Piemonte - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Piemonte 20 marzo 2020, n. 16-1152 - L.R. 16/1992, art. 28, comma 1, lettera a), art. 29, comma 1 lettere a) e b) Disposizioni per la gestione delle residenze e delle mense universitarie durante l'emergenza da COVID-19.

Titolo completo "L.R. 16/1992, art. 28, comma 1, lettera a), art. 29, comma 1 lettere a) e b) Disposizioni per la gestione  delle  residenze  e  delle  mense  universitarie  durante  l'emergenza  da  COVID-19.  Approvazione  degli  atti  dell'EDISU  Piemonte  in  ordine  al  funzionamento  dei  servizi  di  residenzialità  e  di  ristorazione  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  dell’Edisu  Piemonte  n.  1  del  09/03/2020 e n. 2 del 13/03/2020"

Pubblicato nel BUR n. 16 suppl. ord. n. 4 del 16 aprile 2020

  • Il presente atto reca disposizioni in ordine al funzionamento dei servizi di residenzialità e di ristorazione nelle strutture universitarie della Regione Piemonte.

Parole di interesse: università

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2020, n. 16-1152

L.R. 16/1992, art. 28, comma 1, lettera a), art. 29, comma 1 lettere a) e b) Disposizioni per la gestione  delle  residenze  e  delle  mense  universitarie  durante  l'emergenza  da  COVID-19.  Approvazione  degli  atti  dell'EDISU  Piemonte  in  ordine  al  funzionamento  dei  servizi  di  residenzialità  e  di  ristorazione  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  dell’Edisu  Piemonte  n.  1  del  09/03/2020 e n. 2 del 13/03/2020.

A relazione dell'Assessore Chiorino

Premesso che: 

- la  legge  regionale  18  marzo  1992,  n.  16,  recante  “Diritto  allo  studio    universitario”  affida  all’Ente  regionale  per  il  Diritto  allo  Studio  Universitario  del  Piemonte  (EDISU  Piemonte),  istituito  con  la  medesima  legge,  il  compito  di  realizzare  gli  interventi  per  il  diritto  allo  studio  universitario (art. 4, comma 1);

- la  Giunta  Regionale,  con  deliberazione  5  aprile  2019,  n.  11-8693,  ha  approvato  i    “Criteri  generali  per  la  pubblicazione,  da  parte  dell'EDISU  Piemonte,  dei  bandi  di  concorso  relativi  all'erogazione delle borse di studio e altri servizi per l'a.a. 2019/2020”;

- con  la  successiva  deliberazione  29  novembre  2019,  n.  7-582,  ai  sensi  degli  artt.  28,  comma  1,  lettera  f)  e  29,  comma  1,  lettere  a)  e  b)  della  suddetta  l.r.  16/1992,  ha  approvato  le  fasce  di  reddito per l’erogazione dei servizi di ristorazione e di residenzialità nonché gli atti dell'EDISU Piemonte, di cui alla deliberazione del CdA del predetto Ente n. 62 del 10/10/2019, in ordine al regolamento del servizio ristorazione e alle tariffe per i servizi suddetti con riferimento all'anno accademico 2019/2020.

Richiamati:

- il  Decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23  febbraio  2020,  recante  “Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19”;

- il  decreto  del  presidente  del  consiglio  dei  ministri  del  25  febbraio  2020  “Ulteriori  disposizioni  attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6”;

- il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  1  marzo  2020  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’8  marzo  2020  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’9  marzo  2020  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio nazionale.”;

- il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’11  marzo  2020  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio nazionale.”

