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T.A.R. PIEMONTE, Torino, 12 luglio 2021, n. 725

Il provvedimento impugnato richiama espressamente, quali norme presupposte, sia l'art. 50 del TUEL che l'art. 222 del RD n. 1265/1934.
Il primo, al comma 5, fonda il potere del sindaco di emanare ordinanze extra ordinem in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.
Il secondo descrive invece un potere tipizzato (oggi riconducibile al sindaco) e testualmente recita: "il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero".

CONS. STATO, sez. II, 7 dicembre 2020, n. 7734

Nell'assetto delle competenze disegnato dal decreto legislativo n. 267/2000, è riservata al Sindaco l'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, che, quindi, non possono essere adottate da altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 31 ottobre 2017, n. 5044; Consiglio di Stato, sezione I, parere 1° dicembre 2016, n. 2512; Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza 4 settembre 2014, n. 515).

CONS. STATO, sez. I, parere 11 agosto 2021, n. 1397

Il ricorso attiene alla complessa e rilevante questione relativa al rapporto fra la tutela dei diritti costituzionali delle persone con disabilità grave e delle loro famiglie e la sostenibilità finanziaria dei servizi socio-sanitari ad essi dedicati. La vicenda (già affrontata dal Consiglio in sede giurisdizionale, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2018 n. 6371; Consiglio di Stato, sez. III, 27 novembre 2018 n. 6708) riguarda in particolare le famiglie di persone con disabilità grave inserite presso un centro diurno disabili che propongono ricorso avverso le determinazioni dei comuni che hanno indicato le modalità di compartecipazione al costo di tale servizio, fissando una quota di base pur in presenza di un ISEE nullo.

CONS. STATO, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375

Per consolidata giurisprudenza (cfr., ex multis, Sez. II, 20 dicembre 2019, n. 8634), il potere previsto dall'art. 50 T.U.E.L. (in precedenza, rinvenibile nell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142) può essere esercitato per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini in materia di sanità ed igiene, ovvero per ragioni di edilizia e di polizia locale.

CONS. GIUST. AMM. SICILIA, sez. giurisd., 06 agosto 2021, n. 778
Il collegio, in ordine all'inquadramento della fonte statutaria, aderisce alla tesi che qualifica lo statuto come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo atipico, di rango primario o subprimario, e collocato nel sistema delle fonti in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali di organizzazione dell'ente ed a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare (tale giurisprudenza, da ritenersi allo stato prevalente, ha quale capostipite la sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. 16 giugno 2005, n. 12868).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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