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Rubriche

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l’invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente.

A seguito della recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona si rende necessario procedere ad un aggiornamento della consueta informazione relativa al funzionamento della procedura di infrazione: oltre ai cambiamenti relativi alla numerazione delle disposizioni del Trattato rilevanti, si deve dare conto anche di una novità di ordine sostanziale.

Reati di abuso e sfruttamento sessuale di minori e allontanamento del cittadino dell'unione

«Libera circolazione delle persone – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) – Decisione di allontanamento – Condanna penale – Motivi imperativi di pubblica sicurezza»  

Con la sentenza del 22 maggio 2012 nella causa C-348/09, nel procedimento P.I. contro Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid, la Grande Sezione della Corte di giustizia ha ritenuto che reati quali quelli di cui all’articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, TFUE[1] costituiscono un attentato particolarmente grave a un interesse fondamentale della società, tale da rappresentare una minaccia diretta per la tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione. Pertanto, possono rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» di cui all’art. 28, par. 3, della direttiva 2004/38/CE[2] e, quindi, giustificare un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell’Unione dal territorio di uno Stato membro diverso da quello di origine, a condizione che le modalità con le quali tali reati sono stati commessi presentino caratteristiche particolarmente gravi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare sulla base di un esame individuale della fattispecie su cui esso è chiamato a pronunciarsi.

Sebbene sia consuetudine di questa Rubrica fornire un aggiornamento costante circa lo stato di avanzamento delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione esclusivamente nei confronti dell’Italia, sembra comunque opportuno segnalare due procedure di infrazione recentemente aperte nei confronti dell’Ungheria, se non altro per le peculiari circostanze che sono all’origine di queste iniziative, ovvero la promulgazione - e successiva entrata in vigore - della nuova Costituzione ungherese. Si tratta, in oltre, delle prime procedure di infrazione avviate a motivo di presunte violazioni, a livello nazionale, dei diritti fondamentali quali garantiti dal diritto dell’Unione.

Sulla parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi in materia di prestazioni sociali ed alcuni (non superflui) chiarimenti sulla presunta 'comunitarizzazione' della Cedu da parte del Trattato di Lisbona:

«Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia − Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea − Direttiva 2003/109/CE − Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo − Diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda la previdenza sociale, l’assistenza sociale e la protezione sociale − Deroga al principio della parità di trattamento per le misure rientranti nell’assistenza sociale e nella protezione sociale − Esclusione delle “prestazioni essenziali” dall’ambito di applicazione di tale deroga − Normativa nazionale che prevede un sussidio per l’alloggio a favore dei conduttori meno abbienti − Ammontare dei fondi destinati ai cittadini di paesi terzi determinato in proporzione ad una media ponderata diversa − Rigetto di una domanda di sussidio per l’alloggio a motivo dell’esaurimento dello stanziamento destinato ai cittadini di paesi terzi» 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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