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Banca d'Italia (1/2024)

Requisiti di idoneità degli esponenti aziendali di banche e altri intermediari vigilati: i recenti “Orientamenti di vigilanza” della Banca d’Italia concernenti le modalità di applicazione della normativa di rango legislativo e regolamentare vigente in materia

1. Il 13 novembre 2023 la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito web, nella parte dedicata agli “Orientamenti di vigilanza”, gli “Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche meno significative, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti”.

Il documento offre una rassegna delle evidenze emerse dall’analisi delle verifiche di idoneità condotte nel biennio 2021-22, che hanno rappresentato il primo “banco di prova” per l’applicazione della nuova normativa in materia di idoneità degli esponenti aziendali (c.d. fit and proper - FAP), e fornisce altresì elementi utili ad agevolare il superamento delle criticità effettivamente rilevate e la progressiva convergenza verso le buone prassi.

Sebbene si tratti di indicazioni prive di un valore pienamente precettivo, in quanto riconducibili piuttosto nell’ambito della soft-law, non può dubitarsi di una loro qualche rilevanza giuridica. Gli Orientamenti in questione, infatti, nella parte in cui identificano gli approcci conformi alle o difformi dalle aspettative di vigilanza, contribuiscono a chiarire in concreto svariati profili applicativi della normativa FAP.  

 

2. Al riguardo, appare utile richiamare preliminarmente il composito quadro normativo disciplinante la materia in questione.

L’art. 26 del d.lgs. n. 385/1993 (TUB), come modificato ad opera del d.lgs. n. 72/2015, di recepimento della Direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV), richiede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche siano “idonei allo svolgimento dell’incarico”. Stabilendosi che, a tale fine, “gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico”.

Nel medesimo art. 26, si demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione dei requisiti, dei criteri, dei limiti al cumulo degli incarichi e delle cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica. E si assegna inoltre alla Banca d’Italia il compito di valutare l’idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, secondo le modalità e tempi dalla stessa stabiliti, attribuendole al contempo il potere di pronunciare la decadenza dalla carica in caso di difetto dei requisiti. Precisandosi peraltro, al riguardo, precisare che la verifica di idoneità spetta in prima battuta agli stessi organi aziendali dell’intermediario interessato e, solo in un secondo momento, interviene la valutazione dell’Autorità di vigilanza.

Gli articoli del TUB 110, co. 1-bis, 112, co. 2, 114-quinquies, co. 1-bis, 114-undecies, co. 1-bis, e 96-bis, co. 3, inoltre, estendono l’applicazione di alcuni dei requisiti e dei criteri di idoneità previsti dal surricordato articolo 26 agli esponenti di altri intermediari vigilati, destinatari degli Orientamenti in commento.

Con il DM del 23 novembre 2020, n. 169 (c.d. DM Esponenti) sono stati definiti i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza degli esponenti, ivi definiti come i soggetti che ricoprono l’incarico “i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale, iii) di direttore generale”.

Il citato DM ha esteso, rispetto al passato, le valutazioni da effettuare nel corso delle verifiche, includendovi i criteri di correttezza, competenza, indipendenza di giudizio, nonché – per i soli intermediali bancari - l’adeguata composizione collettiva degli organi e la disponibilità di tempo e, per le sole banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, i limiti al cumulo degli incarichi.

A completamento del quadro normativo, la Banca d’Italia ha in seguito definito gli aspetti procedurali delle verifiche degli esponenti con il Provvedimento del 4 maggio 2021, recante “Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti aziendali di banche e intermediari finanziari”.

In tale Provvedimento, fra l’altro, si è previsto che, di regola, la valutazione in questione intervenga entro 120 giorni dal ricevimento del verbale assembleare della riunione di nomina dell’esponente. E che, entro il suddetto termine, la Banca d’Italia può avviare, ove non siano soddisfatti i requisiti del DM Esponenti, un procedimento d’ufficio volto a pronunciare la relativa la decadenza.

3. Come accennato, gli Orientamenti di recente pubblicazione forniscono alcune indicazioni sugli approcci da seguire nella implementazione del richiamato quadro normativo, con particolare riguardo alla valutazione dell’indipendenza di giudizio e del time commitment, profili su cui si sono registrati gli approcci maggiormente difformi da parte degli intermediari.

Il documento identifica complessivamente 8 orientamenti, da intendere quali buone prassi rispondenti alle aspettative di Vigilanza.

A titolo esemplificativo, rispetto al verbale della riunione di nomina, il quale, ai sensi dell’art. 23, co. 6, del DM Esponenti, deve fornire “puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate” dagli intermediari, gli Orientamenti invitano questi ultimi a non limitarsi “a riportare le informazioni rese dall’esponente nei documenti trasmessi”, bensì piuttosto a formalizzare “in modo puntuale e analitico le proprie considerazioni, evidenziando tempo per tempo gli elementi informativi a supporto dei giudizi formulati”.

Relativamente all’”indipendenza formale e di giudizio”, d’altro canto, che il DM Esponenti esclude quando l’esponente abbia ricoperto alcuni incarichi o intrattenuto rapporti nei due anni precedenti (art. 13), negli Orientamenti  in questione si raccomanda testualmente quanto segue: “è buona prassi che gli enti vigilati (…) individuino tutte le fattispecie rilevanti ai sensi del DM (…) e specifichino il perimetro dei rapporti indiretti a questo fine rilevanti”, includendo “almeno l’ente, i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, le società controllate dall’ente o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o un partecipante dell’ente o i relativi esponenti, e a) le società o imprese (anche costituite in forma non societaria) controllate, anche unitamente ad altri soggetti, direttamente o indirettamente, dall'esponente o da suoi parenti o affini entro il 4° grado; b) le società di cui l’esponente detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni non immateriali in termini di capitale o diritti di voto (es. 10%); c) le società nelle quali l'esponente ricopre una carica sociale”.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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