Pubblicata nel Bur n. 80 del 29/05/2020
- Individuazione delle risorse straordinarie da assegnare per l'anno 2020 ai servizi per la prima infanzia accreditati ai sensi della L.R. 22 del 2002 ma non riconosciuti ai sensi della L.R. n. 32 del 23 aprile 1990, ai servizi per la prima infanzia solo autorizzati all'esercizio ai sensi della L.R. 22 del 2002, nonché ai nidi in famiglia di cui alla DGR n. 153 del 16 febbraio 2018, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Parole d’interesse: famiglie; servizi sociali; assistenza; contributi
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Le misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19 hanno colpito in maniera particolare i servizi per la prima infanzia (0-3 anni) in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette da parte delle famiglie determinato dalla sospensione dei servizi in presenza.
I servizi per la prima infanzia maggiormente colpiti dalla suddetta riduzione delle entrate sono gli asili nido, i servizi innovativi e i nidi presso i luoghi di lavoro accreditati ai sensi della L.R. 22 del 2002 ma non riconosciuti ai sensi della L.R. n. 32 del 23 aprile 1990, gli asili nido, i servizi innovativi e i nidi presso i luoghi di lavoro solo autorizzati all'esercizio ai sensi della L.R. 22 del 2002, nonché i nidi in famiglia di cui alla DGR n. 153 del 16 febbraio 2018, in quanto non beneficiano dei contributi regionali per la gestione di cui alla DGR n. 158 del 14 febbraio 2020 integrati con la DGR n. 594 del 12 maggio 2020 e, nel caso dei nidi in famiglia, nemmeno delle risorse derivanti dal "Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini dalla nascita sino ai sei anni", di cui alla DGR n. 2010 del 30 dicembre 2019.
Alla data del 18 maggio 2020 incluso:
- gli asili nido, i servizi innovativi e i nidi presso i luoghi di lavoro accreditati ai sensi della L.R. 22 del 2002 ma non riconosciuti ai sensi della L.R. 32 del 23 aprile 1990 risultano essere 34, con una capacità ricettiva complessiva di 864 posti;
- gli asili nido, i servizi innovativi e i nidi presso i luoghi di lavoro solo autorizzati all'esercizio ai sensi della L.R. 22 del 2002 risultano essere 75, con una capacità ricettiva complessiva di 1.606 posti;
- i nidi in famiglia di cui alla DGR n. 153 del 16 febbraio 2018 iscritti all'elenco regionale risultano essere 231 (di cui al decreto numero 34 del 19 dicembre 2019 del Direttore della Unità organizzativa Famiglia, Minori e Giovani), con una capacità ricettiva complessiva di 1.386 posti.
A titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette da parte delle famiglie determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19 si propone di riconoscere a favore dei servizi per la prima infanzia nonché ai nidi famiglia in oggetto un contributo straordinario per l'anno 2020 commisurato al contributo medio per posto assegnato ai servizi per la prima infanzia accreditati e riconosciuti ai sensi della L.R. 32 del 23 aprile 1990, di cui alle succitate DDGGRR n. 158 del 14 febbraio 2020 e n. 594 del 12 maggio 2020, pari ad € 740,00 per un ammontare complessivo pari a € 2.853.440,00.
I beneficiari del contributo sono individuati come segue:
- servizi per la prima infanzia accreditati ai sensi della L.R. 22 del 2002 ma non riconosciuti ai sensi della L.R. 32 del 23 aprile 1990 e ai servizi per la prima infanzia solo autorizzati all'esercizio ai sensi della L.R. 22 del 2002, entrambi comunicati alla data del 18 maggio 2020 incluso, salve le comunicazioni pervenute dai Comuni e dalle Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie alla medesima data al protocollo della Regione;
- nidi in famiglia di cui al decreto numero 34 del 19 dicembre 2019 del Direttore della Unità organizzativa Famiglia, Minori e Giovani, salve le comunicazioni trasmesse dai Comuni alla data del 18 maggio 2020 incluso pervenute al protocollo della Regione.
