T.A.R. PUGLIA, Lecce, 8 gennaio 2020, n. 13
I principi di parità formale tra i generi e della pari opportunità negli organi collegiali hanno immediata applicabilità e operatività nell’ordinamento, essendo previsti in diverse fonti nazionali e comunitarie, quali l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'art. 51, comma 1, cost., nonché l'art. 6, comma 3, del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198), all'art. 1, comma 4, precisa che “l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività”, e l'art. 6 T.U.E.L. (D. Lgs n.267/2000) prevede che “Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti”.
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