Titolo completo "Emergenza COVID-19. L.R. 10 dicembre 2007, n. 23; L.R. 30 novembre 1987, n. 58. DGR 1-1179 del 30 marzo 2020. Misure urgenti a favore della Polizia locale del Piemonte"
Pubblicato nel BUR n. 16 suppl. ord. n. 4 del 16 aprile 2020
- Il presente atto dispone contributi regionali straordinari in favore della Polizia locale.
Parole di interesse: polizia; retribuzione.
REGIONE PIEMONTE BU16S4 16/04/2020
REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale
Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2020, n. 12-1219
Emergenza COVID-19. L.R. 10 dicembre 2007, n. 23; L.R. 30 novembre 1987, n. 58. DGR 1-1179 del 30 marzo 2020. Misure urgenti a favore della Polizia locale del Piemonte.
A relazione dell'Assessore Ricca
Premesso che:
l’emergenza sanitaria nazionale, derivante dalla diffusione del virus denominato COVID-19, ha portato ad una condizione di calamità riguardante l’intero territorio italiano e piemontese, già attestata dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie;
in seguito a tale provvedimento ed all’aggravarsi della situazione sono stati adottati, da parte dello Stato e della Regione, numerosi provvedimenti che introducono misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tutt’ora in essere;
per garantire il miglior collegamento con i servizi operanti nell’ambito delle attività di protezione civile e fornire il maggior supporto possibile alla popolazione la Giunta regionale, con deliberazione n. 1-1179 del 30 marzo 2020, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4, della l.r. 58/87, la Giunta regionale ha invitato le Amministrazioni locali a disporre il massimo impiego del personale di Polizia locale dipendente dai Comuni piemontesi e dalle Province e Città metropolitana di Torino; la Polizia locale del Piemonte, anche in virtù di tale disposizione regionale, ad integrazione delle attività istituzionali facenti loro capo, risulta impegnata in una mole importante di attività notevolmente implementate a causa dell’emergenza e divenute fondamentali per la tutela della salute pubblica e della sicurezza.
Riconosciuto e sottolineato l’importante ruolo della Polizia locale, che si caratterizza per la sua vicinanza ai cittadini, la versatilità di impiego e la disponibilità, anche e soprattutto nei momenti critici e di emergenza quale quello in atto. Premesso, inoltre, che la legge regionale n. 23 del 10 dicembre 2007: “Disposizioni relative alle politiche regionali in materi di sicurezza integrata”, sancisce:
- all’articolo 1, che la Regione Piemonte realizza politiche di sostegno per la sicurezza integrata;
- all’articolo 5, comma 2, che la Regione coordina i propri interventi con gli altri interventi che la Regione svolge nelle materie di propria competenza, tra le quali la polizia amministrativa locale e la protezione civile;
- l’articolo 8, comma 1, che stabilisce che la Giunta regionale elabora e propone al Consiglio regionale le linee programmatiche di intervento e le azioni prioritarie in materia di sicurezza integrata;
- all’articolo 11, commi 3 e 4, che la Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi programmatici dettati dal Consiglio regionale, può realizzare interventi diretti in materia di sicurezza integrata, informata la Commissione consiliare competente.
Dato atto che, allo stato attuale, le linee programmatiche di intervento da parte della Giunta regionale sono in fase di predisposizione, pertanto non si è ancora concluso il procedimento teso alla presentazione in Consiglio regionale della proposta del relativo programma.
Ritenuto necessario, in una fase emergenziale quale quella in atto, e nelle more della completa predisposizione del programma di intervento, stabilire, quale azione prioritaria di intervento diretto che costituirà parte integrante dello strumento programmatico sulla sicurezza integrata, come azione urgente ed essenziale già realizzata, nonché coerentemente con quanto disposto nella DGR n. 1-1179 del 30 marzo 2020, di sostenere anche finanziariamente la realizzazione di tali attività urgenti ed impreviste, che si aggiungono ai normali impegni istituzionali, prevedendo l’assegnazione di contributi regionali straordinari a favore degli operatori di Polizia locale impegnati nei servizi diretti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Stabilito di poter prevedere, a tal fine, l’assegnazione di tali contributi regionali straordinari fino ad un importo massimo di €. 500.000,00, annualità 2020.
