Titolo completo " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM 17 maggio 2020. Disposizioni attuative e rimodulazione di fase 2 del trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici.
Pubblicata nel Bur n. 71 del 18/05/2020
- Disposizioni attuative e di rimodulazione di fase 2 in relazione al trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, nel rispetto del DPCM 17 maggio 2020, delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto pubblico", allegato n. 15 al medesimo DPCM del 17 maggio 2020 nonché della circolare del Ministero della Salute prot. 14916 del 29 aprile 2020 recante "Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza da SARS-COV-2.
Parole d’interesse: misure di cautela; trasporto
Il Presidente
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4
il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;
l'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione del Veneto, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
la circolare del Ministero della Salute prot. 14916 del 29 aprile 2020 recante "Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza da SARS-COV-2.";
la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, l'attuale situazione diffusiva dell'epidemia e l'andamento dei casi sul territorio regionale veneto;
Riscontrato che il comma 14 dell'articolo 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 prevede che "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.";
Richiamata la propria ordinanza n. 45 del 3 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 26 aprile 2020. Disposizioni attuative e rimodulazione di fase 2 del trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici", pubblicata nel BUR n. 59 del 3 maggio 2020, la cui efficacia delle disposizioni è valida fino al 17 maggio 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare:
- l’articolo 1, comma 1, lett. ii), che recita: "il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti";
- l’articolo 8, comma 1 che recita: "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid - 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", di cui all'allegato 15.";
- l’allegato n. 15, contenente le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto pubblico";
Considerato che la comunità scientifica e le autorità politico amministrative continuano ad indicare come unico strumento di prevenzione, in assenza di vaccino o strumento farmaceutico, il distanziamento sociale;
Ritenuto necessario dettare misure cautelative in Fase 2, atte a contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus nei servizi legati al trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici;
Ritenuto che in conseguenza del riavvio delle attività stabilito dapprima con il DPCM 26 aprile 2020 quindi dal DPCM 17 maggio 2020, occorre consentire una adeguata capacità di trasporto pubblico compatibile con il quadro epidemiologico ad oggi in atto nella regione e con il conseguente obiettivo di contrasto al contagio nonché consentire un ordinato accesso ai servizi di trasporto con l'obiettivo di favorire una fruizione organizzata;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
ordina
- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull'intero territorio regionale, a Infrastrutture Venete Srl per il trasporto pubblico locale su ferro, agli Enti di governo per il trasporto pubblico locale su acqua e gomma e ai gestori dei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici: (trasporto)
a) di riprogrammare il servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, al solo fine di soddisfare l'effettiva domanda di trasporto conseguente alle disposizioni di rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 dettate dal DPCM 17 maggio 2020, conformando il servizio nel pieno rispetto e nella scrupolosa osservanza di quanto previsto dalle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto pubblico", allegato n. 15 al medesimo DPCM 17 maggio 2020 nonché dalla circolare del Ministero della Salute prot. 14916 del 29 aprile 2020 recante "Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza da SARS-COV-2."; (trasporto)
b) di modulare il servizio in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto pubblico" stabiliscono che, al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi di trasporto pubblico e ottimizzare gli spazi, fermo restando l'obbligo di indossare una mascherina di protezione, è opportuno procedere anche alla utilizzazione in verticale delle sedute. Tale modalità, ove realizzabile, consentirà, escludendo un posizionamento c.d. faccia a faccia, di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento dei mezzi. In tal caso si specifica che, il numero dei passeggeri sui mezzi pubblici, omologati per più di dieci persone, non potrà superare il 50% del numero di omologazione; (trasporto) (misure di cautela)
c) di far pervenire settimanalmente, a partire dalla data del 21 maggio 2020, una relazione alla Direzione Infrastrutture e Trasporti, pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., nella quale si dia conto delle misure adottate e delle verifiche poste in essere, anche con evidenziazione dei dati giustificativi delle scelte effettuate; - le misure di cui al punto 1) si applicano dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020, salva cessazione anticipata per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19/2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;
- di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti dell'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Zaia