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Rubriche

T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 23 aprile 2019, n. 2242

Il ricorrente si duole dell'illegittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 7 del 10.07.2014 per sproporzione tra i mezzi adottati rispetto ai reali fattori di rischio e alle circostanze di fatto.
Tale ordinanza avrebbe imposto l'esecuzione di una serie di operazioni non solo dispendiose ma sostanzialmente inutili, e, comunque, inidonee a risolvere i problemi strutturali dell'edificio. Invero, parte di prospetti e dei cornicioni erano in accettabile stato manutentivo, sicché illegittimamente l'Amministrazione comunale avrebbe consentito l'apposizione di ponteggi per l'intero perimetro dello stabile, sembrando invece sufficiente, secondo il criterio di proporzionalità e con minore sacrificio per il privato, l'apposizione di semplici reti paramassi, facendosi poi riferimento all'operatività di un cd. "ragnetto".
Per il TAR la censura è infondata. Premesso che tale ordinanza impone, in danno, l'attuazione delle opere di prima necessità, non può addursi alcuna sproporzione dei mezzi adottati rispetto ai reali fattori di rischio in quanto tutte le facciate del complesso andavano messe in sicurezza e le mantovane/ponteggi installati non sono stati sicuramente sproporzionati rispetto ai rischi (ulteriore pericolo di caduta calcinacci, come già avvenuto, con possibili esiti fatali), con ineludibile recessione degli interessi patrimoniali individuali, propri delle abitazioni e delle attività commerciali presenti in loco. Si tratta di strutture provvisorie servite nell'immediatezza dell'evento, che potevano comunque essere utilizzate dai condomini stessi al fine di eseguire le opere di messa in sicurezza.

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, sez. V, 24 aprile 2019, n. 2252

Con riferimento alla urgenza di provvedere non rileva che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente, essendo il Comune già a conoscenza dal 2004 della situazione su relazione dello stesso ricorrente, ma la necessità attuale di intervenire a prescindere dalla prevedibilità e dall'imputabilità: il decorso del tempo non consuma il potere dell'Amministrazione di provvedere (cfr. ex multis: T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 23.02.2018, n. 1214; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31.08.2019, n° 9106).

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, sez. V, 5 aprile 2019, n. 1914

Il ricorso è manifestamente fondato in riferimento alla censura articolata nel secondo motivo, con il quale si deduce la violazione del disposto dell'art. 192 comma 3 T.U.A. e del disposto dell'art. 7 l. 241/90, norma generale applicabile a qualsivoglia tipo di procedimento amministrativo, con la sola eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 13 l. 241/90 (secondo cui "Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. 2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni") e con la possibilità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento solo ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ovvero, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza, ove ricorra un'urgenza qualificata che va debitamente esternata dalla P.A.

T.A.R. SICILIA, Palermo, 7 maggio 2019, n. 1269

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento, con il quale il Sindaco del Comune di Gela aveva ordinato alla ditta  affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti  la rimozione di tutti i rifiuti solidi urbani abbandonati e la riattivazione dei servizi accessori.
Il TAR osserva che, con il provvedimento gravato, il Comune ha ordinato alla ricorrente di effettuare prestazioni di servizi aggiuntivi, precedentemente ridotti dall'ente locale proprio per la carenza di risorse finanziarie.

CONS. STATO, sez. V, 21 giugno 2019, n. 4268

Con la sent. in oggetto il Cons. Stato ha deciso l’appello avverso sentenza del Tar Lazio che accoglieva il ricorso proposto avverso l'ordinanza n. 185 del 2008, con cui il Sindaco del Comune di Viterbo aveva disciplinato gli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali e, in generale, delle attività produttive insistenti sul territorio comunale, nonché avverso il provvedimento della Polizia locale del 25 giugno 2009, che aveva applicato la detta ordinanza all'esercizio commerciale della ricorrente.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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