Fonti internazionali

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CONS. STATO, sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9178

È confermato l'orientamento (ex multis Cons. Stato, V, 22 marzo 2016, n. 1189) in base al quale solo a fronte di una puntuale rappresentazione della situazione di grave pericolo attuale che minacci l'incolumità dei cittadini potrebbe giustificarsi l'eccezionale deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi ed alla disciplina vigente, attuata mediante l'utilizzazione di provvedimenti extra ordinem; in particolare, sulla necessità che il presupposto delle ordinanze contingibili e urgenti - mezzo per far fronte a situazioni di carattere eccezionale e impreviste costituenti minaccia per la pubblica incolumità e per le quali sia impossibile utilizzare gli ordinari mezzi approntati dall'ordinamento - sia suffragato da istruttoria e motivazione adeguate la giurisprudenza è costante (cfr. Cons. Stato, III, 29 maggio 2015, n. 2697; V, 23 settembre 2015, n. 4466, 2 marzo 2015, n. 988, 25 maggio 2012, n. 3077, 20 febbraio 2012, n. 904; VI, 5 settembre 2005, n. 4525).
L'ordinanza sindacale impugnata ometteva di chiarire per quale motivo la situazione di fatto su cui andava ad incidere - non generatasi all'improvviso ma venutasi a delineare nel corso degli anni - non potesse essere (sempre che ne sussistessero i presupposti) affrontata con i mezzi ordinari.

 

CONS. STATO, sez. III, 18 ottobre 2022, n. 8843

L'art. 50 del Testo unico degli enti locali, approvato con il d. lgs. n. 267 del 2000, attribuisce al Sindaco, nella qualità di rappresentante della comunità locale, il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Per la straordinarietà del potere riconosciuto, l'ordinanza extra ordinem si deve basare su un adeguato supporto motivazionale corredato da un'adeguata istruttoria, sulla base dei dati tecnici in possesso dell'amministrazione, da condursi secondo un accertamento fondato su prove concrete e non su mere presunzioni (cfr Cons. di St., sez.VI. 13 giugno 2012, n. 3490).

 

CONS. GIUST. AMM. Sicilia sez. giurisd., 04 ottobre 2022, n. 990

Il Collegio rileva che numerosi sono gli strumenti giuridici che l'ordinamento mette a disposizione del Comune per rivendicare la demanialità di un bene o per acquisire al patrimonio pubblico il territorio necessario a garantire gli interessi pubblici, a partire dal diritto di tutti i cives di potere liberamente usufruire del mare.
Tra questi strumenti non rientra l'ordinanza contigibile e urgente che non può avere l'effetto di un accertamento costitutivo della demanialità di un bene immobile o del disconoscimento della sua natura di bene immobile privato.

Dec. T.A.R. SICILIA, Palermo, 17 gennaio 2022, n. 34

È sospesa l'Ordinanza del Sindaco di Agrigento n. 9 del 14 gennaio 2022, che, in conseguenza dell’emergenza Covid-19, ha istituito la c.d. “zona arancione” per il territorio del Comune di Agrigento e ha disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole del territorio comunale dal 15 gennaio 2022 al 24 gennaio 2022; ed infatti né l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 1 del 7 gennaio 2022 - il cui art. 2 sembrerebbe estendere alle zone arancioni la facoltà di cui all’art. 1, comma 4, d.l. n. 111 del 2021, ma appare non tenere conto della modifica all’originario testo del decreto legge introdotta in sede di conversione, nel senso della limitazione alle sole zone rosse della possibilità di adozione di provvedimenti in deroga alle prescrizioni nazionali – né la direttiva interassessoriale prot. n. 110 del 12 gennaio 2022 (Istruzione e formazione professionale e Sanità) – per altro probabilmente adottata in attuazione della citata Ordinanza n. 1 del 2022 – possono attribuire un potere amministrativo escluso dalla normativa nazionale in materia di attività scolastiche in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.

CONS. STATO, sez. V, 15 settembre 2022, n. 8013; 15 settembre 2022, n. 8014; 26 settembre 2022, n. 8236; 26 settembre 2022, n. 8237; 26 settembre 2022, n. 8239; 26 settembre 2022, n. 8240

Le problematiche concernenti la disciplina degli orari di apertura e funzionamento delle sale gioco autorizzate costituiscono un terreno particolarmente sensibile e delicato nel quale confluiscono e devono essere adeguatamente misurati una pluralità di interessi - sia privati dei gestori delle sale che, in quanto titolari di una concessione con l'amministrazione finanziaria e di una specifica autorizzazione di polizia, tendono a perseguire la massimizzazione dei loro profitti per ottenere la remunerazione dei loro investimenti economici attraverso la più ampia durata giornaliera dell'apertura dell'esercizio, invocando i principi costituzionali di libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza e il principio dell'affidamento, ingenerato proprio dal rilascio dei titoli, concessorio e autorizzatorio, necessari alla tenuta delle sale da gioco - sia, soprattutto pubblici e generali, non contenuti in quelli economico- finanziari (tutelati dalla concessione) o relativi alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (tutelati dall'autorizzazione questorile), ma estesi anche alla quiete pubblica (in ragione dei non improbabili disagi derivanti dalla collocazione delle sale gioco in determinate zone cittadine più o meno densamente abitate a causa del possibile congestionamento del traffico o dell'affollamento dei frequentatori) e alla salute pubblica, quest'ultima in relazione al pericoloso fenomeno, sempre più evidente, della ludopatia; è pertanto legittima l'ordinanza sindacale che stabilisce per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a quattro ore complessive di interruzione quotidiana di gioco (Consiglio di Stato sez. V, 26 agosto 2020, n. 5223).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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