Toscana - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Toscana 10 aprile 2020, n. 32 - Ulteriore misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19

  • Con la ordinanza n. 32 del 10 aprile 2020 la Regione Toscana ha disposto l’acquisto da parte di ESTAR (anche in deroga alle disposizioni sui contratti pubblici, come da ordinanza di protezione civile) di mascherine protettive, e la loro distribuzione

Parole di interesse: acquisti; mascherine chirurgiche; misure organizzative; deroghe; rapporto con altre fonti

 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto l’articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base la quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni,dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6bis, e dell’articolo 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il decreto-legge del 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 34, relativo a disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;

Visto il decreto-legge del 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ed in particolare richiamato l’articolo 2, comma 3 con cui sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 con cui si dispone la proroga dell'efficacia degli atti di governo summenzionati fino al 13 aprile 2020;

Richiamate le ordinanze adottate dal sottoscritto ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, al fine di individuare misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 e, in particolare: − l'ordinanza n. 17 del 19 marzo 2020 con cui sono state adottate disposizioni in ordine all'utilizzo della mascherine TNT 3 veli Toscana 1; − l'ordinanza n. 26 del 6 aprile 2020 in materia di utilizzo di mascherine; Richiamata la citata O.C.D.P.C. n. 630/2020 nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, ed in particolare: - l’ordinanza n. 638 del 22 febbraio 2020 che sostituisce il comma 5 dell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020; - l’ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020, e, in particolare, l’art. 1(Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di protezione individuale), l’art. 2 (Modifiche all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020) e l’art. 3 (Apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori); - l’ordinanza n. 641 del 28 febbraio 2020 con la quale è stabilito che i dispositivi di protezione individuale acquistati ai sensi dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 sono destinati, in via prioritario, al personale sanitario;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 con il quale: • all’articolo 1, comma 2 si dispone che al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Toscana competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell’emergenza, il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. • all’articolo 1, comma 3 si stabilisce che il Soggetto attuatore, per l’espletamento dei compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive ordinanze al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti, nonché della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 5 della medesima ordinanza.

Valutato quanto già disposto dalla su richiamata ordinanza n.26/2020 in merito alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione e tutela della salute dei cittadini toscani, imponendo l’assunzione immediata di misure specifiche e più restrittive di contenimento e gestione, adeguate e proporzionate alla situazione epidemiologica della Toscana e disponendo, a tal fine, l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso;

Considerato che: a) al fine di dare la massima attuazione alla propria ordinanza n. 26/2020, è necessario procedere all’acquisto di mascherine monouso per un totale di dieci milioni di pezzi da distribuire ai cittadini della Regione Toscana, nonché, all’affidamento di un servizio esterno di imbustamento delle mascherine al momento esistenti a magazzino ESTAR; b) l’importo complessivo stimato per il suddetto intervento ammonta a € 5.620.000,00, oltre IVA, di cui € 5.500.000,00 per l’acquisto di dieci milioni di nuove mascherine monouso e € 120.000,00 per il servizio di imbustamento delle mascherine al momento esistenti a magazzino ESTAR;

Considerato, altresì, che l’articolo 2 del sopra citato decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile del 27 febbraio 2020 prevede che per la realizzazione degli interventi necessari posti in essere dalle strutture della Regione Toscana competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell’emergenza il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura copertura finanziaria alle iniziative preventivamente concordate, nei limiti delle somme autorizzate;

Considerato che, ai sensi della citata l. r. 40/2005 con particolare riferimento all'articolo 100, comma 2, l'acquisto delle sopra citate mascherine e l’affidamento del servizio di imbustamento avviene tramite ESTAR che, nelle more di un eventuale rimborso da parte del Dipartimento di Protezione Civile, assicura la copertura di tali acquisti con proprie risorse; Considerato che ESTAR, a tal fine, può avvalersi, ove necessario, delle deroghe normative previste dalle disposizioni adottate a seguito dell’emergenza in questione e, in particolare, di quelle previste all’art. 34 del D.L. n. 9/2020 e dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle O.C.D.P.C. nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020; Considerato, in particolare, che l'O.C.D.P.C. n. 638 del 22 febbraio 2020, dispone che “Ai fini dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all’articolo 1 provvedono con la procedura di cui all’articolo 36 anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c) in deroga al comma 6 del medesimo articolo 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo articolo 163. Ove esistenti, gli operatori sono selezionati all’interno delle white list delle Prefetture”;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ORDINA

Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

  1. di disporre che ESTAR, al fine di dare la massima attuazione alla propria ordinanza n. 26 del 6 aprile 2020 ed alle relative finalità di prevenzione e tutela della salute, proceda all'acquisto di mascherine monouso, da distribuire ai cittadini della Regione Toscana, in numero pari a dieci milioni per un importo stimato complessivo pari ad € 5.500.000,00 oltre IVA, nonché all'affidamento di un servizio esterno di imbustamento delle mascherine al momento esistenti a magazzino ESTAR per un importo stimato pari a € 120.000,00, oltre IVA; (acquisti, mascherine chirurgiche; deroghe; misure organizzative)
  1. di disporre che ESTAR, per procedere alle attività di cui al punto 1, può avvalersi ove necessario delle deroghe normative previste dalle disposizioni adottate a seguito dell’emergenza in questione e, in particolare, di quelle previste all’art. 34 del D.L. n. 9/2020 e dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle O.C.D.P.C. nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020; 3. di stabilire che ESTAR, nelle more di un eventuale rimborso da parte del Dipartimento di Protezione Civile, assicura con proprie risorse la copertura finanziaria di cui al punto 1, stimata in € 5.620.000,00, oltre IVA. (acquisti, deroghe; rapporto con altre fonti)

DISPOSIZIONI FINALI Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali. (rapporto con altre fonti)

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa: • al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute; • alle Aziende e Enti del SSR; • a ESTAR. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della medesima legge.

Il Presidente

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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