Art. 21, commi 1, 4 e 5, r.S.
Motivi della segnalazione
La precedente disciplina contenuta nel Regolamento del Senato riguardante la formazione delle Commissioni permanenti, disponeva che ciascun gruppo designasse i propri rappresentati nelle singole Commissioni permanenti in ragione di uno ogni tredici (art. 21, comma 1, r.S.). Come è noto, le Commissioni permanenti sono quattordici: i Senatori designati a far parte della 14ª Commissione Politiche dell'Unione europea, dunque, erano in ogni caso componenti anche di altra Commissione permanente (art. 21, comma 4-bis, r.S.). Solo il Senatore eletto Presidente della 14ª Commissione era, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore (art. 21, comma 4, r.S.).
La riforma organica del Senato ha innovato sotto questo punto di vista, introducendosi l'"esclusività" dell'appartenenza dei senatori alla 14ª Commissione Politiche dell'Unione europea, come fino ad oggi avveniva per le altre Commissioni permanenti nonché alla Camera.
A tal fine è stato modificato l'art. 21, comma 1, r.S., sostituendosi la parola "tredici" con la parola "quattordici" e sopprimendosi l'inciso "fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis". Sono stati inoltre soppressi il riferimento al senatore "eletto Presidente della 14ª Commissione" nell'art. 21, comma 4, r.S.; l'art. 21, comma 4-bis, r.S.; nonché il riferimento al comma 4-bis nell'art. 21, comma 5, r.S. È stato infine conseguentemente soppresso il riferimento nell'art. 144-bis, comma 2, r.S. alla necessità che il relatore del disegno di legge (oggi) europea e di delegazione europea sia scelto "di norma tra i Senatori appartenenti anche alla 14ª Commissione permanente".
Quella dell'"esclusività" dell'appartenenza dei senatori alla 14ª Commissione costituisce un'innovazione sicuramente da condividere, assai probabilmente motivata dall'accresciuta importanza di quest'ultima (parlano della 14ª Commissione, come emergente dalla riforma organica del Regolamento del Senato, quale "centro nevralgico di coordinamento del Senato con l'attività legislativa dell'Unione europea" A. CARBONI-M. MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla riforma organica del Regolamento del Senato, in Federalismi.it, 2018, n. 1, p. 32) e dal crescente impegno richiesto in capo ai suoi componenti, tali da rendere non più sostenibile la contemporanea appartenenza dei Senatori a questa e ad un'altra Commissione permanente.