Pubblicata nel BUR n. 15 suppl. ord. n. 5 del 10 aprile 2020
- Il presente atto dispone la possibilità di attivare posti letto in RSA autorizzate o accreditate per implementare il numero dei posti letto disponibili nella Regione.
Parole di interesse: posti letto; sanità;
REGIONE PIEMONTE BU15S5 10/04/2020
REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale
Deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2020, n. 14-1150
Misure emergenziali per far fronte all’epidemia COVID 19. Modalita’ di attivazione di posti letto in RSA autorizzate o accreditate. Integrazione alla DGR n. 12-1124 del 13 marzo 2020
A relazione dell'Assessore Icardi
L’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 20 del 22 febbraio 2020 è stata attivata l'Unità di Crisi ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 ottobre 2004 n. 8/R, e con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 16 marzo 2020 è stato nominato il Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19.
Con la nota del Ministero della Salute GAB 0002619-P-29/02/2020, recante “Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da covid-19” si impone, tra l’altro, alle Regioni di “individuare opportune soluzioni organizzative che consentano di soddisfare il potenziale incremento della necessità di ricovero in tale ambito assistenziale. Fermo restando che ogni Regione deve identificare prioritariamente una o più strutture/stabilimenti da dedicare alla gestione esclusiva del paziente affetto da COVID-19 ("COVID Hospital") in relazione alle dinamiche epidemiologiche, dovranno intanto essere predisposte pianificazioni per ognuno degli ambiti territoriali che prevedano: ... (omissis) ...• la previsione di ampliare la capacità di ogni singola struttura ospedaliera mediante l'attivazione di posti letto di area critica attualmente non funzionanti e/o procedere ad una rimodulazione dell'attività programmata”.
Con la nota del Ministero della Salute GAB 12713-P-05/03/2020, con allegata nota prot. GAB. 2627 del 1 marzo 2020, recante “Incremento disponibilità posti letto del SSN e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell’emergenza COVID-19” si “ritiene necessario che, nel minor tempo possibile, in strutture pubbliche e in strutture private accreditate, sia: ... (omissis) ... attivato a livello regionale, nel minor tempo possibile, un incremento delle disponibilità di posti letto come segue:
- del 50 % del numero dei posti letto in terapia intensiva (TI);
- del 100 % del numero dei posti letto in unità operative di pneumologia e in unità operative di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio (inclusa la respirazione assistita) e con la possibilità di attuare quanto previsto dalle "Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19" emanate in data 29 febbraio 2020.
L'attivazione dei posti letto dovrà garantire il controllo delle infezioni anche attraverso la rimodulazione locale delle attività ospedaliere ... (omissis).L'utilizzo delle strutture private accreditate dovrà essere valutato prioritariamente per ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19”.
Con DGR n. 12-1124 del 13 marzo 2020 recante “Emergenza da COVID-19. Variazione temporanea nella dotazione dei posti letto nell’ambito delle strutture pubbliche e disposizioni transitorie per la contrattualizzazione di eventuali prestazioni aggiuntive con le strutture private autorizzate ed accreditate a supporto del sistema pubblico”, la Giunta regionale, in attuazione della nota del Ministero della Salute prot. GAB. 2627 del 1 marzo 2020 – ed a recepimento delle azioni poste in essere per fronteggiare l’emergenza Covid-19 dalla Regione Piemonte e dall’Unità di crisi costituita con DPGR 22 febbraio 2020 n. 20 – ha disposto un incremento temporaneo, nei limiti del periodo di emergenza definito dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31.1.2020, della dotazione dei posti letto delle strutture pubbliche del SSR con specifico riguardo ai posti letto in terapia intensiva, semi-intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, nonché delle altre attività ospedaliere a supporto delle unità operative più direttamente interessate a fornire assistenza ai pazienti affetti da Covid-19.
