Fonti internazionali

Rubriche

XVII leg., A.C., res. sten., seduta n. 51, 27 settembre 2018

Motivi della segnalazione

Il 27 settembre 2018 la Camera dei deputati ha approvato la mozione 1-00044 Molinari e D’Uva, con la quale si è impegnato il Governo ad assumere una posizione “cauta” circa l’eventuale attivazione nei confronti dell’Ungheria della procedura di cui all’art. 7, paragrafo 1, TUE a tutela dei valori fondanti dell’Unione europea di cui all’art. 2 TUE.
Come è noto, nella seduta plenaria del 12 settembre 2018, il Parlamento europeo aveva approvato una risoluzione su una proposta recante l’invito al Consiglio a constatare l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori fondanti dell’Unione europea di cui all’art. 2 TUE (tra cui il principio dello Stato di diritto) con riguardo al caso ungherese.
Nella medesima seduta la Camera dei deputati ha peraltro respinto in particolare due mozioni di segno opposto. L’una volta a sostenere in seno al Consiglio il voto espresso dal Parlamento europeo, nel senso quindi di attivare la procedura ex art. 7, paragrafo 1, TUE nei confronti dell’Ungheria (cfr. mozione 1-00036 Delrio ed altri); l’altra, volta a far assumere al Governo una netta posizione a favore del governo ungherese (cfr. mozione 1-00040 Lollobrigida ed altri).
La mozione approvata dalla Camera pare delineare invece una via più “cauta”. Essa impegna infatti il Governo ad attivarsi affinché il Consiglio «accerti che i motivi che si ritiene siano all’origine della procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea nei confronti dell’Ungheria non siano venuti meno e, nel caso non fossero più validi, affinché sia chiusa celermente la procedura stessa, in quanto infondata».

XVII leg., A.C., res. somm., V e XIV Commissioni riunite, 26 settembre 2018

Motivi della segnalazione

La V Commissione bilancio e la XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera hanno iniziato l’esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri COM (2018) 324. Con tale proposta, la Commissione europea intende predisporre una procedura (art. 5) e delle misure (art. 4) da adottare nei confronti di uno Stato membro qualora una «carenza generalizzata» (cioè una prassi o un’omissione diffusa e ricorrente, oppure una misura adottata dalle autorità pubbliche) riguardante lo «Stato di diritto» (cioè il valore dell’Unione sancito dall’art. 2 TUE) comprometta o rischi di compromettere i principi di una sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione (artt. 2 e 3). Tra le misure vi è in particolare la sospensione dei pagamenti allo Stato membro in sede di esecuzione del bilancio dell’Unione. L’idea di fondo della proposta, come si legge nella relazione illustrativa, è che la «fiducia che la spesa dell’UE sia sufficientemente tutelata» si può avere solo con la presenza effettiva dello Stato di diritto.
Come si diceva, l’esame da parte delle Commissioni riunite della Camera è appena iniziato. Si darà conto del suo esito nei prossimi di questa Rubrica, data la rilevanza (all’interno dell’attualissimo dibattito sul miglior modo di dare protezione al principio dello Stato di diritto ed ai valori ex art. 2 TUE) del meccanismo procedurale proposto dalla Commissione, sul quale peraltro si sono già appuntati in sede europea i rilievi della Corte dei conti, specie sulla indeterminatezza dei presupposti (cfr. Corte dei conti, parere n. 1/2018, 12 luglio 2018).
È però opportuno rilevare sin d’ora come il relatore per la XIV Commissione abbia fatto proprie le perplessità espresse nella relazione trasmessa il 29 maggio 2018 dal Governo (Gentiloni) ai sensi dell’art. 6 della legge n. 234/2012. La proposta, si legge nella relazione, restringerebbe il campo d’azione alla sola tutela degli interessi finanziari dell’Unione, lasciando impregiudicata la possibilità di sanzionare eventuali gravi scostamenti dagli altri principi fondamentali di cui all’articolo 2 del TUE (rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze) e soprattutto dagli obblighi di leale collaborazione e solidarietà tra Stati membri (in particolare in tema di migrazione). In definitiva, secondo la relazione, il rischio è che siano presi in considerazione fattori che non segnalano scostamenti importanti dai principi dello Stato di diritto, ma inefficienze di ordine amministrativo-gestionale, rispetto alle quali la sanzione del congelamento dei finanziamenti europei potrebbe risultare sproporzionata.

 

XVII leg., A.C., res. sten., seduta n. 64, 16 ottobre 2018

XVII leg., A.S., res. sten., 47ª seduta, 16 ottobre 2018

Motivi della segnalazione

Il 16 ottobre 2018 Camera e Senato hanno approvato le risoluzioni (rispettivamente, 6-00025 Molinari e D’Uva; 6-00018 Lorefice ed altri) sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018, al cui ordine del giorno figuravano, in particolare, temi quali la migrazione, lo stato dell’Unione economica e monetaria nonché quello delle trattative sulla Brexit.
Con riguardo alle principali questioni all’ordine del giorno, Camera e Senato hanno impegnato il Governo: (i) a trovare un consenso ampio per riformare il c.d. regolamento di Dublino, come peraltro convenuto nelle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2018 (sul punto cfr. Camera e Senato approvano le risoluzioni sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018 in questa Rubrica, n. 2/2018), con la creazione di centri di protezione e identificazione europei nei Paesi di origine e transito; (ii) a garantire, nell’accordo sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, una adeguata protezione degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea a tutela anche dell’ampia comunità italiana residente nel Regno Unito, nonché a trovare soluzioni condivise per evitare un “confine rigido” tra Irlanda e Irlanda del Nord e per definire un quadro delle relazioni future Unione europea-Regno Unito ampio e ambizioso, senza compromettere il funzionamento del Mercato interno; (iii) ad approfondire il completamento dell’Unione bancaria, includendo anche la realizzazione di uno schema di garanzia dei depositi nonché una più adeguata e tempestiva azione di contrasto degli attacchi speculativi.