Come già disposto nella Deliberazione regionale n. 158/2020 e n. 594/2020, in conformità con gli intendimenti della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, si propone di incaricare Azienda Zero per la fase dell'erogazione delle somme assegnate per l'anno 2020 ai beneficiari di cui al presente provvedimento sulla base della trasmissione, da parte della competente Direzione Servizi Sociali, dell'elenco dei soggetti assegnatari del contributo, del contributo da corrispondere e dei relativi dati anagrafici e fiscali. Ad Azienda Zero saranno di competenza altresì gli adempimenti connessi al pagamento ossia verifica Equitalia e adempimenti fiscali relativi alle ritenute applicate.
Ciò premesso, con il presente provvedimento si determina in euro 2.853.440,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104108, del bilancio di previsione 2020-2022, denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali - sostegno alla natalita' - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)". La Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa citato, ha attestato la effettiva disponibilità delle risorse nel bilancio 2020-2022 e che tale spesa trova copertura nell'accertamento in entrata, disposto con DDR n. 27 del 02/04/2020 ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata 1623 "Assegnazione del Fondo nazionale per le Politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8.11.2000, n. 328 -art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)". Inoltre, le obbligazioni conseguenti, di natura non commerciale, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011.
CONSIDERATA l'esigenza di garantire l'erogazione delle risorse in oggetto con la massima urgenza a causa degli effetti socio-economici dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID 19, si ritiene opportuno procedere con le modalità consolidate.
Il Direttore della Direzione citata è incaricato dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTE la L.R. n. 32 del 23 aprile 1990; n. 39 del 29 novembre 2001; n. 22 del 16 agosto 2002; n. 19 del 2016 e n. 46 del 25 novembre 2019;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012; VISTO il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
VISTE la DGR n. 153 del 16 febbraio 2018; n. 2010 del 30 dicembre 2019; n. 158 del 14 febbraio 2020 e n. 594 del 12 maggio 2020;
delibera
- di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
- di individuare negli stanziamenti esplicitati al successivo punto 3. le risorse straordinarie da assegnare per l'anno 2020: (misure organizzative) (famiglie) (servizi sociali) (assistenza) (contributi)
- ai servizi per la prima infanzia accreditati ai sensi della L.R. 22 del 2002 ma non riconosciuti ai sensi della L.R. 32 del 23 aprile 1990 e ai servizi per la prima infanzia solo autorizzati all'esercizio ai sensi della L.R. 22 del 2002, entrambi comunicati alla data del 18 maggio 2020 incluso, salve le comunicazioni pervenute dai Comuni e dalle Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie alla medesima data al protocollo della Regione;
- ai nidi in famiglia di cui al decreto numero 34 del 19 dicembre 2019 del Direttore della Unità organizzativa Famiglia, Minori e Giovani, salve le comunicazioni trasmesse dai Comuni alla data del 18 maggio 2020 incluso pervenute al protocollo della Regione, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- di determinare in euro 2.853.440,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore di Azienda Zero, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104108, del bilancio di previsione 2020-2022, denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali - sostegno alla natalità - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)".
- di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa citato, ha attestato la effettiva disponibilità delle risorse nel bilancio 2020-2022 e che tale spesa trova copertura nell'accertamento in entrata, disposto con DDR n. 27 del 02/04/2020 ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata 1623 "Assegnazione del Fondo nazionale per le Politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8.11.2000, n. 328 -art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)".
- di incaricare Azienda Zero per la fase dell'erogazione delle somme assegnate per l'anno 2020 ai servizi per la prima infanzia accreditati ma non riconosciuti, ai servizi per la prima infanzia solo autorizzati all'esercizio, nonché ai nidi in famiglia, beneficiari dell'intervento, sulla base della trasmissione, da parte della competente Direzione Servizi Sociali, dell'elenco dei soggetti assegnatari del contributo, del contributo da corrispondere e dei relativi dati anagrafici e fiscali. Ad Azienda Zero saranno di competenza altresì gli adempimenti connessi al pagamento ossia verifica Equitalia e adempimenti fiscali relativi alle ritenute applicate; (misure organizzative) (famiglie) (servizi sociali) (assistenza) (contributi)
- di incaricare il Direttore della struttura competente dell'esecuzione del presente atto;
- di dare atto che la spesa prevista con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
- di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2-27., del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.