Fonti dell'Unione europea

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Sent. CONSIGLIO DI STATO, 28.2.2011, sez. V, n. 1265

In tema di inquinamento acustico, l'art. 6, comma 3, l. quadro 26 ottobre 1995 n. 447 consente ai comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di attuare una più specifica regolamentazione dell'emissione ed immissione dei rumori, e, in questo ambito, di disciplinare l'esercizio di professioni, mestieri ed attività rumorose anche con l'istituzione di fasce orarie in cui soltanto possano essere espletati, e di prendere così in considerazione, oltre al dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità, anche gli effetti negativi di quest'ultima sulle occupazioni o sul riposo delle persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o privata (Cassazione civile, sez. I, 9 ottobre 2003, n. 15081).

Sent. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 14.3.2011, n. 209

Il Collegio ribadisce una consolidata giurisprudenza, di cui si è dato ampiamente conto nei precedenti numeri di questa Rivista, in base alla quale le prescrizioni regolamentari adottate dai Comuni in ordine alla installazione degli impianti di telecomunicazione non possono risolversi in un divieto assoluto e generalizzato di installazione di impianti per telefonia cellulare su intere aree del territorio comunale, in contrasto con i principi enunciati nel suddetto Codice delle comunicazioni elettroniche.

Sent. T.A.R. VENETO, Venezia, sez. II, 23.3.2011, n. 478

L'art. 10 del Regolamento del Comune di Pescantina stabiliva che "I proprietari degli immobili su cui sono collocati gli impianti (di telefonia cellulare n.d.r.), dovranno corrispondere annualmente al Comune di Pescantina, a titolo di contributo per tutta la durata dell'impianto stesso, le seguenti somme

Sent. CORTE COSTITUZIONALE, 7.4.2011, n. 115

La Corte rileva, innanzitutto, che l’art. 54, comma quarto t.u.e.l., come novellato nel 2008, pur non riconoscendo alle ordinanze sindacali di ordinaria amministrazione alcuna potestà di derogare a norme legislative o regolamentari vigenti, conferisce una discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico genericamente identificato dal legislatore nell’esigenza di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Rileva, poi, che indubitabilmente  le ordinanze sindacali ex art. 54 incidono per la natura delle loro finalità e per i loro destinatari sulla sfera di libertà dei singoli e delle comunità amministrate.

Sent. CASSAZIONE CIVILE sez. trib. 27.10.2010, n. 26166; sent. CASSAZIONE CIVILE sez. trib. 27.10.2010, n. 26167; sent. CASSAZIONE CIVILE sez. trib. 27.10.2010, n. 26168.

La sezione tributaria riafferma (vedi già sent. Cass. civ., sez. trib. 17.2.2010, n. 3731 nel numero 2/ 2010 di questa Rivista) che: "in tema di contenzioso tributario, nel comune di Roma il potere di rappresentanza processuale attribuito ai dirigenti comunali dall'art. 34, comma 4, dello statuto comunale, …e dall'art. 3 del regolamento… (di disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie n.d.r.), deve intendersi limitato ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, essendo così circoscritta dalla suddetta norma regolamentare la più ampia previsione contenuta nel citato art. 34, comma 4, dello statuto” (vedi anche Cass. civ., sez. trib. 30.1.2007, n. 1915).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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