Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 19.5.2011, n. 11085
La sezione tributaria riafferma (vedi già sent. Cass. civ., sez. trib. 17.2.2010, n. 3731 nel numero 2/ 2010 di questa Rivista; Cass. civ., sez. trib. 27.10.2010, nn. 26166, 26167 e 26168 nel numero 1/2011 e Cass. civ., sez. trib 9.3.2011, n. 5654 nel numero 2/2011) che in tema di contenzioso tributario, “nel comune di Roma il potere di rappresentanza processuale attribuito ai dirigenti comunali dall'art. 34, comma 4, dello statuto comunale, …e dall'art. 3 del regolamento… (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie), deve intendersi limitato ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, essendo così circoscritta dalla suddetta norma regolamentare la più ampia previsione contenuta nel citato art. 34, comma 4, dello statuto”.