Fonti degli Enti locali

Il potere di cui all'art. 9, l. n. 447/1995 è un rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico e non va ricondotto al potere di ordinanza contingibile e urgente, prescindendo quindi dalla dimostrazione dei relativi presupposti (2/2024)

CONS. STATO, sez. IV, 6 giugno 2024, n. 5068

 

Il Consiglio di Stato ha avuto occasione di precisare che "Il potere di cui all'art. 9, l. n. 447/1995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico; ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica e il potere del Sindaco di emanare l'ordinanza ex art. 9, l. n. 447/1995 è un dovere connesso all'esercizio delle sue pubbliche funzioni, al quale non può sottrarsi (anche se è leso un solo soggetto) spogliandosi del potere, di valore pubblicistico, di reprimere l'inquinamento acustico e attribuendolo al privato, cui il codice civile riconosce la facoltà di esercitare il diritto a non subire le emissioni dannose e non il dovere, se eccedenti i valori massimi consentiti." (Cons. Stato, Sez. I, n. 1245 del 19 luglio 2021), ragione per cui detto potere può prescindere dalla dimostrazione della ricorrenza dei requisiti che fondano il più generale potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti.

Nel caso di specie gli accertamenti, i cui esiti sono riportati nella ordinanza impugnata, danno atto di un significativo superamento, in periodo notturno e a finestre aperte, del limite differenziale, si trattava inoltre di una situazione che si protraeva ormai da 3 anni, durante i quali la Società non ha fatto praticamente nulla, sul presupposto che la zonizzazione acustica dovesse essere diversa.

Correttamente, pertanto, il Sindaco ha adottato una ordinanza ex art. 9 della L. n. 447/95 per porre rimedio alla inerzia dell'appellante nell'adottare misure di mitigazione acustica: in particolare va detto che, contrariamente a quanto sostiene la Remer s.r.l., il Comune non aveva alcun obbligo di avviare un confronto per verificare la correttezza della classificazione acustica, per verificare se non sussistessero le condizioni per concedere deroghe o per stabilire una tempistica concreta e sostenibile, tenuto conto – come già precisato – del fatto che la situazione si protraeva da anni nel momento in cui l'ordinanza impugnata veniva adottata.

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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