalle ASL per l’erogazione di prestazioni a favore di pazienti COVID-positivi, verrà riconosciuto, oltre alla remunerazione per DRG secondo il tariffario vigente, un finanziamento a funzione per realizzare interventi ad elevato grado di personalizzazione, ex art. 8 sexies, comma 2, D.Lgs. 502/92 e s.m.i, atti a far fronte all’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale relativa all’epidemia in corso. Tale finanziamento a funzione verrà remunerato dalle A.S.L., a seguito di specifica rendicontazione delle spese effettuare da parte delle strutture, in base alle attività effettivamente svolte ed ai costi sostenuti, nel limite del 15% della remunerazione relativa alle prestazioni erogate;
- di dare atto che gli oneri connessi al presente provvedimento troveranno copertura come segue:
a) per le strutture già convenzionate ex art. 8 quinques d.lgs. 502/92 e smi, per la remunerazione delle prestazioni secondo DRG, nell’ambito del finanziamento del fondo sanitario regionale e del budget assegnato provvisoriamente per il 2020 di cui alla D.G.R. n. 9-960 del 31/1/2020. Dette prestazioni verrano valorizzate nell'ambito delle prestazioni protette individuate ai sensi della D.G.R. n. 37-7057 del 14/06/2018;
b) per le strutture già convenzionate ex art. 8 quinques d.lgs. 502/92 e smi, per la quota di finanziamento a funzione predetta, nell’ambito del finanziamento assegnato dalla Compagnia di San Paolo, di cui alla nota prot. 2020.AAI692.U815 pratica numero 2020.0538 del 12 marzo 2020 e delle ulteriori donazioni che sono pervenute e perverranno, fra cui quelle di cui all’apposito conto corrente regionale IBAN IT29H0200801152000100689275 o ricevute dalle ASR territorialmente competenti per l’emergenza COVID e, in caso di incapienza, nell'ambito del finanziamento del FSN;
c) per le rimanenti strutture non ancora oggetto di contrattualizzazione, per l’intera remunerazione (prestazioni e funzione) nell’ambito del finanziamento assegnato dalla Compagnia di San Paolo, di cui alla nota prot. 2020.AAI692.U815 pratica numero 2020.0538 del 12 marzo 2020 e delle ulteriori donazioni che sono pervenute e perverranno, fra cui quelle di cui all’apposito conto corrente regionale IBAN IT29H0200801152000100689275 o ricevute dalle ASR territorialmente competenti per l’emergenza COVID e, in caso di incapienza, nell'ambito del finanziamento del FSN;
- di demandare a successivo atto della Direzione Sanità l’accertamento e l’impegno della somma di 4.648.721,44 di cui alla nota prot. n. 2020.AAI692.U815 - pratica numero 2020.0538 del 12 marzo 2020 - della Fondazione Compagnia di San Paolo. • di demandare a successivo atto della Direzione Sanità l’accertamento e l’impegno delle ulteriori donazioni che perverranno alla Regione Piemonte;
- di dare atto che le donazioni pervenute alle A.S.R. finanzieranno dette attività qualora attivate sul territorio di competenza e saranno oggetto di specifica rendicontazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)