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Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (3/2021)
Periodo di riferimento: luglio 2021 – ottobre 2021
1. Introduzione
Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato alcune misure di carattere regolamentare, ovvero la Delibera n. 200/21/CONS[1], e la Delibera n. 161/21/CONS[2].
Si tratta di due provvedimenti adottati dall’Autorità sulla scorta delle indicazioni del Legislatore interno, a sua volta orientato dalle disposizioni di derivazione europea. Difatti, con la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020)[3] il legislatore italiano ha recepito il Regolamento UE 2019/1150 (“Regolamento europeo "Platform to Business" - P2B”), affidando all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il compito di assicurare la corretta applicazione (cd. enforcement) del Regolamento medesimo e stabilendo che i motori di ricerca online, nonché i fornitori di servizi di intermediazione dovranno rispettare gli obblighi di iscrizione al Registro Italiano degli Operatori di Comunicazione (“ROC”) e l’obbligo di versamento di un contributo annuale all’Autorità.
Nei paragrafi seguenti si svolgeranno alcune considerazioni in ordine alle finalità sottese agli obblighi di iscrizione al ROC e alla informativa periodica IES, nonché alle ragioni che hanno determinato un ampliamento del perimetro soggettivo dei soggetti tenuti a tali obblighi.