Veneto - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Veneto 22 maggio 2020, n. 646 - Linee di indirizzo alle aziende del SSR per la remunerazione del personale del Comparto Sanità impegnato nell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Titolo completo "Linee di indirizzo alle aziende del SSR per la remunerazione del personale del Comparto Sanità impegnato nell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Approvazione del verbale di intesa del 28 aprile 2020 e del verbale di confronto del 20 maggio 2020 con le organizzazioni sindacali"

Pubblicata nel Bur n. 80 del 29/05/2020

  • Riconoscimento al personale del Comparto Sanità impegnato a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 di benefici economici volti a ristorare il disagio lavorativo ed a premiare la maggiore attività effettuata.

Parole d’interesse: sanità; lavoratori dipendenti; associazioni di categoria; intesa; integrazione salariale

 

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'emergenza epidemiologica in atto da Covid-19 ha determinato nella Regione del Veneto una generalizzata riorganizzazione delle attività in ambito sanitario e socio-sanitario, sia ospedaliere che territoriali, che si è tradotta, da un lato nell'incremento dei posti letto delle unità operative di terapia intensiva, sub intensiva e malattie infettive, e dall'altro nella riconversione di interi ospedali o di reparti che sono stati dedicati ad accogliere in via esclusiva pazienti affetti da contagio.

Tale riorganizzazione ha comportato, di conseguenza, anche una revisione delle modalità di lavoro con un incremento molto rilevante sia dell'attività lavorativa del personale, sia del numero delle unità di lavoratori quotidianamente impegnati a fornire le prestazioni necessarie a fronteggiare tale emergenza. Le aziende sanitarie hanno conseguentemente provveduto all'assunzione di nuovo personale, sia dipendente che non dipendente, a rivedere l'organizzazione delle attività e ad effettuare i necessari trasferimenti di personale verso gli ambiti che più lo richiedevano.

Ciò ha prodotto un notevole impatto sulle condizioni di lavoro di tutti i professionisti, in particolare di quelli impegnati nei reparti e servizi di assistenza ai pazienti Covid-19 e in attività collegate alla relativa emergenza, che hanno dimostrato uno straordinario impegno, grande professionalità, responsabilità, disponibilità e dedizione al lavoro.

L'Amministrazione regionale ritiene pertanto doveroso, oltre che ringraziare il personale della dirigenza (medica e non medica) e del Comparto, attribuire allo stesso personale un riconoscimento economico che ristori, almeno in parte, il disagio a cui è stato sottoposto e la quantità e qualità delle prestazioni rese.

A tal fine è stato attivato dall'Assessore alle Politiche Sanitarie, Socio sanitarie e Sociali e dai competenti uffici dell'Area Sanità e Sociale un confronto con le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali del Comparto e delle aree dirigenziali volto ad individuare strumenti, istituti e risorse per pervenire a tale riconoscimento nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

Con verbale d'intesa sottoscritto il 28 aprile 2020 tra l'amministrazione regionale e le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali del Comparto (ALLEGATO A) sono state concordate alcune linee di intervento volte ad assicurare la corresponsione della remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale, l'estensione di alcune indennità contrattuali (attuando, a tale riguardo, la previsione contenuta nell'articolo 86, comma 6 del CCNL del 21 maggio 2018), nonché la realizzazione di specifici progetti legati all'emergenza, alla realizzazione dei quali è legata la corresponsione di compensi incentivanti.

In data 11 maggio 2020 anche le organizzazioni sindacali della dirigenza dell'Area Sanità e dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo avevano concordato con i competenti uffici dell'Area Sanità e Sociale un testo, in gran parte analogo, ancorché con alcune differenze, a quello oggetto del verbale d'intesa con le organizzazioni sindacali del Comparto.

Al fine di rendere possibili gli interventi prefigurati nei predetti verbali di intesa è necessario ricorrere al finanziamento di cui all'articolo 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato e modificato dall'articolo 2, comma 6, del D.L 19 maggio 2020, n. 34.

In particolare il predetto articolo di legge, nella sua originaria formulazione, autorizzava la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente a cui accedono tutte le regioni e province autonome, finalizzata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle aziende ed enti del SSN impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19, mediante incremento del fondo contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza dell'Area Sanità e del fondo condizioni di lavoro ed incarichi del personale del Comparto. La quota attribuita alla Regione Veneto era pari, ai sensi dell'Allegato A al citato D.L. 18/2020, a euro 20.310.880, al lordo degli oneri riflessi.