Preso atto che:

con  nota  prot.  1181/2020  del  18  marzo  2020,  l’EDISU  Piemonte  ha  trasmesso  alla  Regione  il  decreto  del  Presidente  del  medesimo  Ente  n.  1  del  09  marzo  2020  recante  “SERVIZI  AGLI  STUDENTI – DISPOSIZIONI URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS-COVID 2019” convertito dal proprio Consiglio di Amministrazione nella deliberazione n. 13 del 10 marzo 2020,  nonché  il  decreto  del  Presidente  dell’Edisu  Piemonte  n.  2  del  13  marzo  2020  recante  “SERVIZIO   RISTORAZIONE   –   DISPOSIZIONI   URGENTI   CONNESSE   ALL’EMERGENZA   CORONA VIRUS-COVID 2019”;

il  decreto  n.  1  del  09  marzo  2020  del  Presidente  dell’EDISU  Piemonte,  in  attuazione  delle  disposizioni  statali  sopra  richiamate,  definisce  le  regole  di  comportamento  da  seguire  nelle  residenze  e nelle mense dell’Ente al fine di contenere il contagio da COVID-19;

il  decreto  n.  2  del  13  marzo  2020  del  Presidente  dell’EDISU,  viceversa,  si  pone  l’obiettivo  di  ridurre  al  minimo  gli  spostamenti  degli  studenti  ospitati  nelle  residenze  universitarie,  sia  verso  l’esterno  delle  residenze  medesime,  ad  esempio  gli  spostamenti  per  raggiungere  le  mense  ovvero  per acquistare generi alimentari, sia verso l’interno, per evitare, ad esempio, che le cucine comuni possano diventare luoghi di aggregazione e di potenziale contagio, in violazione delle misure statali in ordine alla distanza tra persone per il contenimento del contagio;

in  particolare,  il  suddetto  provvedimento,  istituisce  un  servizio  di  preparazione,  trasporto  e  sanificazione  di  un  primo  piatto  caldo  per  pranzo  e  per  cena,  dal  lunedì  alla  domenica,  in  multi-razione  in  favore  di  tutti  gli  studenti  ancora  presenti  nelle  residenze  universitarie  di  Torino  e  Grugliasco, ovvero mono-razione in favore di eventuali casi di studenti in isolamento, senza oneri a loro carico, con consegna in Reception presso le residenze medesime, fino al 25 marzo 2020.

Dato  atto  che  con  tale  provvedimento,  l’EDISU  Piemonte  ha  individuato  una  soluzione  che  sembrerebbe  garantire  un  livello  di  servizio  coerente  con  le  restrizioni  in  atto,  nel  rispetto  del  principio di economicità dell’azione amministrativa, nonché ha definito i limiti massimi di costo per i predetti servizi, che si riportano di seguito:

 -  costo  primo  caldo:  Euro  3.80/a  porzione,  oltre  oneri  fiscali,  calcolato  su  una  media  di  40  primi piatti a pranzo e 40 primi piatti a cena per 20 residenze universitarie

- costo di eventuali primi caldi aggiuntivi: Euro 16,00, oltre oneri fiscali, per 20 porzioni;

- costo pasto completo confezionato singolarmente: 7.00 Euro, oltre oneri fiscali.

Richiamati:

- l’articolo 28, comma 1 lettera a) della citata legge regionale 16/1992, che prevede che la Regione impartisca le direttive per l’organizzazione e la gestione degli interventi da parte dell’Ente;

- la  D.G.R.  13  marzo  2017,  n.  9-4754,  con  la  quale  la  Giunta  regionale  ha  approvato  gli  atti  dell’EDISU  Piemonte  in  ordine  al  nuovo  regolamento  delle  residenze  universitarie  dell'Ente  medesimo, di cui alle deliberazioni del CdA di EDISU Piemonte n. 83/16 del 21 dicembre 2016 e n. 6/17 del 25 gennaio 2017.

Preso  atto  che,  a  fronte  della  crescente  diffusione  dell’emergenza  epidemiologica,  risulta  necessario assumere  iniziative potenzialmente atte a contenere il contagio da COVID-19.

Ritenuto,  pertanto,  opportuno  ai  sensi  della  lettera  a)  del  comma  1  dell’articolo  28  della  legge  regionale 16/1992, di:

- approvare,  ai  sensi  e  per  le  finalità  dell’art.  29,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  della  L.R.  18  marzo  1992,  n.  16  e  s.m.i.,  gli  atti  dell'Ente  Regionale  per  il  Diritto  allo  Studio  Universitario  del  Piemonte in ordine al funzionamento dei servizi di residenzialità e di ristorazione di cui ai decreti del Presidente dell’Edisu Piemonte n. 1 del 09  marzo 2020  e n. 2 del 13 marzo 2020;