Ritenuto necessario prevedere che, quale criterio di erogazione oggettivo, equo e verificabile di assegnazione, il contributo regionale sarà inizialmente ripartito in proporzione al numero complessivo degli abitanti degli Enti coinvolti, desunto dai dati ISTAT 2018, salva la verifica, preventivamente alla liquidazione, dell’effettivo utilizzo dei contributi stessi per le finalità oggetto di assegnazione.
Stabilito che tali contributi debbano essere destinati, a discrezione degli Enti locali destinatari, all’incremento del nastro orario degli operatori di Polizia locale coinvolti, ovvero all’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale a favore degli stessi, qualora non posseduti o ritenuti non sufficienti.
Valutata la necessità, nel rispetto delle competenze proprie degli organi regionali, di informare la Commissione consiliare competente, acquisendo un parere preventivo in merito all’iniziativa proposta.
Acquisito in data 9 aprile 2020 il parere favorevole da parte della Prima Commissione consiliare;
visto il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria.
Dato atto che le spese derivanti dall’attuazione del presente provvedimento trovano copertura nell’ambito della disponibilità finanziaria di cui alla Missione 03, programma 02, capitolo 151120, annualità 2020 fino ad un importo massimo di euro 500.000,00;
visto il DPCM 9/3/2020;
visto il DL n. 18 del 17/3/2020;
vista l’Ordinanza del Ministero della salute 20/3/2020;
visto il DPGR n. 34 del 21/3/2020;
visto il DPCM 22/3/2020;
visto il DL n. 19 del 25/3/2020;
visto il DPCM 28/3/2020;
visto il DPGR n. 35 del 29/3/2020;
visto il DPCM 1/4/2020;
visto il DPGR n. 36 del 3/4/2020;
vista la legge regionale n. 58 del 30/11/1987;
vista la legge regionale n. 7 del 14/4/2003;
vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000”;
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);
vista la D.G.R. n. 1-1179 del 30 marzo 2020 “Legge regionale 58/87, art. 4. Intervento del personale preposto ai servizi di Polizia locale del Piemonte. Revoca della DGR 2-1154 del 23/3/2020”;
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile”; viste le leggi regionali n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)" e 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.
Tutto ciò premesso, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, la Giunta regionale
d e l i b e r a (polizia) (retribuzione)
- a fronte della fase emergenziale COVID-19 e nelle more della completa predisposizione del programma di intervento di cui alla legge regionale 23/2007, di stabilire, quale azione prioritaria di intervento diretto, che costituirà parte integrante dello strumento programmatico sulla sicurezza integrata, come azione urgente ed essenziale già realizzata, nonché coerentemente con quanto disposto nella DGR n. 1-1179 del 30 marzo 2020, di sostenere anche finanziariamente la realizzazione di tali attività urgenti ed impreviste, che si aggiungono ai normali impegni istituzionali, prevedendo l’assegnazione di contributi regionali straordinari a favore degli operatori di Polizia locale impegnati nei servizi diretti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- di stabilire, a tal fine, l’assegnazione di tali contributi regionali straordinari fino ad un massimo complessivo di €. 500.000,00, per l’anno 2020;
- di stabilire che, quale criterio di attribuzione oggettivo, equo e verificabile di assegnazione, il contributo regionale sarà inizialmente ripartito in proporzione al numero complessivo degli abitanti degli Enti coinvolti, desunto dai dati ISTAT 2018, salva la verifica, preventivamente alla liquidazione, dell’effettivo utilizzo dei contributi stessi per le finalità oggetto di assegnazione;
- che tali contributi sono destinati, a discrezione degli Enti locali destinatari, all’incremento del nastro orario degli operatori di Polizia locale coinvolti, ovvero all’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale a favore degli stessi, qualora non posseduti o ritenuti non sufficienti;
- di demandare al Settore Rapporti con le Autonomie locali, Polizia locale, Sicurezza integrata, Elezioni e Referendum l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, stabilendo, in particolare, che si darà avvio alla fase della liquidazione del contributo spettante previa verifica dell’effettivo utilizzo dei contributi assegnati per le finalità oggetto di assegnazione;
- di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nell’ambito della disponibilità di cui alla Missione 03, Programma 02, capitolo 151120, annualità 2020, fino ad un importo massimo di €. 500.000,00 del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22, nonché, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.
(omissis)