Con il sopracitato provvedimento la Giunta regionale ha altresì disposto che, a fronte di ulteriori eventuali emergenze connesse all’esigenza di ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19, le Aziende Sanitarie Regionali potranno utilizzare, in conformità alla citata nota prot. GAB. 2627 del 1 marzo 2020 del Ministero della Salute, ulteriori posti letti accreditati presso gli Erogatori privati convenzionati ex art. 8 quater e 8 quinquies d.lgs. 502/92 e s.m.i., anche in deroga ai limiti di fabbisogno fissati dall’allegato B) della DGR 27 luglio 2016, n. 12-3730.
Dato atto che le misure di adeguamento dell’offerta di posti letto ospedalieri sono state successivamente integrate mediante disposizioni dell’Unità di Crisi, in ultimo con la nota del 19 marzo 2020 a seguito dell’incontro con le Direzioni delle ASR.
Con DGR n. 22-1133 del 13.03.2020 recante “Misure emergenziali per far fronte all’epidemia COVID-19. Modalità di attivazione di posti letto COVID in strutture private” la Giunta regionale ha disposto che, in urgenza, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio sanitario per la collettività, gli eventuali ulteriori fabbisogni di posti letto per pazienti COVID-19positivi potranno essere soddisfatti dalle ASR anche presso strutture private autorizzate all’esercizio di attività sanitarie ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., previa l’adozione, tramite procedura semplificata, di provvedimenti temporanei di autorizzazione e di accreditamento limitati alla durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020.
Il D.L.17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art. 3, relativo al “Potenziamento delle reti di assistenza territoriale”, prevede che, nel caso in cui la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l’attuazione, nel territorio regionale, di un piano di potenziamento dell’assistenza, in applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 del 1 marzo 2020, le Regioni e le aziende sanitarie, nel caso in cui emerga l’impossibilità di perseguire gli obiettivi di cui al piano nell’ambito delle strutture pubbliche e delle strutture private accreditate - mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del decreto - possano stipulare contratti per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, ai sensi dell’articolo 8-quinquies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Il comma 2 del citato art. 3, prevede altresì che “Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell’articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo.”
Rilevato che, nonostante le misure già poste in essere - attraverso i citati provvedimenti amministrativi - per fronteggiare la situazione di emergenza, risulta necessario, data l’evoluzione della situazione epidemiologica che attesta una continua crescita dei fabbisogni di p.l. dedicati a pazienti COVID (e non COVID, per la parte di ampliamento delle attività COVID nelle strutture pubbliche), definire ulteriori misure di carattere straordinario finalizzate ad assicurare un’implementazione del piano di assistenza da garantire a livello regionale. Ritenuto, a tal fine, necessario reperire posti letto anche nell’ambito di RSA autorizzate all’esercizio di attività socio-sanitarie ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., oppure accreditate ai sensi dell’art. 8 quater e contrattualizzate ex art. 8 quinquies del medesimo Decreto Legislativo, prevedendo che:
- le Aziende Sanitarie Locali potranno utilizzare i posti letto di RSA accreditati contrattualizzati ex artt. 8 quater e 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. oppure contrattualizzare, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 17.3.2020 n. 18, i posti letto autorizzati ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., allo scopo di ridurre la pressione sulle strutture pubbliche attraverso la presa in carico temporanea di pazienti con bisogni sanitari compatibili con l’assistenza in RSA - non affetti da COVID-19;
- le Aziende Sanitarie Locali potranno reperire, nell’ambito di RSA autorizzate ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., posti letto dedicati a pazienti attualmente COVID positivi con bisogni sanitari compatibili con l’assistenza in RSA. I pazienti saranno inseriti secondo specifici percorsi dedicati definiti a livello nazionale/regionale. L’ASL competente per territorio provvederà prontamente alla stipula del contratto, a condizione che gli organismi preposti alla vigilanza certifichino prontamente, per le RSA in possesso della sola autorizzazione alla realizzazione, il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività proposta, e, per tutte, la conformità ai percorsi definiti per i pazienti COVID dai competenti enti nazionali e regionali (netta separazione degli spazi, percorsi e personale dedicati). La certificazione relativa al possesso dei requisiti autorizzativi di esercizio configurerà “ex se” un provvedimento temporaneo di autorizzazione all’esercizio che costituirà, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 17.3.2020 n. 18, titolo valido per la successiva pronta contrattualizzazione ex art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. . Per la messa a disposizione di posti letto COVID i gestori delle RSA dovranno far pervenire dichiarazione di disponibilità mediante apposita comunicazione (recante numero e tipologia di posti letto resi disponibili) all’ASL sul cui territorio insiste la struttura ed all’Unità di Crisi della Regione Piemonte nonché al Settore Programmazione Servizi sanitari e socio sanitari della Direzione Sanità e Welfare.
