Le Rubriche dell'Osservatorio

Rubriche

Titolo completo: Alcune considerazioni sulla produzione legislativa in materia di obbligo vaccinale, green pass e deroghe al divieto di mobilità e quarantena precauzionale disposte per garantire l’esercizio del diritto di voto dei grandi elettori in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica

Introduzione

A livello europeo i regolamenti UE n. 953 e 954 del 14 giugno 2021, al fine di agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di CoViD-19, hanno tracciato il quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione dei certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla CoViD-19[1].

E’ indubbio che i due regolamenti UE abbiano potuto incidere potenzialmente anche sul dibattito interno agli Stati, lasciando in ogni caso un ampio margine decisionale agli Stati membri di imporre misure maggiormente restrittive nel caso in cui la rispettiva situazione epidemiologica lo richiedesse.

Premessa

La resilienza cibernetica pare porsi come un concetto catalizzatore ossia, in senso non necessariamente deteriore, una catchword in rapporto di generalità rispetto al concetto di sicurezza cibernetica.

Prendendo le mosse dalle fonti nazionali ed europee esistenti sul tema, indicate nel paragrafo successivo, si potrebbe affermare che mentre l’espressione ‘sicurezza cibernetica’ attiene ad alcuni aspetti tecnici specifici, quali la prevenzione e la risposta a minacce informatiche che possono danneggiare dati e infrastrutture informatiche, la resilienza cibernetica pare fare riferimento ad una dimensione normativa e organizzativa di maggiore ampiezza attinente alla gestione e protezione di reti e infrastrutture, alla identificazione e rilevazione delle minacce, alla risposta e ripristino della funzionalità dei servizi e alla governance cibernetica a garanzia della efficacia e efficienza delle reti e infrastrutture.

L’8 febbraio 2022 la Camera ha definitivamente approvato, in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il disegno di legge di riforma costituzionale volto a integrare il valore dell’ambiente nell’elenco dei principi fondamentali (art. 9) e nella prima parte (art. 41) della Costituzione. Il testo era già stato approvato dal Senato ad ampia maggioranza ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022, come legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente.

Con la sentenza n. 67 dell’11 marzo 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, c. 6-bis, del d.l. 13.3.1988, n. 69 (convertito nella l. 13.5.1988, n. 153, istitutiva dell’assegno al nucleo familiare), secondo cui, a differenza di quanto stabilito per i cittadini italiani, il coniuge e i figli del cittadino straniero non residenti in Italia non integrano il nucleo familiare quale definito all’art. 2, c. 6, dello stesso decreto (a meno che lo Stato di cittadinanza dello straniero riservi un trattamento di reciprocità ai cittadini italiani ovvero sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia). Al contrario del giudice remittente (la Sezione lavoro della Corte di Cassazione), la Consulta ha ritenuto dotate di effetto diretto le disposizioni di diritto UE evocate come parametri interposti e, non sussistendo un’ipotesi di doppia pregiudizialità relativa alla Carta dei diritti fondamentali, ha affermato che il giudice remittente – che aveva prioritariamente adito la Corte di giustizia - avrebbe dovuto disapplicare senza porre la questione di costituzionalità.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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