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Rubriche

CASS. CIV., sez. trib., 6 febbraio 2020, n. 2837; CASS. CIV., sez. trib., 6 febbraio 2020, n. 2838; CASS. CIV., sez. trib., 6 febbraio 2020, n. 2839; CASS. CIV., sez. trib., 6 febbraio 2020, n. 2840

Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio ("ex" art. 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza. U, Sentenza n. 12868 del 16/06/2005 V, anche Cass. 8083/2018).
L'autorizzazione alla lite da parte della giunta è più necessaria salvo che lo statuto disponga in deroga alla previsione generale diversamente.

CASS. CIV., sez. trib., 15 gennaio 2020, n. 569; CASS. CIV., sez. trib., 15 gennaio 2020, n. 570; CASS. CIV., sez. trib., 15 gennaio 2020, n. 571

La rappresentanza processuale del comune, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, dovendo in tal caso la parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione producendo idonea documentazione. (Cass. n. 4583 del 15/02/2019; Cass. n. 13968 del 10/06/2010). Nel caso in questione il contribuente non ha provato e neppure dedotto che lo statuto del comune prevedesse la necessaria autorizzazione della giunta per il conferimento, da parte del sindaco, della procura alle liti.

Nel periodo che va dal luglio all’ottobre 2020, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sono stati pubblicati almeno quindici atti, in senso lato qualificabili come normativi, relativi all’emergenza pandemica tuttora in corso. Nella scheda che segue si concentrerà l’attenzione sulle leggi e sui regolamenti adottati nell’arco temporale di riferimento, nonché sulle ordinanze emanate dal Presidente della Giunta Regionale, dando idealmente seguito al precedente lavoro comparso su questa rubrica col titolo L’attività normativa della Regione Lombardia nell’emergenza Covid-19 (in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2020).

REGIONE

ELEZIONI 2015

ELEZIONI 2020

DIFFERENZA

(val. assoluto)

DIFFERENZA

(val. %)

Campania

11 su 51 (22%)

9 su 51 (18%)

-2

-4%

Liguria*

5 su 31 (16%)

3 su 31 (10%)

-2

-6%

Marche

6 su 31 (19%)

8 su 31 (26%)

+2

+7%

Puglia*

5 su 51 (10%)

8 su 51 (16%)

+3

+6%

Toscana

11 su 41 (27%)

16 su 41 (39%)

+5

+12%

Valle d’Aosta

8 su 35 (23%)

4 su 35 (11%)

-4

-12%

Veneto

11 su 51 (22%)

17 su 51 (33%)

+6

+11%

MEDIA

8 - 20%

9 - 22%

+1

+2

 

Niente, non c’è verso! Le sette regioni in cui il 20 e 21 settembre scorsi di è andati al voto ci restituiscono impietosamente un una rappresentanza femminile perdurantemente labile e traballante, ammontante mediamente al 22% del totale delle assemblee e che stenta ad affermarsi e consolidarsi.

Questa volta, nemmeno l’introduzione last minute in alcuni sistemi elettorali regionali (ci si riferisce a Liguria e Puglia*) della doppia preferenza di genere e di soglie di lista ha portato all’elezione di un numero apprezzabilmente più elevato di donne. Anzi, semmai, talora, l’esatto contrario, se solo si pensa, ad esempio, che il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ne conterà meno rispetto alle due scorse legislature (tornando così alla cifra del 2005); e che la Puglia, dopo il tanto discusso intervento sostitutivo del Governo, ha visto l’ingresso di solo tre donne in più nell’organo di rappresentanza regionale.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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