Rilevato, altresì, con riguardo alle prestazioni assistenziali da erogare nell’ambito delle RSA ed all’attivazione dei posti letto, che:
- le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di autorizzazione previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia; • l’assistenza medica degli utenti inseriti in nuclei RSA/COVID è affidata alle Unità Speciali di Continuità assistenziale di cui all’art. 8 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14;
- l’assistenza protesica e integrativa siano garantite ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 85-6287 del 2 agosto 2013 e, in quanto applicabili, dalla DGR n. 47-7790 del 30.10.2018 e s.m.i. nonché dagli atti attuativi delle suddette deliberazioni predisposti dal Settore competente della Direzione Sanità e Welfare;
- l’assistenza farmaceutica sia garantita ai sensi della normativa vigente e, in particolare, di quanto previsto dalla DGR n. 85-6287 del 2.8.2013, in quanto applicabili;
- al termine del periodo di inserimento in struttura l’utente dovrà obbligatoriamente lasciare libero il posto letto tenuto conto che lo stesso è stato messo a contratto per far fronte ad una situazione di straordinaria emergenza sanitaria e deve essere appropriatamente utilizzato per le finalità alle quali è stato destinato;
- l’effettiva attivazione dei posti letto contrattualizzati verrà disposta dall’A.S.L. di residenza del paziente - sentita l’Unità di Crisi - e sarà soggetta a dettagliata rendicontazione da parte dell’A.S.L. inviante, che verrà finanziata, con fondi dedicati, sulla base delle spese sostenute.
Considerato che il corrispettivo da riconoscere alle RSA sia quello di cui alla DGR n. 85-6287 del 2 agosto 2013 e che l’onere derivante dagli inserimenti è interamente a carico dell’ASL di residenza dell’utente. Le ASL provvederanno al riconoscimento alle RSA-COVID della copertura degli oneri connessi alla predisposizione delle misure di protezione individuale, a seguito della rendicontazione delle spese sostenute.
Ritenuto, infine, necessario disporre, ad integrazione della DGR n. 12-1124 del 13 marzo 2020, che, a fronte di un ulteriore eventuale aggravamento dell’emergenza, attesa l’esigenza di ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19, le Aziende Sanitarie Locali sono autorizzate, ai sensi del comma 2 dell’art 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, a stipulare contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate nella tipologia di p.l. richiesta, ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l’attuazione del medesimo trova copertura nell’ambito delle risorse assegnate annualmente alle Aziende sanitarie di cui agli atti di riparto del Fondo sanitario e delle risorse di cui al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e sarà oggetto di specifica rendicontazione - quale spesa per l’emergenza COVID19 - sui fondi all’uopo destinati dallo Stato.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime
delibera (posti letto) (sanità)
- di disporre, allo scopo di garantire un’ulteriore implementazione del piano di assistenza da assicurare a livello regionale a fronte dell’emergenza COVID-19, che le Aziende Sanitarie Locali, potranno stipulare, in conformità alle previsioni di cui all’art. 3, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, appositi contratti ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 e s.m.i. con Erogatori privati gestori di RSA autorizzate ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., oppure accreditate ai sensi dell’art. 8 quater del medesimo Decreto Legislativo;
- di disporre che le Aziende Sanitarie Locali potranno utilizzare i posti letto di RSA accreditati contrattualizzati ex artt. 8 quater e 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. oppure contrattualizzare, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 17.3.2020 n. 18, i posti letto autorizzati ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., allo scopo di ridurre la pressione sulle strutture pubbliche attraverso la presa in carico temporanea di pazienti con bisogni sanitari compatibili con l’assistenza in RSA - non affetti da COVID-19;