 

Introduzione

1. Con riguardo al periodo esaminato (1° gennaio-30 giugno 2018) meritano di essere segnalati i pareri espressi sul finire della XVII legislatura da Camera e Senato sul pacchetto di proposte legislative e di comunicazioni presentate dalla Commissione europea il 6 dicembre 2017 su vari profili riguardanti il completamento ed il rafforzamento dell’Unione economica e monetaria (UEM).
Il pacchetto contiene: a) tre comunicazioni della Commissione (con le quali si definiscono rispettivamente le tappe per il completamento dell’Unione economica e monetaria, si propongono nuovi strumenti di bilancio per la zona euro nonché l’istituzione di un Ministro europeo dell’economia e delle finanze); b) una proposta di regolamento per l’istituzione di un Fondo monetario europeo, in tal modo trasformandosi ed integrandosi nel quadro legale e istituzionale dell’Unione europea l’attuale Meccanismo europeo di stabilità; c) una proposta di direttiva per l’incorporazione delle disposizioni del c.d. Fiscal compact nell’ordinamento dell’Unione europea; d) una proposta di regolamento per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali.
In particolare appare significativo il parere delle Commissioni riunite V e XIV della Camera sulla proposta di direttiva menzionata, con il quale si esprime valutazione contraria all’incorporazione del c.d. Fiscal compact nell’ordinamento dell’Unione europea (cfr. la scheda infra). Dal canto suo, anche la 5ª Commissione del Senato non ha mancato di esprimere alcune osservazioni critiche su tale proposta (v. la scheda infra).

2. Meritano di essere inoltre segnalate in questo numero della Rubrica le risoluzioni delle Camere con le quali, all’avvio della XVIII legislatura, la nuova maggioranza di governo ha approvato le comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del cruciale Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018 avente ad oggetto, tra l’altro, il tema della migrazione e dell’efficace controllo delle frontiere esterne dell’Unione europea (v. la scheda infra).

Introduzione

1. Con riguardo al periodo esaminato (1° novembre 2017-28 febbraio 2018) la novità più significativa che qui interessa è sicuramente costituita dalle innovazioni della disciplina dei raccordi parlamentari tra Italia e Unione europea contenute nella riforma organica del Regolamento del Senato, approvata con delibera del 20 dicembre 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 15 del 19 gennaio 2018 (per un commento alla riforma in generale si vedano N. LUPO, La riforma del (solo) regolamento del Senato alla fine della XVII legislatura, in Forum di Quaderni costituzionali, 2018, n. 1; A. CARBONI-M. MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla riforma organica del Regolamento del Senato, in Federalismi.it, 2018, n. 1; nonché, nella Rubrica Interna corporis degli organi costituzionali di questo Osservatorio, n. 3/2017, G. PICCIRILLI, Finalmente una (prima) riforma del regolamento del Senato. Luci e ombre di un intervento che necessita di essere completato).

2. Le principali novità del nuovo Regolamento del Senato (che è entrato in vigore dalla XVIII legislatura) che qui interessano sono le seguenti:
- l'appartenenza dei senatori alla 14ª Commissione Politiche dell'Unione europea diventa "esclusiva" (cioè: i componenti della stessa non sono più "in ogni caso componenti di altra Commissione permanente");
- la competenza referente della 14ª Commissione è estesa anche ai disegni di legge recanti disposizioni urgenti (i.e. disegni di legge di conversione di decreti-legge) per l'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Unione europea e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- gli atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea sono espressamente menzionati tra quelli esaminati dalle Commissioni competenti al fine di esprimere in una risoluzione il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da parte del Parlamento o del Governo;
- la verifica sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea è attribuita alla 14ª Commissione, anche su richiesta della Commissione competente qualora questa abbia riscontrato la possibile violazione dello stesso;
- per la validità delle deliberazioni relative ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea, è disposta la necessaria maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione;
- è espressamente "codificata" nel Regolamento del Senato la consultazione delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in relazione ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea;
- sono apportate alcune modificazioni formali per adeguare la dizione "comunitario" alla formula "dell'Unione europea" (in conformità con le novità introdotte con il Trattato di Lisbona), la formula "relazione annuale" alla novità delle "relazioni annuali" sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (introdotte già dai tempi della legge n. 96 del 2010 e poi confermate dalla legge n. 234 del 2012) e la formula "legge comunitaria" ai nuovi istituti della "legge europea" e della "legge di delegazione europea" (introdotti con la legge n. 234 del 2012).
Si commenteranno le singole novità nelle schede seguenti.

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