- Con la ordinanza n. 20 del 29 marzo 2020 la Regione Toscana ha confermato e precisato le Linee Guida regionali per l'istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale ai sensi dell'art. 8 DL 14/2020, ed ha fornito alcune raccomandazioni per la gestione farmacologica della infezione da Coronavirus accertata o sospetta
Parole di interesse: misure organizzative; mascherine chirurgiche; dispositivi di protezione; trattamento; profilassi; sanità; assicurazione; validità delle misure, protezione dati personali, coordinamento con altre fonti
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);
Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, come convertito con modificazione dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il Decreto Legge del 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 34, relativo a disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;
Vista la ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”, mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del sopracitato decreto;
Ritenuto necessario, anche in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, che le misure previste dalle disposizioni nazionali siano adottate con particolare urgenza e tempestività;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
Visto il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;
Visto in particolare, che l'art. 14 del sopra citato DL 14/2020 individua le modalità di trattamento dei dati personali, secondo le modalità seguenti: • al comma 1 la circolazione e la comunicazione dei dati, anche particolari e giudiziari, tra tutti "i soggetti operanti nel Servizio nazionale di Protezione civile, gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte […]"; • al comma 2 "La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, è effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto."; • al comma 3 il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” e, in particolare l’art. 4, recante “Disciplina delle aree sanitarie temporanee”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Viste l’ “Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19” del Ministero della Salute del 25 marzo 2020; Visto il D.L. n.19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, abrogando contestualmente ; a) il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia; Considerato che la gestione dei pazienti presenti sul Territorio rimane compito generale del Medico di Medicina Generale (MMG) e Pediatra di Libera Scelta (PLS) scelto dal paziente;
Preso atto che il Medico di Medina Generale e il Pediatra di Libera Scelta possono decidere, relativamente alla gestione di pazienti COVID positivi presenti sul Territorio o al primo inquadramento di pazienti con sintomatologia sospetta per Coronavirus, di affidare il paziente alla Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA), istituita con DGRT 393 del 23.03 2020, in ottemperanza all’articolo 8 del Decreto-legge 9 Marzo 2020 n.14 (GU n.62 del 09/03/2020);
Considerato che il compito della medicina generale è anche la gestione dei pazienti affetti da SARS-CoV2 ,in fase terminale, per i quali è opportuno proporre, ove possibile, la gestione nel proprio domicilio, nel rispetto della dignità e dell’autodeterminazione della persona, supportando le cure disponibili nel territorio con l'attivazione delle cure palliative domiciliari.
Considerato che devono essere forniti al Medico di Medicina Generale e al Pediatra di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei a garantire la sicurezza personale e quella dei cittadini con cui viene a contatto;
Ritenuto imprescindibile che i MMG e i PLS riprendano l’erogazione “ordinaria” dei processi di Cura alle persone, specialmente affette da patologie croniche o condizioni di fragilità non COVID – correlate, in modalità di iniziativa e con programmazione degli accessi agli ambulatori e ai domicili;
Ritenuto opportuno suggerire raccomandazioni ai Medici di Medicina Generale per l’uso di farmaci idonei alla terapia, sul Territorio e a domicilio del paziente, fin dalle prime manifestazioni potenzialmente attribuibili al Coronavirus, almeno con l’intento di attenuare l’intensità del quadro clinico ed accelerare la clearance del virus e, se possibile, ostacolarne l’azione;
Tenuto conto che è stata attivato una specifica Commissione di esperti per definire le indicazioni da fornire ai MMG/PLS per la gestione terapeutica dei pazienti affetti da COVID-19, a domicilio, sulla base delle evidenze epidemiologiche disponibili e che tale Gruppo di lavoro è composto dai seguenti professionisti: • Romano Danesi; • Marco Matucci Cerinic; • Stefano Gonnelli; • Marina Ziche; • Adriano Peris; • Francesco Menichetti; • Pier Luigi Blanc; • Cesare Fabrizio Benanti; • Renato Prediletto; • Dario Grisillo; • Loredano Giorni;
Tenuto conto che la predetta Commissione di esperti ha prodotto un documento (allegato 1), contenente raccomandazioni per la gestione farmacologica della infezione da Coronavirus accertata o sospetta, e un documento (allegato 2), nel quale è riportata la suddivisione della popolazione in categorie di progressivo impegno clinico, utili ai fini della somministrazione delle terapie farmacologiche di cui all’Allegato 1;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
ORDINA
Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure
1. La DGRT 393/2020, recante “Linee Guida regionali per l'istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale ai sensi dell'art. 8 DL 14/2020”, è integralmente confermata con le seguenti precisazioni (misure organizzative; sanità, dispositivi di protezione):
a. La Unità Speciale di Continuità Assistenziale (UCSA) è una struttura operativa della Medicina Generale volta ad implementare la gestione dell'emergenza sanitaria per l’epidemia da CoViD-19. Per questo motivo deve essere realizzata una USCA per ogni AFT (art 1 comma c.), compatibilmente con la disponibilità a partecipare da parte delle figure mediche individuate dalla Delibera stessa all’art 1 comma d.
b. L’U.S.C.A. deve essere attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, come previsto all’art. 8 comma 4 del DL 14/2020 e dalla Delibera GR 393/2020.