Con l'art. 2, comma 6, del D.L. 34/2020, la predetta formulazione dell'articolo 1, comma 1 del D.L. 18/2020 è stata modificata prevedendo che le risorse stanziate siano destinate "prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale" (e quindi non solo alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario) e prevedendo altresì che le somme, ulteriori rispetto a quelle che incrementano i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza dell'Area Sanità e del fondo condizioni di lavoro ed incarichi del personale del Comparto, possano essere "per la restante parte" utilizzate per incrementare "i relativi fondi incentivanti".

E' stato inoltre precisato che l'incremento dei fondi è in deroga, oltre che all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, anche ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

Infine è stato modificato il comma 2 dell'articolo 1, prevedendo che gli importi di spettanza delle singole regioni e province autonome possano essere incrementati "fino al doppio degli stessi" "con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018". Per la Regione del Veneto le maggiori risorse ammontano a euro 40.621.760 che portano le somme complessivamente disponibili a euro 60.932.640.

Al riguardo si ritiene di utilizzare integralmente i predetti importi a beneficio dell'area del Comparto e delle aree dirigenziali.

Tuttavia le fonti legislative citate non precisano quale sia il criterio di distribuzione tra le aree anzidette. Ne consegue che siffatta ripartizione non può che essere effettuata dalle singole regioni e province autonome.

Sulla questione si sono tenuti due incontri l'11 e il 12 maggio 2020 con tutte le organizzazioni sindacali, nel corso delle quali i competenti uffici dell'Area Sanità e Sociale hanno proposto di suddividere le risorse in questione tra le aree contrattuali in misura proporzionale al personale complessivamente in servizio a livello regionale, nelle stesse aree, alla data del 31 Marzo 2020. Questa scelta è stata condivisa dalle organizzazioni sindacali del Comparto, ma non dalla maggior parte delle organizzazioni sindacali della dirigenza dell'Area Sanità, le quali hanno ritenuto tale criterio penalizzante per la dirigenza medica e sanitaria e comunque non rispondente a criteri oggettivi. Dalle stesse organizzazioni sindacali veniva proposto, invece, come criterio di riparto, quello della spesa storica relativa alle prestazioni di lavoro straordinario, riferite alla dirigenza medica e sanitaria da un lato e agli operatori del ruolo sanitario del comparto dall'altro, quale risultante dal Conto annuale. In alternativa veniva indicato anche il criterio della corrispondenza percentuale del riparto rispetto all'entità dei fondi condizioni di lavoro delle due aree contrattuali.

Le organizzazioni sindacali della dirigenza dell'Area Sanità (con l'eccezione della UIL e della CGIL) respingevano anche due ipotesi di mediazione avanzate dagli uffici regionali, la seconda delle quali prevedeva da un lato la suddivisione delle risorse stanziate dall'articolo 1 del D.L. 18/2020, nella sua versione originaria (che erano, come detto, per la Regione Veneto pari a euro 20.310.880) secondo il criterio del valore dell'ora di straordinario tra le due aree contrattuali, e dall'altro l'erogazione di otto milioni di euro da parte della Regione destinati a remunerare le prestazioni aggiuntive rese dal personale dirigente (medico, veterinario e sanitario) ai sensi dell'articolo 115, comma 2 del CCNL dell'Area Sanità del 19 dicembre 2020. Il rifiuto veniva motivato dal fatto che la proposta di mediazione non modificava il criterio di riparto relativo alle ulteriori risorse che, pur previste solo dall'articolo 2, comma 6 del D.L. 34/2020, venivano comunque considerate probabili alla luce delle anticipazioni di stampa e degli emendamenti all'originario testo dell'articolo 1 del D.L.18/2020 che erano stati proposti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Premesso quanto sopra, si ritiene di confermare il criterio di riparto proposto dagli uffici regionali in considerazione della circostanza che sia i professionisti del Comparto che quelli della dirigenza sono stati tutti parimenti coinvolti nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica e che le risorse messe a disposizione sono finalizzate a ristorare lo stato di disagio conseguente alle condizioni di lavoro e alle misure organizzative adottate e a premiare il grande impegno lavorativo del personale, indipendentemente dall'area o dal profilo di appartenenza.

In base all'anzidetto criterio di distribuzione, l'ammontare degli importi di spettanza dell'Area del Comparto è pari ad euro 50.849.278, al lordo degli oneri riflessi.

