- Erik Longo
- Fonti degli Enti locali
Dell’onere di allegazione in giudizio dei regolamento comunali (3/2011)
Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. lav. 25.7.2011, n. 16190
La sezione lavoro ribadisce (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. Cass. 23 settembre 2009 n. 20535 e Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161) che il requisito previsto dall'art. 366, n. 6, c.p.c il quale sancisce che il ricorso deve contenere a pena d'inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, per essere assolto, "postula che sia specificato in quale sede processuale il documento è stato prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, allegare dove nel processo è rintracciabile". Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest'ultimo sia un atto prodotto in giudizio, richiede che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi (anche in funzione di quanto dispone l'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), che esso sia prodotto in sede di legittimità.