- dare mandato all’EDISU Piemonte di erogare i servizi di residenzialità e  di ristorazione con le modalità  stabilite  nei  decreti  del  Presidente  dell’Edisu  Piemonte  n.  1  del  09  marzo  2020  e  n.  2  del  13  marzo  2020  limitatamente  al  periodo  di  efficacia  dei  provvedimenti  statali  di  gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- dare  mandato  all’EDISU  Piemonte  di  rapportarsi  con  gli  Uffici  regionali  competenti  al  fine  di    adottare  tutti  i  provvedimenti  che  si  rendessero  necessari  in  attuazione  delle  disposizioni  statali  ovvero per contenere il contagio da COVID-19.

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  indicati  con  D.G.R.  29  novembre  2019,  n.  7-582,  fermo  restando  le  indicazioni  di  spesa  impartite  con tale deliberazione.

Dato atto che la necessità di ottemperare alle citate disposizioni statali impone l’immediata adozione delle misure definite dall’EDISU Piemonte per contenere il contagio da COVID-19 salva la ratifica dei provvedimenti adottati dall'EDISU Piemonte da parte dell'Assemblea regionale degli studenti  per  il  diritto  allo  studio  universitario  e  del  Comitato  regionale  di  coordinamento  delle  Università del Piemonte nei termini e nei modi disposti rispettivamente dagli articoli 23 bis, comma 5, lettera a) e 29 bis, comma 2, lettera a), della L.R. 16/1992 in quanto i tempi del procedimento in questione sono incompatibili con l’obbligo di ratifica anzidetto e per l’esigenza di tutelare la salute degli studenti domiciliati presso le residenze universitarie.

Visto il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; vista  la  L.R.  28  luglio  2008,  n.  23  “Disciplina  dell’organizzazione  degli  uffici  regionali  e  disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il D.Lgs n. 118/2011 ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale  in  quanto  l’attuazione  del  medesimo  trova  copertura  nell’ambito  delle  risorse  regionali già  trasferite  e  liquidate  all’EDISU  Piemonte  ai  sensi  dell’art.  31,  comma  1,  lettera  a)  della  legge  regionale  n.  16/1992  a  valere  sul  capitolo  168709/2019  -  Missione  04  -  Programma  0404,  per  l’erogazione  delle  borse  di  studio  e  degli  altri  servizi  fermo  restando  le  indicazioni  di  spesa  impartite con D.G.R. 29 novembre 2019, n. 7-582.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera (università)

di stabilire, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 16/1992:

- di approvare, ai sensi e per le finalità dell’art. 29, comma 1, lettere a) e b), della L.R. 18 marzo 1992,  n.  16  e  s.m.i.,  gli  atti  dell'Ente  Regionale  per  il  Diritto  allo  Studio  Universitario  del  Piemonte in ordine al funzionamento dei servizi di residenzialità e di ristorazione di cui ai decreti del Presidente dell’Edisu Piemonte n. 1 del 09 marzo 2020 e n. 2 del 13 marzo 2020;

- di dare mandato all’EDISU Piemonte di erogare i servizi di residenzialità e di ristorazione con le modalità  stabilite  nei  decreti  del  Presidente  dell’Edisu  Piemonte  n.  1  del  09  marzo  2020  e  n.  2  del  13  marzo  2020  limitatamente  al  periodo  di  efficacia  dei  provvedimenti  statali  di  gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- di dare mandato all’EDISU Piemonte di rapportarsi con gli Uffici regionali competenti al fine di adottare tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in attuazione delle disposizioni statali ovvero per contenere il contagio da COVID-19;

- di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  regionale in quanto l’attuazione del medesimo trova copertura nell’ambito delle risorse regionali  già trasferite e liquidate all’EDISU Piemonte ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettera a) della legge regionale  n.  16/1992  a  valere  sul  capitolo  168709/2019  -  Missione  04  -  Programma  0404,  per  l’erogazione  delle  borse  di  studio  e  degli  altri  servizi,  fermo  restando  le  indicazioni  di  spesa  impartite con D.G.R. 29 novembre 2019, n. 7-582.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Osservatorio sulle fonti

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