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Rubriche

TAR CAMPANIA, Napoli, 4 marzo 2022, n. 1489

L'esercizio dei poteri extra ordinem deve necessariamente delimitarsi in un arco temporale prestabilito, possedere i caratteri non solo della "contingibilità", intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente, ma anche della "provvisorietà", intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata, ed evidenziare un collegamento diretto tra la situazione immanente di pericolo e le esigenze di salvaguardia del bene protetto, ovvero la vita umana.

CONS. STATO, sez. V, 9 settembre 2022, n. 7885

Le motivazioni dell'ordinanza sindacale chiariscono che la situazione di pericolo e degrado riguardava l'intero fabbricato, senza possibilità di distinguere tra le varie unità immobiliari, sia per la vetustà e il degrado delle strutture e degli impianti (non a norma), sia a ragione del fatto che il fabbricato costituisse teatro di molti episodi criminosi, costituendo fonte di grave pericolo per la collettività.

CONS. STATO, sez. III, 11 novembre 2021, n. 7529

Il legittimo esercizio del potere sindacale straordinario di emanare ordinanze di necessità, finalizzate alla salvaguardia di rilevanti interessi pubblici legati all'igiene e alla sicurezza della collettività, ai sensi degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L., è subordinato a rigorosi presupposti: a) straordinarietà (intesa come difetto di atti tipici e nominati preordinati, anche in contesti di necessità, alla gestione degli interessi coinvolti); b) urgenza (intesa come impossibilità di differire, senza pericolo di compromissione di quegli interessi, l'azione amministrativa, con il ricorso alle tempistiche ordinarie); c) imprevedibilità delle situazioni di pericolo; d) contingibilità (che connota l'urgente necessità quale accidentale, provvisoria ed improvvisa).
Il difetto dell'uno o dell'altro presupposto è idoneo a compromettere il principio di legalità dell'azione amministrativa (art. 1 L. n. 241/1990) configurando un uso sviato di poteri per definizione extra ordinem e, come tali, assoggettati ad un rigoroso e stretto scrutinio di necessità.

TAR MOLISE, Campobasso, 18 aprile 2022, n. 79

Il Collegio ritiene preliminare l'identificazione della natura giuridica dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti impugnata dal ricorrente.
L'ordinanza risulta testualmente resa ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, sicché già prima facie essa non presenta la natura contingibile e urgente propria delle ordinanze diversamente rese ai sensi degli artt. 50 e/o 54 del D.Lgs. n. 267/2000.

T.A.R. CAMPANIA, Salerno, sez. III, 01 settembre 2022, n. 2294

L'ordinanza sindacale ex art. 54 d.lg. n. 267/2000 (T.U. Enti locali) è legittimamente emanabile anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza al momento dell'emanazione dell'atto della situazione di pericolo. La circostanza che la situazione di pericolo sia protratta nel tempo non rende, dunque, illegittima l'ordinanza contingibile e urgente dal momento che in determinate situazioni, al pari di quella accertata come ricorrente nella presente fattispecie (pericolo di caduta di massi sulla strada pubblica), il trascorrere del tempo non elimina da sé il pericolo, ma può, per contro, aggravarlo. La situazione di pericolo deve essere, in definitiva, attuale rispetto al momento dell'adozione del provvedimento.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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