Le Rubriche dell'Osservatorio

Rubriche

T.A.R. PUGLIA, Lecce, 8 gennaio 2020, n. 13

I principi di parità formale tra i generi e della pari opportunità negli organi collegiali hanno immediata applicabilità e operatività nell’ordinamento, essendo previsti in diverse fonti nazionali e comunitarie, quali l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'art. 51, comma 1, cost., nonché l'art. 6, comma 3, del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198), all'art. 1, comma 4, precisa che “l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività”, e l'art. 6 T.U.E.L. (D. Lgs n.267/2000) prevede che “Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti”.

T.A.R. UMBRIA, Perugia, 3 gennaio 2020, n. 10

Come è noto, la Costituzione della Repubblica italiana sancisce all’art. 3 il principio di eguaglianza formale e sostanziale con riferimento al sesso, mentre, all’art. 51, comma 1, stabilisce che “tutti i cittadini dell’uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, precisando che “a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.

T.A.R. CAMPANIA, Salerno, 28 gennaio 2020, n. 146
Il ricorso aveva ad oggetto alcune disposizioni del regolamento, approvato con delibera n. 35 del 16.9.2019, degli istituti di partecipazione che avevano inibito ai residenti da meno di cinque anni del Comune di Salerno, ancorché iscritti nelle liste elettorali dello stesso Comune, la possibilità di proporre istanze e petizioni (art. 3) ovvero di promuovere il referendum consultivo (artt. 9 e 13).

CONS. STATO, sez. II, 21 febbraio 2020, n. 1313

Non può essere attribuito rilievo alle argomentazioni di parte appellante circa la tardività della produzione di tale delega da parte del Comune di Firenze o il difetto di deposito dello statuto comunale, poiché di tali atti, che concorrono a delineare il quadro dell’assetto normativo dell’organizzazione dei poteri comunali, il Collegio deve comunque tenere conto per effetto del principio iura novit curia.

CASS. CIV., sez. trib., 6 febbraio 2020, n. 2837; CASS. CIV., sez. trib., 6 febbraio 2020, n. 2838; CASS. CIV., sez. trib., 6 febbraio 2020, n. 2839; CASS. CIV., sez. trib., 6 febbraio 2020, n. 2840

Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio ("ex" art. 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005 V, anche Cass. 8083/2018).
L'autorizzazione alla lite da parte della giunta è più necessaria salvo che lo statuto disponga in deroga alla previsione generale diversamente.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633