- di disporre che le Aziende Sanitarie Locali potranno reperire, nell’ambito di RSA autorizzate ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., posti letto dedicati a pazienti COVID positivi con bisogni sanitari compatibili con l’assistenza in RSA. I pazienti saranno inseriti secondo specifici percorsi dedicati, definiti a livello nazionale/regionale. L’ASL competente per territorio provvederà prontamente alla stipula del contratto, a condizione che gli organismi preposti alla vigilanza certifichino prontamente, per le RSA in possesso della sola autorizzazione alla realizzazione, il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività proposta, e, per tutte, la conformità ai percorsi definiti per i pazienti COVID dai competenti enti nazionali e regionali (netta separazione degli spazi, percorsi e personale dedicati). La certificazione relativa al possesso dei requisiti autorizzativi di esercizio configurerà “ex se” un provvedimento temporaneo di autorizzazione all’esercizio che costituirà, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 17.3.2020 n. 18, titolo valido per la successiva pronta contrattualizzazione ex art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. . Per la messa a disposizione di posti letto COVID i gestori delle RSA dovranno far pervenire dichiarazione di disponibilità mediante apposita comunicazione (recante numero e tipologia di posti letto resi disponibili) all’ASL sul cui territorio insiste la struttura - ed all’Unità di Crisi della Regione Piemonte - nonché al Settore Programmazione Servizi sanitari e socio sanitari della Direzione Sanità e Welfare;
- di disporre che il suddetto rapporto contrattuale, instaurato dall’ASL sul cui territorio insiste la struttura, potrà avere durata massima sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e, comunque, fino al perdurare del fabbisogno rilevato a livello regionale;
- di disporre che il corrispettivo da riconoscere alle RSA sia quello di cui alla DGR n. 85-6287 del 2 agosto 2013 e che l’onere derivante dagli inserimenti è interamente a carico dell’ASL di residenza dell’utente. Le ASL provvederanno al riconoscimento alle RSA-COVID della copertura degli oneri connessi alla predisposizione delle misure di protezione individuale, a seguito della rendicontazione delle spese sostenute;
- di disporre, ad integrazione della DGR n. 12-1124 del 13 marzo 2020, che, a fronte di un ulteriore eventuale aggravamento dell’emergenza, attesa l’esigenza di ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19, le Aziende Sanitarie Locali sono autorizzate, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, a stipulare contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate nella tipologia di p.l. richiesta, ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;
- di disporre che alla data di dichiarazione di fine emergenza o di cessazione del fabbisogno rilevato da specifici provvedimenti regionali perdono efficacia le autorizzazioni dei posti letto COVID-19 di cui alla presente deliberazione e gli Erogatori privati non potranno avanzare pretese su autorizzazioni a carattere definitivo di tali posti letto;
- di richiamare, con riguardo alle modalità di attivazione dei posti letto ed alle prestazioni assistenziali da erogare, le condizioni definite nelle premesse al presente provvedimento, che verranno ulteriormente dettagliate con specifiche comunicazioni alle ASR, fermo restando la possibilità di procedere in condizione di urgenza sin dall’approvazione del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l’attuazione del medesimo trova copertura nell’ambito delle risorse assegnate annualmente alle Aziende sanitarie di cui agli atti di riparto del Fondo sanitario e delle risorse di cui al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e sarà oggetto di specifica rendicontazione - quale spesa per l’emergenza COVID19 sui fondi all’uopo destinati dallo Stato.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)