- Con la ordinanza n. 31 del 10 aprile 2020 la Regione Toscana ha disposto la chiusura di tutti gli esercizi commerciali per i giorni di Pasqua e lunedì dell’Angelo, salvo poche deroghe
Parole di interesse: commercio; limiti orari; deroghe; validità delle misure, sanzioni
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 117, comma 3 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario regionale) e, in particolare l'articolo 32 che dispone che in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria “sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischi sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 63 (Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e le successive ordinanze recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del d.l. n. 6/2020 revocando, contestualmente, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, mediante il quale le misure di cui all’articolo 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) e, in particolare, l’articolo 1, punto 1), che stabilisce la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 con la quale “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19” è stato “fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale);
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) ed in particolare gli articoli 2 e 3;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), che proroga l’efficacia dei provvedimenti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020;
Evidenziato che per l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente è necessario verificare le esigenze obiettive nel caso concreto poiché, in astratto, non esiste un criterio di valutazione fisso da seguire e che quindi la soluzione deve corrispondere alle finalità del momento;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e ritenuto che i dati sulla prosecuzione del contagio impongono di rafforzare le indicazioni per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla sua diffusione ulteriore;
Ritenuto che l’attuale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di misure specifiche e più restrittive di contenimento e gestione, adeguate e proporzionate alla situazione epidemiologica della Toscana; Considerato che le due imminenti ricorrenze della Santa Pasqua (domenica 12 aprile) e del Lunedì dell’Angelo (lunedì 13 aprile), tradizionalmente, rappresentano momenti di condivisione di spazi comuni da parte della cittadinanza;
Tenuto conto che il fatto di uscire dalle proprie abitazioni, nei giorni di festa, per fare acquisti di generi alimentari, anche da consumare in spazi pubblici, potrebbe determinare pericolosi assembramenti di persone e comportamenti individuali e collettivi tali da pregiudicare le stringenti misure di profilassi necessarie ad arginare la diffusione della pandemia;
Considerata l'eccezionalità dell’emergenza da fronteggiare, le tradizioni pasquali del territorio e la tendenza, diffusamente riscontrata anche nei giorni scorsi, nonostante la comunicazione istituzionale volta a scoraggiarla, a fare la spesa con frequenza eccedente le effettive necessità, allo scopo di spostarsi dalla propria abitazione, si ritengono insufficiente le misure di contenimento relative alle modalità di accesso agli esercizi commerciali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera gg), del D.L. 19/2020;
Considerato, in particolare, che l’eventuale apertura degli esercizi commerciali di cui all’articolo 13 comma 1, lett. d), e) , f) e g) della legge regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), nei giorni festivi pasquali potrebbe indurre ad un massivo e diffuso afflusso di persone sia presso le strutture di vendita sia per le strade e che tale situazione renderebbe ancor più difficile, soprattutto nei giorni festivi, l’attività di controllo per prevenire, limitare e sanzionare i comportamenti vietati;
Considerato, pertanto, che in tale contesto, appare necessario - per assicurare in concreto il rispetto del criterio cardine della disciplina di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso, consistente nell’evitare trasferimenti, spostamenti e assembramenti di persone se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza oppure per motivi di salute - disporre la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali di cui all’articolo 13, comma 1, lett. d), e), f) e g) della legge regionale Toscana 62/2018, ivi compresi i tabaccai, con atto contingibile e urgente, nei giorni di domenica 12 aprile 2020 (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile 2020 (Lunedì dell’Angelo), con la sola deroga a favore di farmacie e parafarmacie, in quanto costituiscono un presidio essenziale per la tutela della salute e di rivendite di giornali, in quanto rappresentano la parte terminale della filiera della informazione, bene essenziale per garantire ai cittadini di fruire di un diritto costituzionale;
Considerato di mantenere la facoltà, nelle suddette giornate, di vendere generi alimentari e beni di prima necessità esclusivamente a mezzo ordinazione online o telefonica e non presso l’esercizio commerciale, con consegna al domicilio del cliente, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per quanto riguarda il confezionamento che la consegna dei prodotti;
Ritenuto che, in relazione alle descritte circostanze, ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio e contenere la diffusione del COVID -19; Vista la legge 689/1981;
Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell’adozione di misure più restrittive di quelle statali e quindi rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della L. 833/1978 e 117 del decreto legislativo n. 112/1998;
Dato atto della proposta formulata dalla Regione in data 10 aprile 2020, Prot. n. 137167 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 e che nelle more dell'adozione dell'auspicato provvedimento statale, risulta necessario dare tempestivamente corso con propria ordinanza a misure precauzionali restrittive della salute pubblica;
ORDINA
ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati nel dispositivo:
- la chiusura per domenica 12 aprile 2020 (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile 2020 (Lunedì dell’Angelo) di tutti gli esercizi commerciali di cui all’articolo 13, comma 1, lett. d), e), f) e g) della legge regionale Toscana 62/2018, ivi compresi i tabaccai, con la sola deroga a favore di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie; (commercio; limiti orari)
- è fatta salva, nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, la facoltà della sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e non presso l’esercizio commerciale, dei generi alimentari e di beni di prima necessità. (commercio; deroghe)
DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza ha validità nei giorni 12 aprile 2020 (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile 2020 (Lunedì dell’Angelo). (validità delle misure)
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto all’articolo 4, del D.L. 19/2020 (sanzioni).
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa: al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute; ai Prefetti; ai Sindaci; all’ANCI; alle Associazioni di Categoria del settore commerciale. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della medesima legge.
Il Presidente