Toscana - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Toscana 25 Marzo 2020 n. 19 - Misure straordinarie in materia di reperimento del personale del SSR per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Titolo completo "Misure straordinarie in materia di reperimento del personale del SSR per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"

  • Con la ordinanza n. 19 del 25 marzo 2020 la Regione Toscana ha impostato un piano di assunzione di personale a dempo determinato ed indeterminato per affrontare l’emergenza COVID

Parole di interesse: ordinanza; Regione; Toscana; misure organizzative; arruolamento; assunzioni; concorsi; specializzandi; deroghe; validità delle misure, protezione dati personali, coordinamento con altre fonti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n.32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);
Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi;
Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;
Vista la ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”, mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del sopracitato decreto;
Valutata la necessità di salvaguardare la funzionalità e l’esercizio degli ospedali pubblici della Regione Toscana, garantendo la cura dei pazienti complessi e gravi e la gestione delle emergenze, nonché la sicurezza dell’accesso alle strutture ospedaliere e la salvaguardia dei professionisti del SST;
Richiamate le ordinanze emesse, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, in merito alla emergenza sanitaria da COVID-19;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020, n. 62 che dispone, tra l’altro, che le autorità competenti possono conferire, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere ad idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, incarichi a tempo determinato al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla dirigenza medica, nonché incarichi a medici specializzandi, riconoscendo che detti incarichi costituiscono titolo preferenziali nelle procedure concorsuali per l’assunzione presso le aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
Preso atto che il D.L. 14/2020 prevede, altresì, che, in conformità alle previsioni dell’art.1, comma 6, possono essere conferiti incarichi di lavoro autonomo a personale medico e infermieristico collocato in quiescenza;
Tenuto conto che l'art. 14 del sopra citato D.L. 14/2020 detta le disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;
Preso atto che l’emergenza sanitaria manifesta su tutto il territorio, rischia, per la contestuale chiamata assunzionale da parte di tutte le Aziende del SSN di professionisti partecipanti a procedure concorsuali già bandite secondo il fabbisogno del Servizio Sanitario della Toscana, di creare instabilità ed inefficienza del servizio sanitario, determinandosi pertanto la necessità di salvaguardare la continuità del servizio prestato dai professionisti che verranno assunti, in via emergenziale, per un periodo limitato di tempo nelle modalità previste dal decreto legge sopra citato;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto anche il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emerge nza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, che tra l’altro, dispone il blocco delle procedure concorsuali in corso di espletamento per 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso (art. 87, comma 5);
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Ritenuto necessario, pertanto, in attuazione alle previsioni di cui ai Decreti Legge sopracitati, intervenire per quanto di competenza nella programmazione e nell’organizzazione delle procedure di reclutamento straordinario di personale per il SSR, dettando ulteriori disposizioni volte a garantire la massima efficienza del sistema rispetto alla emergenza in corso;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
Visto l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che dispone quanto segue: “4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”.

ORDINA

Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure relative alle diverse tipologie di reclutamento di personale messe in atto per il contenimento dell’emergenza sanitaria, da applicare da parte delle Aziende e degli Enti del SSR della Toscana nel reperimento del personale a tempo indeterminato e determinato, in deroga alle previsioni di cui al regolamento ESTAR in materia di procedure concorsuali e selettive, nonché per il conferimento di incarichi libero professionali attingendo dai partecipanti a procedure concorsuali ESTAR.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DEL SSR (arruolamento; assunzioni; concorsi; misure organizzative; deroghe)

