Pubblicata nel Bur n. 77 del 23/05/2020
- Ulteriori disposizioni per la cd. Fase 2, integrative di quelle dettate con l’ordinanza n. 48 del 17 maggio 2019.
Parole d’interesse: misure di cautela; formazione; baby-sitting; attività commerciali; attività lavorative; cultura
Il Presidente
Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;
Visti il D.L. 25.3.2020, n. 19 e il D .L. 16.5.2020, n. 33;
Rilevato, sulla base dei dati forniti in data 23 maggio 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 205 ricoverati positivi e 289 negativizzati per un totale di 494 ricoverati, che erano 570 il 17 maggio 2020, oltre a solo 14 ricoveri in terapia intensiva (20 il 17.5.2020) su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza anche difronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, il quale, per contro, si presenta in netta riduzione pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4.5.2020, come risulta anche dal numero di soggetti attualmente positivi pari a 2841 (8601 unità il 30.4.2020) e 2852 in isolamento domiciliare;
Rilevato che dal rapporto del Ministero della Salute aggiornato al 21 maggio 2020, agli atti degli uffici, risulta che la Regione è classificata a rischio basso e senza allerte;
Rilevato che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, autorizza lo spostamento delle persone senza limitazioni e motivazioni all'interno del territorio regionale e consente, al comma 14 dell'art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali "nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali" ed infine permette, al comma 16, alla Regione, "In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, ..., informando contestualmente il Ministro della salute" di "introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2";
Visto il DPCM 17.5.2020, che ha consentito lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;
Vista la propria ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020, con la quale sono state consentite dal 18 maggio 2020, le attività ivi specificate nel rispetto delle linee guida per la ripresa approvate dalle regioni e contenute nell'allegato n. 1 dell'ordinanza nonché nel rispetto delle linee guida adottate dalla Direzione Prevenzione Sicurezza alimentare e veterinaria della Regione del Veneto e contenute nell'allegato 2 dell'ordinanza;
Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, su proposta degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, con le quali sono state in parte aggiornate e quindi sostituite le linee guida approvate il 16 maggio 2020 e richiamate come allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 e in parte integrate con riguardo ad ulteriori attività economiche e sociali di cui si intende far riprendere l'esercizio;
Viste le linee guida per la riapertura di attività economiche elaborate dalla Direzione Prevenzione Sicurezza alimentare e veterinaria dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto riguardanti le guide turistiche, le professioni montane e le cerimonie nuziali;
Vista la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell'INAIL, che valorizza le linee guida anche regionali in forza e in quanto conformi all'art. 1, comma 14, d.l. 33/20;
Riconfermata la validità, per quanto non modificato specificamente dalla presente ordinanza, di tutte le disposizioni dell'ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020;
Ritenuto, con riguardo alle attività non ancora avviate alla data del 23 maggio 2020 e oggetto delle linee guida sopra richiamate, che, considerate le analisi svolte, come da comunicazione in data 23 maggio 2020, dal direttore della Direzione Prevenzione Sicurezza alimentare e veterinaria dell'Area Sanità e Sociale, per le quali, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero della Salute, come già sopra sottolineato, la situazione epidemiologica della Regione del Veneto valutata in conformità ai criteri di cui al decreto ministeriale del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, va qualificata come a basso rischio e le attività oggetto della disciplina di cui al richiamato documento, alla luce di tali dati, si presentano come compatibili con la situazione epidemiologica e tali da non incidere, alla luce delle evidenze scientifiche, sulla diffusione del contagio a condizione che le attività stesse siano svolte nel rispetto delle prescrizioni di cui alle linee di indirizzo suddette;
Ritenuto che siano state pertanto accertate le condizioni di compatibilità delle attività di cui alle predette linee di indirizzo con la situazione epidemiologica regionale, in conformità alle previsioni del DPCM 17 maggio 2020;
Acquisito il parere favorevole del Comitato scientifico "COVID-2019 in Regione Veneto" costituito con DGR 2 marzo 2020, n. 269;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
ordina
A) ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI
a) Dal 25 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle corrispondenti schede dell'allegato 1:
noleggio pubblico e privato di auto e altre attrezzature di trasporto (biciclette, moto, monopattini, elettrici o meno); (attività commerciali)
informatori scientifici del farmaco; (attività commerciali)
aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al pubblico compresi gli esercizi commerciali e strutture ricettive; per gli spazi di proprietà pubblica, possono essere fissate dalle amministrazioni comunali date di avvio dell'utilizzo successive al 25 maggio 2020 in relazione alle necessità di attuazione delle linee guida; (attività commerciali)
circoli culturali e ricreativi (luoghi di ritrovo di associazioni culturali, centri sociali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terz. a età - per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività motorie e sportive, formative, conferenze, dibattiti e spettacoli si rimanda alle schede tematiche pertinenti e alla relativa disciplina); (cultura)
formazione professionale (attività formative non esercitabili a distanza quali laboratori, attrezzature, strumenti, esami finali e attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi percorsi professionali); (formazione)
parchi tematici e di divertimento (giostre, spettacoli viaggianti, acquatici, avventura, zoologici e altri contesti di intrattenimento con ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi); (attività commerciali)
b) dal 25 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto dell'allegato 2:
guide turistiche; (attività lavorative)
professioni della montagna; (attività lavorative)
c) dal 25 maggio 2020, le attività già ammesse in base all'ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020 e disciplinate dall'allegato 1 dell'ordinanza predetta, sono soggette alle linee guida approvate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, di cui all'allegato 1 della presente ordinanza, che sostituisce integralmente le previsioni dell'ordinanza n. 48, salvo quanto disposto nel punto successivo; (misure di cautela) (attività commerciali)
d) dal 1° giugno 2020 è ammessa la ripresa della seguente attività nel rispetto delle corrispondenti schede dell'allegato 1:
servizi per l'infanzia e adolescenza 0-17 anni (attività organizzate da soggetti pubblici e privati per la socialità e il gioco a carattere diurno per bambini e adolescenti); (baby-sitting)
e) con successiva ordinanza saranno disciplinate le date di decorrenza e le linee guida da rispettare ai fini della ripresa delle attività di cinema e spettacoli con pubblico dal vivo, attività dei centri termali e centri benessere, discoteche, sagre e fiere; (cultura) (attività commerciali)
f) i corsi per il rilascio di master si attengono alle disposizioni di cui alla scheda relativa alla formazione professionale di cui all'allegato 1. (formazione)
B) EFFICACIA TEMPORALE
Fatte salve le specifiche previsioni di cui alla lettera A), la presente ordinanza ha effetto dal 23 maggio 2020 fino al 14 giugno 2020;
Per quanto non modificato dalla presente ordinanza, rimane confermato il contenuto dell'ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020.
C) DISPOSIZIONI FINALI
La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L'accertamento compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: "Violazione ordinanze regionali Covid 19";
La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile;
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 5. Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia