Fonti degli Enti locali

L’ordinanza, anche se sottoscritta dall’assessore, è adottata nelle funzioni propriamente sindacali – La previa comunicazione al Prefetto dell’ordinanza contingibile e urgente è un mero atto organizzativo (2/2024)

CONS. STATO, sez. V, 14 giugno 2024, n. 5352

 

Col primo motivo di gravame gli appellanti si dolgono dell'omessa pronuncia sul vizio preliminare d'incompetenza sollevato in primo grado, essendo stata l'ordinanza sottoscritta dall'assessore anziché dal sindaco. L'art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000 pone infatti in capo al sindaco una competenza esclusiva e non delegabile, trattandosi di un potere extra ordinem; né l'ordinanza è stata adottata dall'assessore in sostituzione del sindaco in ragione di eccezionali motivi legati ad assenza o impedimento di quest'ultimo. Inoltre il Tar ometteva di pronunciarsi anche sulla denunciata omessa preventiva comunicazione dell'ordinanza al prefetto, prescritta dall'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000. 

[…] Ai fini del rigetto della doglianza relativa al denunciato vizio d'incompetenza è sufficiente osservare come l'ordinanza sia stata adottata dall'"Ufficio del Sindaco", ed è altresì intestata "Il Sindaco", anche in calce. Dal che discende che il provvedimento è stato adottato nelle funzioni propriamente sindacali, e non già in ragione di una qualche delega – della quale non v’è peraltro menzione o evidenza – in favore dell'assessore firmatario (peraltro l'art. 54, comma 10, d.lgs. n. 267 del 2000, richiamato dall'appellante, presuppone la comunicazione della delega al prefetto, oltreché prevedere, quale delegato, "il presidente del consiglio circoscrizionale" o "un consigliere comunale", e riferirsi alle "materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14"). Alla luce di ciò, l'atto ben può rientrare nei poteri sostitutivi di cui all'art. 54, comma 8, d.lgs. n. 267 del 2000 (a tenore del quale "Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo"), non emergendo evidenza del contrario, e dunque dell'illegittimità del provvedimento.

[…] Quanto alla dedotta mancata comunicazione al prefetto dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, è assorbente rilevare come la stessa non infici la legittimità e validità del provvedimento, atteso che "La previa comunicazione al Prefetto dell'ordinanza contingibile ed urgente, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, non costituisce requisito di validità dell'atto perché non attiene ai suoi elementi essenziali, né è condizione di efficacia dello stesso poiché non è configurata dal legislatore in forma di controllo dell'attività amministrativa del Sindaco; [...] si tratta di mero atto organizzativo previsto per consentire al Prefetto la predisposizione degli strumenti necessari all'attuazione dell'ordinanza e fargli conoscere in anticipo il suo contenuto serve ad evitare profili di responsabilità derivanti dall'aver concesso l'uso della forza pubblica per l'esecuzione di ordinanze illegittime" (Cons. Stato, V, 2 ottobre 2020, n. 5780).

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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