1. In merito alle assunzioni a tempo indeterminato del personale (con riferimento a tutte le professionalità necessarie nei percorsi di assistenza, diagnosi, cura e prevenzione e alle relative graduatorie disponibili), la chiamata del personale dalle graduatorie disponibili avviene in ordine di graduatoria, comunicando a ciascun candidato un’Azienda di destinazione identificata da Estar distribuendo gli idonei tra le diverse Aziende in maniera uniforme secondo i fabbisogni definiti dalle stesse e le disponibilità di assunzione nelle tre Aree Vaste comunicate in fase di domanda di partecipazione. Ai fini dell’assunzione viene previsto e comunicato al candidato un termine di risposta per l’accettazione dell’incarico di massimo due giorni. Il termine predetto decorre dalla specifica comunicazione relativa alla proposta di assunzione che ESTAR o le Aziende sanitarie inoltrano a ciascun candidato, acquisendo prova dell’avvenuta comunicazione e delle relative risposte (tramite sms, posta elettronica ordinaria o telefonata registrata). Nel rispetto delle opzioni di Area Vasta comunicate dai candidati, non vengono richieste preventivamente preferenze rispetto alle Aziende afferenti a ciascuna Area Vasta. Per garantire un miglior utilizzo della graduatoria tali indicazioni possono essere comunque richieste, in forma assolutamente non vincolante, in fase di chiamata; in tal caso i tempi necessari per l’eventuale comunicazione da parte del candidato delle preferenze in merito all’Azienda di assegnazione sono ricompresi nei due giorni sopra indicati, e tali preferenze potranno essere utilizzate per chiamate successive.

2. La presa in servizio da parte delle Aziende sanitarie deve essere garantita entro il termine di 7 giorni dalla chiamata. Tale termine può essere derogato dalle Aziende, nei seguenti casi:
a. per la tutela della maternità, in caso di candidate in aspettativa obbligatoria per maternità, differendo l’ingresso in servizio fino al termine del relativo periodo di tutela;
b. al fine di garantire la continuità dei servizi durante il periodo di emergenza, nel caso di personale già in attività presso le Aziende e gli Enti del SSR della Toscana, differendo l’ingresso in servizio per due mesi, fatti salvi diversi accordi tra le Aziende interessate;
c. al fine di garantire durante il periodo di emergenza la tenuta dei servizi sanitari e socio-sanitari nel loro complesso, nel caso di personale impiegato da fornitori e convenzionati del SSR della Toscana, differendo l’ingresso in servizio di massimo un mese per consentire la sostituzione del personale assunto. In quest’ultimo caso, quando disponibili, le Aziende Sanitarie e gli Enti che utilizzano i servizi in oggetto possono mettere a disposizione gli elenchi dei partecipanti alle procedure selettive e concorsuali organizzate da Estar non inseriti in graduatorie valide, al fine di agevolare il reperimento di professionalità equivalenti a quelle in uscita.

3. In caso di rinuncia, anche per l’impossibilità di prendere servizio entro i termini indicati al punto 2, o di mancata risposta nei termini di cui allo stesso punto 1, si procederà all’ulteriore scorrimento della graduatoria, fatte salve eventuali chiamate in funzione di preferenze comunicate dai candidati, se compatibili con i tempi complessivi di assunzione, e il candidato resterà comunque sempre disponibile per chiamate successive dalla graduatoria. Il candidato così chiamato per una delle Aziende afferenti ad una delle Aree Vaste scelte e che abbia rinunciato all’incarico offerto o non abbia risposto nei termini, rimanendo nella graduatoria di merito, non potrà vantare successivi diritti di prelazione nell’assunzione nei confronti di candidati posizionati successivamente in graduatoria contattati con le medesime modalità.

4. Le assunzioni a tempo indeterminato, in riferimento al personale medico e alle relative graduatorie ancora in corso di validità ma già utilizzate nella loro totalità per precedenti chiamate a tempo indeterminato, possono essere effettuate anche ricontattando, in ordine di graduatoria, il personale che in precedenza abbia già rinunciato ad un incarico o non abbia risposto alla chiamata, procedendo dalle graduatorie più recenti a quelle meno recenti.

SELEZIONI PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DEL SSR (arruolamento; assunzioni; concorsi; misure organizzative; specializzandi, deroghe)

1. In merito al reclutamento di tutte le professionalità necessarie nei percorsi di assistenza, diagnosi, cura e prevenzione, attraverso assunzioni a tempo determinato e conferimento di incarichi libero professionali (fatti salvi, per questi, gli ulteriori avvisi per il conferimento attivati da ciascuna Azienda ed Ente), nella ipotesi in cui siano già disponibili domande inviate per la partecipazione a procedure concorsuali non ancora espletate, tali domande sono valevoli anche per l’attivazione di selezioni a tempo determinato per soli titoli; a tal fine saranno considerate valide, ai fini della selezione, anche le domande presentate da medici specializzandi, a condizione che gli stessi abbiano, nel frattempo, conseguito la specializzazione;

