Fonti degli Enti locali

Competenza del dirigente e ordinanza contingibile e urgente (2/2024)

CONS. STATO, sez. V, 5 aprile 2024, n. 3141

 

Ritiene il Collegio […] di dover prioritariamente esaminare il terzo motivo di appello […] ovverosia la competenza o meno del dirigente preposto all'Ufficio del Settore assetto del territorio ad adottare il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo. Il motivo non è fondato.

La sentenza gravata, in parte qua, aveva ritenuto che "Il potere di emanazione dell'ordinanza impugnata" fosse "riconducibile alla competenza per materia del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e non [...] invece nel novero dei poteri spettanti ai dirigenti comunali, ai sensi dell'art. 107 della medesima normativa", laddove lo stesso Regolamento edilizio comunale avrebbe previsto, all'art. 79, che "i proprietari di edifici sono obbligati a mantenere le costruzioni in condizioni di abitabilità, di decoro, di idoneità igienica e di sicurezza", mentre nel caso in cui tali presupposti vengano meno e si creino "condizioni che comportino pericolo per la pubblica incolumità, per l'igiene pubblica, o nocumento al decoro, il Sindaco potrà emanare apposita ordinanza con la quale disporre gli opportuni interventi, secondo la normativa vigente in tema di provvedimenti contingibili e urgenti in materia edilizia e sanitaria". 

Deduce il Comune di Triggiano che nel caso di specie non sussistessero i presupposti di cui agli artt. 50 e 54 Tuel per l'adozione di un'ordinanza sindacale, dovendosi quindi procedere con un'ordinaria ordinanza dirigenziale ex art. 107 Tuel, intesa quale atto amministrativo contenente degli ordini nei confronti o di soggetti determinati o della generalità dei cittadini per l'ottemperanza ad obblighi previsti da norme di legge o di regolamento (nella specie, si sarebbe trattato di adottare un provvedimento conforme alle disposizioni del Regolamento edilizio comunale).

Ancora, prosegue l'appellante Comune, ad avvallare la tesi della competenza del Dirigente comunale ad emanare ordinanze per la messa in sicurezza dei fabbricati vi sarebbe l'art. 61 del RET (Regolamento Edilizio Tipo) Puglia, a mente del quale "Quando i fronti di un fabbricato sono indecorose, il Dirigente dell'Ufficio tecnico, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma". Del resto, proprio l'art. 79, comma 2 del Regolamento edilizio comunale, presupposto dal provvedimento amministrativo impugnato, escluderebbe la possibilità che il provvedimento adottato potesse qualificarsi come ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 Tuel, quest'ultima potendo essere adottata solo nel caso in cui in cui i soggetti attinti dall'ordinanza dirigenziale non avessero adempiuto ai lavori necessari per il ripristino del fabbricato ("Ove il proprietario non provveda").

Le ragioni esposte dall'appellante non persuadono. Deve infatti riconoscersi, con il primo giudice, che l'ordinanza ab initio impugnata andava ricondotta, in ragione del suo contenuto sostanziale, al novero dei provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 Tuel, di esclusiva competenza del Sindaco: la stessa, infatti, aveva per esclusivo oggetto la tutela dell'incolumità pubblica e privata (messa a rischio dal distacco di intonaci e calcinacci), a nulla rilevando - all'uopo - la circostanza che nel caso di specie la riscontrata condizione di pericolo non fosse di tale entità da determinare altresì il necessario sgombero delle strutture interessate.

Con tale provvedimento veniva infatti intimata l'esecuzione, entro il termine di dieci giorni dalla notifica dello stesso, di "tutti i necessari lavori di messa in sicurezza del fabbricato, relativamente alle parti ammalorate, ivi compresa la verifica delle parti comuni [...] e l'esecuzione di qualsiasi altra operazione sia ritenuta tecnicamente necessaria per garantire la pubblica e privata incolumità", con successivo obbligo di presentare al competente Ufficio comunale "entro 2 giorni dalla esecuzione degli interventi, [di] una dettagliata relazione [...] che asseveri l'avvenuta eliminazione di qualsiasi situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità".

In questi termini è inconferente, rispetto al chiaro tenore dell'ordinanza, il richiamo alla previsione dell'art. 61 del R.E.T. Puglia, secondo cui "Quando i fronti di un fabbricato sono indecorosi, il Dirigente dell'Ufficio tecnico, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma", così come l'argomento secondo cui solo nel caso in cui i soggetti attinti dall'ordinanza dirigenziale non avessero adempiuto ai lavori necessari per il ripristino del fabbricato si sarebbero verificati tutti i presupposti per la successiva adozione, da parte del Sindaco, di un'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 Tuel.

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