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Rubriche

T.A.R. LAZIO, Roma, 3 dicembre 2019, n. 13831

Le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo costituiscono strumenti apprestati dall'ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego dei rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dalla particolare qualificazione sia della minaccia sia del pericolo.

CONS. STATO, Stato sez. V, 23 dicembre 2019, n. 8720

L'ordinanza contingibile e urgente, con cui il Sindaco impone al proprietario di un'area di risolvere una situazione di degrado che attenti alla salute pubblica, non ha carattere sanzionatorio, di tal che non è dipendente dall'individuazione della responsabilità del proprietario in relazione alla situazione inquinante, ma solo ripristinatorio, per essere diretta esclusivamente alla rimozione dello stato di pericolo e prevenire danni alla salute pubblica.

CONS. STATO, Stato sez. V, 30 dicembre 2019, n. 8912

Relativamente alla contestazione relativa alla mancanza di provvisorietà degli interventi disposti con l'ordinanza impugnata, il Consiglio di Stato richiama il suo precedente n. 6186 del 2003, secondo cui "le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco non debbono necessariamente avere sempre il carattere della provvisorietà. Loro connotato essenziale è l'idoneità della misura in relazione al rischio che si intende fronteggiare, in quanto la requisizione è preordinata a ovviare situazioni per le quali non sia altrimenti possibile provvedere con le misure ordinarie, per cui la durata del provvedimento è collegata al permanere, appunto, dello stato di necessità".

CONS. STATO, sez. II, 22 gennaio 2020, n. 536

In materia di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54, d.lgs. n. 267/2000, con riguardo all'individuazione del destinatario dell'ordine di eseguire i lavori indispensabili per eliminare il pericolo, presupposto indispensabile è la disponibilità del bene in capo a tale soggetto, che costituisce condizione logica e materiale indispensabile per l'esecuzione dell'ordine impartito (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 3 ottobre 2018, n. 817; id., sez. II, 5 giugno 2017, n. 375; T.A.R. Liguria, sez. I, 19 aprile 2013, n. 702; T.A.R. Lazio, sez. II ter, 17 ottobre 2016, n. 10344).
Pertanto, in presenza di una conclamata condizione di pericolo per l'incolumità pubblica, per la legittimità dell'ordine è sufficiente che il comune provveda ad individuarne i destinatari in base alla situazione di fatto che si presenta nell'immediato, indipendentemente da ogni laboriosa e puntuale ripartizione, di fronte a più soggetti eventualmente obbligati, dei rispettivi oneri di concorso all'eliminazione dell'accertata situazione di pericolo.

CONS. STATO, sez. V, 8 gennaio 2020, n. 139

Il Consiglio di Stato decide sull’appello proposto contro la sentenza del TAR Lazio n. 7621 del 2019, che ha accolto solo in parte il ricorso di primo grado, annullando parzialmente il Regolamento sul commercio di Roma Capitale con riferimento all'art. 8, nella parte in cui prevedeva tre anni di anzianità all'albo artigiani o alla Camera di Commercio per esercitare le attività tutelate, ed in parte all'art. 12, comma 4, nella parte in cui limitava la cessione e l’affitto di attività non tutelata, confermandone, invece, la legittimità con riferimento a quella vietata.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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