2. Nel caso di cui al punto 1, i medici ancora specializzandi che hanno presentato domanda alla procedura concorsuale potranno essere contattati dalle Aziende, ai sensi del DL 14/2020, per il conferimento di incarichi libero professionali;

3. Al fine di garantire la tenuta complessiva e la continuità dei servizi, tenuto conto anche dell’attuale blocco dello svolgimento delle procedure concorsuali già bandite, in conseguenza del periodo di emergenza, al momento del completamento del concorso a tempo indeterminato, per il quale sono state presentate le domande, tutti i medici risultati idonei e già assunti a tempo determinato, saranno assunti a tempo indeterminato dall’Azienda presso cui prestano servizio, secondo l’ordine di graduatoria;

4. Analogamente, al conseguimento della specializzazione, i medici presenti nella specifica graduatoria del concorso a tempo indeterminato, a cui sia stato conferito un incarico libero professionale, saranno assunti a tempo indeterminato dall’Azienda che ha conferito l’incarico, secondo l’ordine di graduatoria;

5. Al fine di garantire la continuità dei servizi durante il periodo di emergenza, gli incarichi a tempo determinato di cui al punto 1 potranno essere conferiti solo al personale non già in servizio a tempo indeterminato o determinato presso le Aziende del SSR della Toscana;

6. Per le nuove procedure selettive, in ragione delle particolari esigenze di urgenza, connesse all’emergenza sanitaria in atto, deve essere garantita immediata pubblicazione delle procedure stesse, anche anticipando l’uscita dei relativi bandi sul sito di Estar prima della pubblicazione sul BURT e prevedendo l’emissione di bandi sempre aperti con aggiornamento periodico delle graduatorie;

7. Per le assunzioni a tempo determinato, ESTAR e le Aziende sanitarie adottano azioni analoghe a quelle disposte per il tempo indeterminato al fine di garantire l’ingresso in servizio entro una settimana dalla chiamata del personale contattato.

PERSONALE IN STATO DI QUIESCENZA (arruolamento; assunzioni; concorsi; misure organizzative; deroghe)

1. In ragione del termine temporale necessario ad attivare le misure, di cui ai paragrafi precedenti, e, in ogni caso, della limitata disponibilità delle figure professionali attivabili con le misure predette, in conformità alle previsioni del DL 14/2020, art.1, comma 6, possono essere conferiti incarichi di lavoro autonomo a personale medico e infermieristico collocato in quiescenza;
2. Per le finalità, di cui al punto1, il personale in stato di quiescenza può dichiarare la propria disponibilità contattando gli Uffici del personale delle Aziende ed Enti del SSR.

DISPOSIZIONI FINALI (arruolamento; assunzioni; concorsi; misure organizzative; deroghe)

Per quanto attiene le procedure di assunzione a tempo indeterminato e determinato, di cui ai punti precedenti, dovranno essere adottate tutte le misure idonee a garantire massima celerità per la presa di servizio del personale e la continuità dei servizi in essere, limitando per tutto il periodo dell’emergenza la mobilità, tra Aziende o all’interno dell’Azienda, del personale già in servizio a seguito del conferimento di nuovi incarichi a tempo indeterminato o determinato. Si precisa in ultimo che nelle procedure di entrata in servizio dei soggetti reclutati con le predette modalità è da escludersi in quanto non compatibile con le norme ordinarie di diritto del lavoro pubblico, la richiesta al soggetto in via di assunzione di produrre qualsiasi tipo di autocertificazione dello stato di benessere in quanto l’idoneità al servizio è un requisito verificato sempre a cura del datore di lavoro. Questa disposizione vale ovviamente anche nei confronti di tutto il personale già in servizio anche nel caso di impego presso strutture o reparti ad alto rischio di esposizione al contagio.

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna. (validità delle misure)

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali. (coordinamento con altre fonti)

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, é trasmessa: • al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute; • alle Aziende ed Enti del SSR;

I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art.14 del D.L. 14/2020. (protezione dati personali)

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della medesima legge.
Il Presidente

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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