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CONS. STATO, sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9178
È confermato l'orientamento (ex multis Cons. Stato, V, 22 marzo 2016, n. 1189) in base al quale solo a fronte di una puntuale rappresentazione della situazione di grave pericolo attuale che minacci l'incolumità dei cittadini potrebbe giustificarsi l'eccezionale deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi ed alla disciplina vigente, attuata mediante l'utilizzazione di provvedimenti extra ordinem; in particolare, sulla necessità che il presupposto delle ordinanze contingibili e urgenti - mezzo per far fronte a situazioni di carattere eccezionale e impreviste costituenti minaccia per la pubblica incolumità e per le quali sia impossibile utilizzare gli ordinari mezzi approntati dall'ordinamento - sia suffragato da istruttoria e motivazione adeguate la giurisprudenza è costante (cfr. Cons. Stato, III, 29 maggio 2015, n. 2697; V, 23 settembre 2015, n. 4466, 2 marzo 2015, n. 988, 25 maggio 2012, n. 3077, 20 febbraio 2012, n. 904; VI, 5 settembre 2005, n. 4525).
L'ordinanza sindacale impugnata ometteva di chiarire per quale motivo la situazione di fatto su cui andava ad incidere - non generatasi all'improvviso ma venutasi a delineare nel corso degli anni - non potesse essere (sempre che ne sussistessero i presupposti) affrontata con i mezzi ordinari.
CONS. STATO, sez. III, 18 ottobre 2022, n. 8843
L'art. 50 del Testo unico degli enti locali, approvato con il d. lgs. n. 267 del 2000, attribuisce al Sindaco, nella qualità di rappresentante della comunità locale, il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Per la straordinarietà del potere riconosciuto, l'ordinanza extra ordinem si deve basare su un adeguato supporto motivazionale corredato da un'adeguata istruttoria, sulla base dei dati tecnici in possesso dell'amministrazione, da condursi secondo un accertamento fondato su prove concrete e non su mere presunzioni (cfr Cons. di St., sez.VI. 13 giugno 2012, n. 3490).
Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.
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