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Rispettivamente, il 18 e il 19 aprile 2023, la XIV Commissione permanente della Camera e la 4a Commissione permanente del Senato hanno completato l’esame della proposta di regolamento COM(2022) 677, la quale mira ad aggiornare il quadro normativo europeo in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio. Nell’ambito della procedura di Early Warning System, le due Commissioni hanno espresso pareri negativi (doc. XVIII-bis, n. 4 alla Camera e un doc. XVIII-bis, n. 6 al Senato) circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Sia la Camera che il Senato hanno contestato la scelta dello strumento normativo: ai fini del raggiungimento dell’obiettivo dell’armonizzazione delle normative nazionali in materia di imballaggi risultava sufficiente un intervento mediante direttiva. Inoltre, da entrambe le Camere è stato ritenuto eccessivo il ricorso agli atti delegati su elementi ritenuti non essenziali della proposta legislativa, in violazione dunque dei requisiti previsti dall’art. 290 TFUE. Criticità sono state poi segnalate anche sul terreno della valutazione d’impatto svolta dalla Commissione europea, la quale non è stata ritenuta supportata da adeguati dati di carattere scientifico e carente sul fronte delle motivazioni.

Il parere del Senato ha espresso perplessità circa l’inserimento fra le basi giuridiche del Regolamento delle disposizioni dei Trattati in materia di politica ambientale, dovendosi ricorrere solamente alla base giuridica in materia di mercato interno. La Camera, invece, obietta sulla scelta della Commissione di ritenere il livello di governo statale non idoneo a risolvere le complesse questioni esistenti nel mercato degli imballaggi, a fronte degli ottimi risultati raggiunti da diversi Paesi, tra cui l’Italia nel rispetto degli obiettivi sul tasso di smaltimento e riciclo degli imballaggi, in linea, già oggi, con i target fissati per il 2030. In aggiunta a ciò, la XIV Commissione della Camera lamenta anche il mancato margine di flessibilità lasciato agli Stati dalla proposta, laddove fissa non solo obiettivi molto ambiziosi, ma anche le tecnologie per conseguirli, prevenendo la possibilità, per i Paesi già virtuosi, di adottare modelli alternativi di smaltimento degli imballaggi. Inoltre, secondo il parere della Camera, la proposta della Commissione europea ignora che le filiere di gestione dei rifiuti sono influenzate in modo molto significativo dalle diverse caratteristiche socio economiche nazionali, imponendo invece un modello uniforme.

Anche la gradualità prevista dalla proposta non è stata ritenuta sufficiente a garantire il rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto dei termini molto stringenti e vincolanti imposti per l’entrata in vigore della nuova disciplina, in assenza di un periodo transitorio, e del livello di ambizione degli obiettivi fissati dalla proposta di regolamento, sia in termini economici sia in termini ambientali. Da questo punto di vista, nel parere della XIV Commissione della Camera si ravvisa una violazione del principio di proporzionalità anche imputabile agli eccessivi oneri imposti ai sistemi produttivi nazionali a fronte dei benefici attesi. 

 

Motivo della segnalazione

Nel corso della seduta del 23 novembre 2022 della 4a Commissione permanente del Senato (ex Commissione 14a), il Presidente, sen. Terzi di Sant’Agata, ha informato la Commissione relativamente ai risultati della XVIII riunione plenaria della Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell’Unione europea (COSAC).

