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CONS. GIUSTIZIA AMM. SICILIA, 15 ottobre 2020, n. 912
La s.p.a. Girgenti Acque, nella qualità di gestore del servizio idrico integrato presso l'Ambito Territoriale della provincia di Agrigento, con ricorso al T.A.R. per la Sicilia impugnava l'ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco del Comune di Grotte ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267 del 2000, con la quale le era stato fatto divieto assoluto di procedere alla disattivazione dei collegamenti fognari delle utenze in stato di morosità.
In sede di appello l’ordinanza viene censurata per il fatto di non recare un termine finale di efficacia, ma di atteggiarsi quale disposizione destinata a vigere a tempo indeterminato, si pone in contraddizione con il criterio di temporaneità, che costituisce parte integrante del requisito legale della contingibilità.
Decreto T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, 11 luglio 2020, n. 378
Il TAR respinge, in ragione della mancanza del requisito del danno grave e irreparabile, l’istanza di sospensione monocratica dell’ordinanza del Sindaco di Praia a Mare che ha disposto, dal 3 giugno fino al 30 settembre 2020 l'obbligo, per i proprietari /usufruttuari/titolari di diritti reali di abitazione/d'uso o di diritti personali di godimento delle “seconde case”, di comunicazione del periodo di permanenza 10 giorni prima dell'arrivo, allegando relativa autodichiarazione di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultati positivi al COVID 19 o in mancanza abbiano eseguito due tamponi rino-faringei negativi consecutivi, consentendo ai soli membri del nucleo familiare del titolare dei diritti reali sull'immobile la possibilità di utilizzare lo stesso, senza alcuna eccezione;
T.A.R. PUGLIA, Lecce, 28 settembre 2020, n. 1021
L'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011 stabilisce che "Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo".
Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.
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