Piemonte - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Piemonte 30 marzo 2020, n. 1-1179 _ L.R. 58/1987, articolo 4. Intervento del personale preposto ai servizi di Polizia locale del Piemonte. Revoca della DGR 2-1154 del 23/3/2020

Pubblicata nel BUR n. 14 suppl. ord. n. 2 del 2 aprile 2020

Considerazioni: Il presente atto reca disposizioni alla polizia locale

Parole di interesse: Regione; Piemonte; delibera Giunta regionale; 30 marzo 2020; polizia; dispositivi di protezione;

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2020, n. 1-1179

Legge regionale 58/1987, articolo 4. Intervento del personale preposto ai servizi di Polizia locale del Piemonte. Revoca della DGR 2-1154 del 23/3/2020.

A relazione dell'Assessore Ricca

Premesso che:

l’emergenza sanitaria nazionale, derivante dalla diffusione del virus denominato COVID-19, ha portato ad una condizione di calamità riguardante l’intero territorio italiano e piemontese, già attestata dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie;

in seguito a tale provvedimento ed all’aggravarsi di tale situazione sono stati adottati da parte dello Stato e della Regione numerosi provvedimenti che introducono misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

per fornire il supporto alla popolazione e le attività di protezione civile atte a garantire le misure di contenimento e gestione dell’emergenza approvate dallo Stato e dalla Regione è necessario assicurare la piena operatività, oltre che delle forze di polizia statale, dei comandi e servizi di polizia locale;

richiamati:

l’articolo 4 della legge regionale n. 58 del 30/11/1987, il quale stabilisce che, in caso di calamità, il personale di Polizia locale assicura l’immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali, dando la possibilità alla Giunta regionale, sentiti gli organi a cui è attribuita la competenza in materia, di impartire specifiche direttive che devono essere attuate dal personale dipendente dei singoli Enti interessati;

l’articolo 2, della legge regionale sopra richiamata, il quale stabilisce che sono ammesse, nel territorio della Regione in caso di calamità o disastri, o di contingenze eccezionali e temporanee, missioni esterne, onde rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia municipale, che vengono effettuate previ accordi tra le Amministrazioni interessate, con obbligo di darne comunicazione alle rispettive Prefetture;

ritenuto:

nella situazione attuale, di dover porre in essere ogni iniziativa idonea a fronteggiare l’evento calamitoso, garantendo l’operatività delle risorse presenti sul territorio che, in sinergia, nel rispetto delle rispettive competenze e dei provvedimenti nazionali e regionali, assicurino il giusto supporto alle strutture preposte alle attività di protezione civile;

dato atto che:

un cospicuo numero di mascherine di protezione, necessarie a coprire il fabbisogno di tutto il personale di polizia locale del Piemonte, si trova attualmente nella disponibilità dell’unità di crisi regionale, di cui all’articolo 17 della legge regionale 14/4/2003, n. 7, (di seguito unità di crisi) che ha disposto che siano messe a disposizione degli operatori di polizia locale del Piemonte;

è possibile assicurare al personale di Polizia locale piemontese la fornitura di mascherine di protezione che saranno messe a disposizione direttamente dall’unità di crisi, a cui gli Enti locali potranno fare riferimento;

dato atto della DGR 2-1154 del 23 marzo 2020: “Legge regionale 58/1987, articolo 4. Direttive al personale preposto ai servizi di Polizia locale del Piemonte per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

preso atto della successiva entrata in vigore del DL 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, articolo 4, comma 9, che introduce nuove ed ulteriori disposizioni riguardanti le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

ritenuto, pertanto, di allineare le direttive regionali, di cui alla suddetta DGR 2-1154 del 23/03/2020, con le disposizioni introdotte dal successivo decreto legge 19/2020, stabilendo di revocare la DGR 2-1154 del 23/03/2020;

ritenuto conseguentemente, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 58 del 30/11/1987, di invitare le Amministrazioni locali a disporre il massimo impiego del personale di polizia locale dipendente dai Comuni piemontesi e dalle Province e Città metropolitana di Torino, nonché l’immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nell’ambito delle attività di protezione civile svolte per fronteggiare la calamità in atto, conseguentemente revocando la precedente deliberazione n. 2-1154 del 23/3/2020;

informati in proposito gli organi periferici dello Stato e le associazioni rappresentative delle Autonomie locali del Piemonte.

Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 31/1/2020;

visto il Decreto-legge 2/3/2020, n. 9;

visto il DPCM 8/3/2020;

visto il DPCM 9/3/2020 n. 14;

visto il DPCM 11/3/2020;

visto il DL 17/3/2020, n. 18;

vista l’ordinanza del Ministro della salute e del Ministro dell’interno 22/3/2020;

visto il DPCM 22/3/2020;

visto il DL 25/3/2020, n. 19;

visto il DPGR n. 34 del 21/3/2020: “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; vista la legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003;

in applicazione e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 58 del 30/11/1987;

la Giunta regionale

d e l i b e r a  (polizia)

  • in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 58 del 30/11/1987, di invitare le Amministrazioni locali a disporre il massimo impiego del personale di polizia locale dipendente dai Comuni piemontesi e dalle Province e Città metropolitana di Torino, nonché l’immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nell’ambito delle attività di protezione civile svolte per fronteggiare la calamità in atto, conseguentemente revocando la precedente deliberazione n. 2-1154 del 23/3/2020;
  • di dare atto agli Enti locali piemontesi che, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2 della l.r. 58/87, ai fini di fronteggiare l’evento calamitoso, è data possibilità di stipulare accordi tra Amministrazioni locali finalizzati a definire l’impiego tecnico operativo degli operatori di Polizia locale anche al di fuori dell’ambito territoriale di specifica competenza, dando comunicazione degli stessi alle rispettive prefetture;
  • di mettere a disposizione del personale di Polizia locale piemontese le mascherine di protezione fornite direttamente dall’unità di crisi regionale, a cui gli Enti locali potranno fare riferimento; (dispositivi di protezione)
  • di revocare la Deliberazione della Giunta regionale n. 2-1154 del 23/3/2020: “Legge regionale 58/1987, articolo 4. Direttive al personale preposto ai servizi di Polizia locale del Piemonte per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 e sul Notiziario per le Amministrazioni locali.

(omissis)

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