Per ogni USCA il servizio infermieristico attivato, come descritto all’art 1 comma h, deve prevedere una unità infermieristica in servizio 8.00 – 20.00.
c. La dotazione minima strumentale di ogni USCA è: • Fonendo/ stetoscopio; • Saturimetro/pulsiossimetro; • Sfingomanometro con copribracciale monouso in TNT; • Termometro, se timpanico con cappuccio monouso; • DPI secondo quanto definito nella presente Ordinanza; • Glucometro e strisce diagnostiche. E’ inoltre necessario prevedere un adeguato numero di saturimetri da consegnare ai pazienti presi in carico a domicilio. Ogni USCA deve essere altresì dotata di: o Cellulare di servizio; o Auto aziendale esclusiva; o PC dedicato e stampante o Programmi gestionali idonei allo scambio di dati clinici tra Medici di Medicina Generale e medici USCA, oltre che in grado di garantire la registrazione delle attività ed il monitoraggio dei tamponi eseguiti.
d. La tipologia di contratto con cui vengono assunti i medici che opereranno nelle USCA deve prevedere anche la copertura assicurativa, non solo per i rischi di salute per il medico, ma anche verso terzi per i rischi connessi con la particolare tipologia di pazienti che saranno assistiti e la garanzia di riconoscimento della validità del servizio svolto nella USCA per l’espletamento delle attività connesse con il corso di formazione specifica in Medicina generale (assicurazioni).
2. I medici di Medicina Generale, sia di Assistenza Primaria che di Continuità Assistenziale, ed i Pediatri di libera Scelta, anche al fine di riattivare la normale assistenza ai pazienti no-COVID ed in particolare per i cronici e/o fragili, nonché i medici che operano nelle USCA, devono essere dotati di: • Mascherine di tipo FFP2 senza valvola o con valvola; • Mascherine chirurgiche; • Tuta integrale monouso con cappuccio; • Occhiali a protezione laterale o a maschera; • Guanti monouso; • Divisa tipo soccorso; • Sovrascarpe. La fornitura giornaliera minima per medico è costituita da: • Mascherine 10 mascherine FFP2 senza valvola (utilizzo monopaziente), oppure una mascherina FFP2 con valvola, da usare un intero giorno (protezione del medico) e 10 mascherine chirurgiche da indossare sopra la FFP2 al bisogno (protezione del paziente); • Una tuta; • Un occhiale o maschera; • 50 paia di guanti monouso; • Una divisa (fornitura settimanalmente). (misure organizzative; sanità, dispositivi di protezione; mascherine chirurgiche)
3. Ferme restando le indicazioni ministeriali relative alla individuazione dei pazienti “caso sospetto” e “contatto stretto” e l'autonomia del medico nel proporre le scelte terapeutiche più idonee alla situazione clinica, anche nei pazienti con sintomatologia simil-influenzale sospetta per positività al COVID, a vario grado di impegno clinico, ai Medici di Medicina Generale e Pediatra di Famiglia è chiesto di tener conto delle raccomandazioni (allegato 1) per la gestione farmacologica di questi soggetti, formulate dalla Commissione di Esperti appositamente individuata e citata in premessa. La Regione, attraverso la consultazione permanente con la suddetta Commissione, si riserva la revisione ed implementazione delle indicazioni terapeutiche, alla luce della disponibilità di nuove evidenze scientifiche. (misure organizzative; sanità; trattamento; profilassi)
4. Al fine di dare indicazioni ai Medici di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta relativamente alla tipologia di pazienti a cui somministrare le terapie farmacologiche di cui all’Allegato 1, la popolazione può essere schematicamente suddivisa in categorie di progressivo impegno clinico (Allegato 2) (misure organizzative; sanità; trattamento; profilassi)
5. I pazienti potenzialmente oggetto delle terapie farmacologiche descritte nell’Allegato 1, subordinatamente all’autonoma decisone del medico curante e tenendo conto delle controindicazioni o precauzioni all’uso degli specifici farmaci indicati, sono:
a. Pazienti COVID positivi paucisintomatici, come specificato nell’allegato 2;
b. Pazienti con sintomi moderati (mild COVID 19) – stadio II dell’Allegato 2, anche se ancora non diagnosticati COVID positivi.
6. La Regione affida alla succitata Commissione, in collaborazione con il Comitato Etico Regionale per la sperimentazione clinica e i competenti settori regionali, il compito di proporre ad AIFA protocolli di ricerca ed estendere la partecipazione alle sperimentazioni di farmaci per la terapia del Coronavirus anche ai Medici di Medicina Generale ed ai Pediatri di Famiglia (organi collegiali).
7. La Regione istituisce, con proprio provvedimento una specifica Commissione, composta da esperti in materia, con il compito di definire le linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID 19 in ambito territoriale, anche in riferimento all’assistenza dei pazienti in fase terminale e alle cure palliative (organi collegiali)
DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna. (validità delle misure)
Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali (coordinamento con altre fonti).
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, é trasmessa: • alle Aziende ed Enti del SSR; • ai diversi soggetti operanti nell’ambito o in raccordo con il SSR;
I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art.14 del D.L. 14/2020. (protezione dati personali)
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della medesima legge.
Il Presidente
Allegato A - sostituito da Allegato 1 dell'ordinanza 27 del 07/04/2020
Allegato B - sostituito da Allegato 2 dell'ordinanza 27 del 07/04/2020