In data 18 maggio 2020 la Regione e le organizzazioni sindacali del Comparto hanno condiviso il testo di un verbale di confronto (ALLEGATO B), poi sottoscritto il giorno 20 maggio, nel quale sono state puntualmente definite le linee di indirizzo per l'attuazione di quanto convenuto nel verbale di intesa del 28 aprile 2020.

In particolare, per quanto riguarda i criteri di allocazione tra le aziende del SSR delle risorse si è convenuto di ripartire le medesime per l'80% in proporzione alle unità di dipendenti in servizio nelle aziende stesse al 31 marzo 2020 e per il 20% in proporzione al numero dei ricoveri, riferiti a pazienti affetti dal virus Covid-19, registrati nelle strutture ospedaliere di ciascuna azienda nel periodo 2 marzo 2020 - 4 maggio 2020, previo accantonamento della somma di euro 2.500.000, al netto degli oneri riflessi, che sarà allocata, successivamente al confronto regionale con le organizzazioni sindacali, al fine di garantire la necessaria omogeneità distributiva. Le risorse così ripartite incrementano per un terzo il fondo condizioni di lavoro e incarichi e per due terzi il fondo premialità e fasce.

Il verbale di confronto, peraltro, prevede che in considerazione della destinazione "prioritaria" agli istituti collegati alle condizioni di lavoro prevista dalla norma, le aziende potranno disporre un incremento maggiore del primo fondo rispetto al secondo qualora ciò sia strettamente necessario a garantire la remunerazione degli istituti stessi in relazione alla gestione dell'emergenza Covid-19.

L'incremento del fondo condizioni di lavoro e incarichi dovrà essere utilizzato per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario e per la corresponsione delle indennità di spettanza del personale coinvolto nell'emergenza, mentre le somme destinate al fondo premialità e fasce dovranno finanziare i progetti descritti nel verbale di confronto.

Nello stesso verbale di confronto sono state altresì convenute le linee di indirizzo per l'individuazione, in relazione al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica, dei servizi di terapia sub-intensiva, facendo riferimento al livello di assistenza che gli stessi sono tenuti a garantire ai pazienti in questo particolare momento emergenziale. Sono stati inoltre individuati i servizi che si ritengono assimilati ai servizi di malattie infettive in considerazione della tipologia, della numerosità di pazienti trattati e della maggiore esposizione al rischio di contagio per il personale che vi opera. Al personale inserito nei predetti servizi andranno riconosciute le indennità di terapia sub intensiva e di malattie infettive di cui all'articolo 86, comma 6, lett. b) e c) del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018, che potranno essere cumulate, ai sensi del successivo comma 14 dello stesso articolo contrattuale, se entrambe spettanti.

Come precisato nel verbale l'estensione delle predette indennità ai servizi di cui sopra decorre dal 21 febbraio 2020 e, comunque, dalla data di attivazione degli stessi, a seguito dell'adozione dei singoli provvedimenti attuativi regionali e aziendali e comunque sino al perdurare dei servizi in parola che non può andare oltre il 31 luglio 2020. Gli importi delle predette indennità relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile dovranno essere erogati con la mensilità del mese di giugno, contestualmente alla corresponsione della remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nello stesso periodo se già non precedentemente liquidate.

Nel verbale allegato sono altresì contenuti indirizzi operativi, ai quali si rinvia, per la realizzazione di progetti specifici legati all'emergenza Covid. In particolare sono state fornite indicazioni per la graduazione dei progetti, per la loro durata e per la determinazione dei compensi ai dipendenti coinvolti. Si è altresì fatto riferimento alla procedura di definizione e di verifica dei progetti stessi e ai termini per l'erogazione dei relativi compensi da parte delle aziende ai dipendenti aventi titolo. Le aziende dovranno, pertanto, attivare e concludere la contrattazione integrativa nei tempi necessari ad assicurare il rispetto dei predetti termini.

Si evidenzia altresì che i contenuti del verbale in parola costituiscono linee di indirizzo della Giunta Regionale, alle quali le aziende del SSR dovranno dare puntuale attuazione.

Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR dell'attuazione di quanto disposto con il presente atto compresa la ripartizione delle quote tra ciascuna Azienda Ulss e ospedaliera interessate e le relativa copertura finanziaria a carico delle risorse che saranno stanziate sul perimetro finanziario del bilancio corrente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO l'articolo 2, comma 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

VISTO l'articolo 86 del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lett. o, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire che le risorse di spettanza della Regione Veneto, di cui all'articolo 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27 e modificato e integrato dall'articolo 2, comma 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, destinate al finanziamento aggiuntivo a favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, siano integralmente utilizzate per l'incremento dei fondi contrattuali delle aziende ed enti del Servizio sanitario veneto ivi compresa la quota incrementale prevista dal comma 2, ultimo periodo, dello stesso articolo 1 del D.L. 18/2020; (sanità) (lavoratori dipendenti) (integrazione salariale)
  3. di approvare i seguenti verbali sottoscritti dall'Assessore alle Politiche Sanitarie, Socio Sanitarie e Sociali e dalle organizzazioni sindacali del Comparto Sanità: (sanità) (lavoratori dipendenti) (associazioni di categoria) (intesa)

♦ verbale di intesa del 28 aprile 2020 per l'individuazione e la destinazione di specifiche risorse finalizzate a remunerare le particolare condizioni dei lavoratori impegnati nell'emergenza Covid-19 negli enti ed aziende del Servizio Sanitario Regionale del Veneto (ALLEGATO A);

♦ verbale di confronto del 20 maggio 2020 attuativo del verbale di intesa del 28 aprile 2020 (ALLEGATO B);

  1. di attribuire all'area del Comparto, sulla base del criterio indicato nelle premesse, le risorse a disposizione della Regione del Veneto di cui al precedente punto 2 nella misura di euro 50.849.278, al lordo degli oneri riflessi, corrispondenti ad euro 38.232.540 al netto degli stessi oneri;
  2. di prevedere che le predette risorse siano ripartite tra le aziende ULSS e ospedaliere per l'80% in proporzione alle unità di dipendenti in servizio nelle aziende stesse al 31 marzo 2020 e per il 20% in proporzione al numero dei ricoveri, riferiti a pazienti affetti dal virus Covid-19, registrati nelle strutture ospedaliere di ciascuna azienda nel periodo 2 marzo 2020 - 4 maggio 2020, previo accantonamento della somma di euro 2.500.000, al netto degli oneri riflessi, che sarà allocata, successivamente al confronto regionale con le organizzazioni sindacali, al fine di garantire la necessaria omogeneità distributiva;
  3. di stabilire che a seguito del predetto riparto le somme disponibili da ciascuna azienda ULSS e ospedaliera siano attribuite per un terzo al fondo condizioni di lavoro e incarichi e per due terzi al fondo premialità e fasce per le finalità indicate nelle premesse, fatta salva la possibilità di incrementare maggiormente il primo fondo qualora ciò sia strettamente necessario a garantire la remunerazione degli istituti ai quali l'articolo 1 del D.L. 18/2020 destina prioritariamente le risorse in relazione alla gestione dell'emergenza Covid-19;
  4. di disporre l'estensione dell'indennità di malattie infettive e di terapie subintensive al personale operante nei servizi individuati nel verbale di confronto del 20 maggio 2020, a decorrere dal 21 febbraio 2020 e, comunque dalla data di attivazione degli stessi, a seguito dell'adozione dei singoli provvedimenti attuativi regionali e aziendali e sino al perdurare dei servizi in parola che non può andare oltre il 31 luglio 2020;
  5. di stabilire che le predette indennità di competenza dei mesi febbraio, marzo e aprile 2020 siano erogate con gli emolumenti del mese di giugno 2020, contestualmente alla corresponsione della remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nello stesso periodo se già non precedentemente liquidate;
  6. di precisare che i contenuti del verbale di confronto del 20 maggio 2020 di cui al precedente punto 3 costituiscono linee di indirizzo della Giunta Regionale alle quali le aziende del SSR dovranno dare puntuale applicazione, anche in relazione ai termini indicati per la corresponsione dei benefici economici al personale avente titolo riferiti, oltre che agli istituti di cui ai precedenti punti 7 e 8, anche ai progetti legati all'emergenza Covid-19;
  7. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR dell'attuazione di quanto disposto con il presente atto compresa la ripartizione delle quote tra ciascuna Azienda Ulss e ospedaliera interessate e le relativa copertura finanziaria a carico delle risorse che saranno stanziate sul perimetro finanziario del bilancio corrente;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale delle Regione.

***ALLEGATI omessi***

 

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