Il 9 maggio 2023 la XIV Commissione della Camera ha adottato un documento (doc. XVIII-bis, n. 6) in cui esprime rilievi critici sia sulla proporzionalità, sia sulla sussidiarietà a proposito della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) (COM(2023) 94 final). In particolare, la proposta violerebbe il principio di proporzionalità in quanto dalla analisi di impatto della Commissione europea non risulta dimostrato che le misure introdotte, alla luce degli elevati oneri amministrativi nazionali che determinano, siano effettivamente commisurate all’obiettivo di ottimizzare i costi e di promuovere reti ad altissima capacità. Allo stesso modo, nella valutazione prodotta dalla Commissione europea, mancano evidenze univoche circa l’impatto e i costi delle misure proposte rispetto ad altre, meno invasive delle competenze nazionali, come la mera armonizzazione delle funzionalità delle piattaforme digitali e della modulistica relative ai procedimenti autorizzatori; ugualmente, anziché procedere con regolamento si sarebbe potuto preferire l’attualmente strumento giuridico, una direttiva, per lasciare maggiori spazi di flessibilità agli Stati. Rispetto ai rilievi sulla sussidiarietà, invece, intervenuti con leggero ritardo sui termini per l’early warning mechanism, la XIV Commissione obietta che non sono dimostrati né la necessità né il valore aggiunto della proposta di regolamento. Da un lato, la proposta incide in modo eccessivo sull’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche, in particolare sul governo del territorio e sui servizi pubblici. In particolare, le nuove misure avrebbero un forte impatto sugli enti locali, specie laddove si introducono meccanismi si semplificazione e di liberalizzazione, come nell’ambito delle opere edilizie “con ripercussioni profonde su interessi pubblici quali la sicurezza, la salute pubblica e la tutela dell’ambiente”. Per la Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera si potrebbero invocare sia la clausola di salvaguardia di cui all’art. 36 TFUE, attivabile per motivi “di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale”; sia la clausola sulle identità nazionali (Art. 4.2 TUE) per il suo presunto impatto sul sistema delle autonomie regionali e locali, essendo dubbio per la XIV Commissione della Camera che la proposta rispetti “le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale”. 

Motivo della segnalazione

Nel corso della seduta del 1° febbraio 2023, la 4ª Commissione permanente del Senato ha esaminato la proposta di regolamento COM(2022) 457, la quale istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (c.d. “legge europea per la libertà dei media”, European Media Freedom Act – EMFA).

Nell’ambito della procedura di early warning e seppur in ritardo rispetto al termine delle otto settimane (art. 6, protocollo n. 2 annesso al Trattato di Lisbona), la XIV Commissione della Camera (doc. XVIII-bis, n. 5) e la 4a Commissione del Senato (doc. XVIII-bis, n. 7), rispettivamente, il 9 e il 19 maggio 2023, hanno eccepito la violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE) 2018/956 (COM(2023) 88 final). I rilievi delle due Commissioni sono in larga parte convergenti, se non sovrapponibili, e i rilievi sulla sussidiarietà si intrecciano con quelli sulla proporzionalità della proposta. Entrambe eccepiscono che gli obiettivi fissati dalla Commissione europea in termini di abbattimento delle emissioni sono estremamente ambiziosi e irraggiungibili nell’orizzonte temporale ipotizzato (in particolare entro il 2030). Si richiede ai produttori di veicoli pesanti nell’Unione, che già adottano tecnologie all’avanguardia anche in termini di sostenibilità ambientale delle emissioni prodotte, un investimento economico ingente, non commisurato ai benefici sull’ambiente, considerando che i veicoli pesanti nelle altre regioni del mondo contribuirebbero all’emissione di CO2 secondo i ritmi e le quantità odierne. Inoltre, il parere della Camera evidenzia anche il rischio di un “gap infrastrutturale” giacché “il numero dei nuovi veicoli richiesti dalla normativa proposta e il numero dei punti di ricarica di carburanti alternativi non sarebbero sufficienti, nei tempi indicati dalla proposta, a garantire il trasporto di merci e passeggeri su strada, soprattutto sulle lunghe distanze”. Entrambi i pareri, poi, criticano la scelta della Commissione di considerare quale criterio principale per il calcolo quello delle emissioni allo scarico sottostimando largamente il danno ambientale prodotto dai veicoli elettrici sia nel caso il cui la produzione di energia elettrica per l’alimentazione non  abbia un’origine rinnovabile, sia, in generale, per l’impatto ambientale degli accumulatori. Infine, sia il parere espresso alla Camera che quello del Senato considerando la motivazione della Commissione carente e a tratti “tautologica”. 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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